Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 - Feralpi/Commissione

(Causa T-70/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, avvocato, I. Perego, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata.

Annullare o ridurre l'ammenda comminata dalla decisione impugnata.

Condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Feralpi Holding solleva i seguenti motivi di ricorso:

Violazione del principio di collegialità, nella misura in cui la Commissione non ha sottoposto al Collegio dei Commissari un testo della decisione impugnata comprensivo di tutti i necessari elementi di fatto e di diritto.

Erronea individuazione della base giuridica. Si ritiene a questo riguardo che la Commissione non poteva fondare la decisione impugnata in cui si accerta una violazione dell'art. 65 CECA sul Regolamento 1/20031, una volta venuto meno il Trattato CECA.

Violazione dei diritti della difesa. Si fa valere su questo punto che la Commissione non ha inviato a Feralpi Holding una comunicazione degli addebiti e non l'ha messa in condizione di esercitare i propri diritti della difesa. La Commissione ha inoltre impartito a Feralpi Holding termini incongrui e ha ostacolato il diritto di accesso ad essa spettante.

Violazione dei criteri di imputazione dell'infrazione. Secondo la ricorrente, Commissione ha erroneamente imputato l'infrazione a Feralpi Holding, senza tener conto delle modifiche della sua struttura societaria nel frattempo intervenute.

Si sostiene altresì che nel non considerare il rapporto di sostituibilità esistente tra il tondo per cemento armato ed altri manufatti dell'industria siderurgica, quali travi e reti, la Commissione ha erroneamente definito il mercato rilevante ed ha immotivamente negato la dimensione comunitaria del mercato geografico rilevante.

Si fa valere anche che la Commissione ha qualificato i comportamenti analizzati nella decisione come un'infrazione unica, complessa e continuata alle regole comunitarie di concorrenza, attribuendo a Feralpi Holding la partecipazione a tale violazione, violando così l'art. 65 CECA e procedendo a una erronea valutazione dei fatti.

In ultimo luogo la ricorrente afferma che la Convenuta avrebbe determinato erroneamente l'importo dell'ammenda.

____________

1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).