Language of document : ECLI:EU:C:2021:875

Causa C109/20

Republiken Polen

contro

PL Holdings Sàrl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 ottobre 2021

«Rinvio pregiudiziale – Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato del Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall’altra, avente ad oggetto l’incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987 – Procedimento arbitrale – Controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione prevista in detto accordo – Nullità – Convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti di tale controversia – Partecipazione al procedimento arbitrale – Manifestazione tacita della volontà di tale altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato – Illegittimità»

1.        Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Trattato bilaterale di investimento tra il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo, da una parte, e la Repubblica popolare di Polonia, dall’altra – Effetti di detto trattato dopo l’adesione all’Unione – Disposizione che consente a un investitore di uno Stato membro di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con un altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione – Inammissibilità

(Art. 4, § 3, comma 1, e 19, § 1, comma 2, TUE; artt. 267 e 344 TFUE; accordo sull’estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell’Unione europea, art. 4, § 1)

(v. punti 44‑46)

2.        Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Trattato Bilaterale di Investimento tra il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo, da una parte, e la Repubblica popolare di Polonia, dall’altra – Effetti di detto trattato dopo l’adesione all’Unione – Controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro – Conclusione di una convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti di tale controversia – Convenzione di arbitrato avente lo stesso contenuto della clausola compromissoria prevista in detto trattato bilaterale e dichiarata nulla per contrasto con il diritto dell’Unione – Inammissibilità

[Art. 4, § 3, TUE; artt. 267 e 344 TFUE; accordo sull’estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell’Unione europea, art. 7, b)]

(v. punti 47‑56 e dispositivo)

Sintesi

Il diritto dell’Unione vieta la conclusione, da parte di uno Stato membro, di una convenzione di arbitrato dal contenuto identico a una clausola compromissoria nulla presente in un Trattato Bilaterale di Investimento tra Stati membri

Il giudice nazionale è dunque tenuto ad annullare un lodo arbitrale adottato sulla base di una convenzione di arbitrato siffatta

Nel 2013, nei confronti della PL Holdings, una società di diritto lussemburghese, è stata disposta la sospensione dei diritti di voto collegati ai titoli da essa detenuti in una banca polacca, con l’ordine di procedere alla loro vendita forzata. Non concordando con tale decisione, adottata dalla Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di vigilanza finanziaria, Polonia), la PL Holdings ha deciso di avviare un procedimento arbitrale contro la Polonia. A tal fine, basandosi sul Trattato Bilaterale di Investimento (TBI), concluso nel 1987 tra il Belgio e il Lussemburgo, da una parte, e la Polonia, dall’altra (1), la PL Holdings ha adito il collegio arbitrale previsto da una clausola compromissoria presente nel suddetto trattato (2).

Con due lodi del 28 giugno e del 28 settembre 2017, il collegio arbitrale ha affermato la propria competenza a conoscere della controversia in questione, ha dichiarato che la Polonia aveva violato i suoi obblighi derivanti dal TBI e l’ha condannata a versare un risarcimento alla PL Holdings.

Il ricorso diretto all’annullamento dei lodi arbitrali proposto dalla Polonia dinanzi allo Svea hovrätt (Corte d’appello, Stoccolma, Svezia) è stato respinto. Tale giudice ha statuito, in particolare, che, benché la clausola compromissoria presente nel TBI, in base alla quale una controversia relativa a tale trattato deve essere risolta da un organismo arbitrale, sia nulla, siffatta nullità non impedisce a uno Stato membro e a un investitore di un altro Stato membro di concludere, in una fase successiva, una convenzione di arbitrato ad hoc per risolvere tale controversia.

Investito di un ricorso contro la decisione della Corte d’appello, lo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), ha deciso di rivolgersi alla Corte per chiarire se gli articoli 267 e 344 TFUE ostino alla conclusione di una convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti della controversia qualora tale convenzione abbia contenuto identico a una clausola compromissoria prevista dal TBI e contraria al diritto dell’Unione.

La Corte, riunita in Grande Sezione, sviluppa la propria giurisprudenza risultante dalla sentenza Achmea (3) e dichiara che il diritto dell’Unione vieta la conclusione da parte di uno Stato membro di una siffatta convenzione di arbitrato.

