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Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 – Les Mousquetaires e ITM Entreprises / Commissione

(Causa T-255/17)1

[«Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo − Decisioni che dispongono accertamenti – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Diritto a un ricorso effettivo – Obbligo di motivazione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Elementi sufficientemente concreti – Proporzionalità – Ricorso di annullamento – Censure relative allo svolgimento di un accertamento – Diniego di tutela della riservatezza dei dati attinenti alla vita privata – Irricevibilità»]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires (Parigi, Francia) e ITM Entreprises (Parigi) (rappresentanti: N. Jalabert-Doury, B. Chemama e K. Mebarek, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, A. Dawes e I. Rogalski, agenti, assistiti da F. Ninane, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, S. Petrova e O. Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, in primo luogo, a titolo principale, della decisione C(2017) 1361 final della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ingiunge a Les Mousquetaires, e a ogni società da quest’ultimo direttamente o indirettamente controllata, di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 – Tute 1), nonché della decisione C(2017) 1360 final della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ordina a Les Mousquetaires, e ad ogni società da quest’ultimo direttamente o indirettamente controllata, di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40467 – Tute 2), e, in subordine, della decisione C(2017) 1057 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 – Tute 1) nonché della decisione C(2017) 1061 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché, e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40467 – Tute 2) e, in secondo luogo, della decisione con cui la Commissione, da una parte, ha sequestrato i dati presenti negli strumenti di comunicazione e di archiviazione contenenti elementi attinenti alla vita privata degli utilizzatori di detti strumenti e ne ha estratto copia e, dall’altra, ha respinto la domanda di restituzione di tali dati presentata dalle ricorrenti.

Dispositivo

L’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1057 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 – Tute 1), e l’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1361 final della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ingiunge a Les Mousquetaires, e ad ogni società da quest’ultimo direttamente o indirettamente controllata, di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 – Tute 1), sono annullati.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Les Mousquetaires e ITM Entreprises, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1 GU C 231 del 17.7.2017.