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Sentenza del Tribunale 19 gennaio 2012 -Xeda International e Pace International/ Commissione

(Causa T-71/10) 

("Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva difenilammina - Non iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE - Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Proporzionalità - Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414 - Diritti della difesa - Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); e Pace International LLC (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e P. Sellar, solicitor)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti : D. Bianchi e L. Parpala, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Xeda International SA e la Pace International LLC sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

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1 - GU C 100 del 17.4.2010.