Giudizio della Corte

In primo luogo, basandosi sulla sentenza Achmea, la Corte conferma che la clausola compromissoria presente nel TBI, in forza della quale un investitore di uno degli Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro che ha concluso tale TBI, può avviare un procedimento arbitrale contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare, è contraria al diritto dell’Unione. Infatti, detta clausola è tale da rimettere in discussione, oltre al principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, la salvaguardia del carattere proprio del diritto dell’Unione, garantita dal procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE. Detta clausola non è pertanto compatibile con il principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE e pregiudica l’autonomia del diritto dell’Unione sancita, in particolare, dall’articolo 344 TFUE.

In secondo luogo, la Corte afferma che consentire a uno Stato membro di sottoporre una controversia che può riguardare l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione a un organismo arbitrale avente le stesse caratteristiche di quello previsto da una siffatta clausola compromissoria nulla in quanto contraria al diritto dell’Unione, mediante la conclusione di una convenzione di arbitrato ad hoc avente lo stesso contenuto di tale clausola, comporterebbe di fatto un’elusione degli obblighi derivanti per detto Stato membro dai Trattati e, in particolare, dagli articoli citati.

Infatti, anzitutto, detta convenzione di arbitrato ad hoc produrrebbe, nei confronti della controversia nell’ambito della quale essa sia stata conclusa, gli stessi effetti della clausola compromissoria in questione. La ragion d’essere di tale convenzione sarebbe proprio quella di sostituire detta clausola per mantenerne gli effetti nonostante la sua nullità.

Inoltre, le conseguenze di tale elusione degli obblighi dello Stato membro interessato non sarebbero meno gravi per il fatto che si tratti di un caso individuale. In realtà, siffatto approccio giuridico potrebbe essere adottato in una moltitudine di controversie che potrebbero riguardare l’applicazione e l’interpretazione del diritto dell’Unione, pregiudicando così ripetutamente l’autonomia di tale diritto.

In più, ogni domanda di arbitrato rivolta a uno Stato membro sulla base di una clausola compromissoria nulla potrebbe costituire una proposta di arbitrato e l’accettazione di tale proposta da parte di detto Stato membro potrebbe allora essere desunta dal solo fatto che esso non abbia dedotto argomenti specifici contro l’esistenza di una convenzione di arbitrato ad hoc. Orbene, tale situazione avrebbe la conseguenza di mantenere gli effetti dell’impegno di detto Stato membro, assunto in violazione del diritto dell’Unione e quindi viziato da nullità, di accettare la competenza dell’organismo arbitrale adito.

Infine, tanto dalla sentenza Achmea quanto dai principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione risulta che gli Stati membri non solo non possono impegnarsi a sottrarre al sistema giurisdizionale dell’Unione le controversie che possono avere ad oggetto l’applicazione e l’interpretazione del diritto dell’Unione, ma anche che, qualora una siffatta controversia sia portata dinanzi ad un organismo arbitrale in forza di un impegno contrario a tale diritto, essi sono tenuti a contestare la validità della clausola compromissoria o della convenzione di arbitrato ad hoc in forza della quale tale organismo è stato adito (4).

Pertanto, qualsiasi tentativo di uno Stato membro di sanare la nullità di una clausola compromissoria tramite un contratto con un investitore di un altro Stato membro sarebbe contrario a detto obbligo di contestare la sua validità e potrebbe quindi rendere illegittima la causa stessa di tale contratto, in quanto sarebbe contraria alle disposizioni e ai principi fondamentali che disciplinano l’ordinamento giuridico dell’Unione.

Di conseguenza, la Corte conclude che il giudice nazionale è tenuto ad annullare un lodo arbitrale adottato sulla base di una convenzione di arbitrato che viola il diritto dell’Unione.


1      Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall’altra, avente ad oggetto l’incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987.


2      Articolo 9 del TBI.


3      Sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158).


4      Conclusione confermata altresì dall’articolo 7, lettera b), dell’accordo sull’estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell’Unione europea (GU 2020, L 169, pag. 1).