Language of document : ECLI:EU:T:2010:173





Ordinanza del Presidente del Tribunale 30 aprile 2010 – Xeda International e Pace International / Commissione

(causa T‑71/10 R)

«Procedimento sommario – Direttiva 91/414/CEE – Decisione concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/41 – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 20‑21)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Modifica irrimediabile delle quote di mercato – Inclusione – Presupposti – Valutazione sulla scorta delle dimensioni dell’impresa e della situazione del gruppo cui appartiene (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 39, 41‑48)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Decisione di non iscrivere una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414 – Rischio normalmente incombente su di un’impresa operante nel settore fitosanitario – Danno non grave (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 55‑59)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79) fino alla pronuncia della sentenza che statuisce sul ricorso nella causa principale.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.