Language of document : ECLI:EU:T:2011:269

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

14 giugno 2011 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che riproduce un orologio attaccato a un laccio – Disegno o modello anteriore – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Carattere individuale – Sviamento di potere – Artt. 4, 6, 7 e 61‑63 del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑68/10,

Sphere Time, con sede a Windhof (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti C. Jäger, N. Gehlsen e M.-C. Simon,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Punch SAS, con sede a Nizza (Francia),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 2 dicembre 2009 (procedimento R 1130/2008-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Punch SAS e la Sphere Time,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra S. Spyropoulos, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2010,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2010,

visto il quesito scritto del Tribunale alla ricorrente,

in seguito all’udienza del 18 gennaio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Sphere Time, ricorrente, è titolare del disegno o modello comunitario registrato con il numero 325949-0002 e depositato il 14 aprile 2005 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»). Il disegno o modello contestato, destinato ad essere applicato agli orologi, è rappresentato come segue:

Image not found

2        Il 26 marzo 2007, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Punch SAS, ha proposto dinanzi a quest’ultimo una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in forza dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1). Nella domanda di dichiarazione di nullità, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sosteneva che il disegno o modello contestato non era nuovo ed era sprovvisto di carattere individuale, ai sensi dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 6/2002, in combinato disposto con gli artt. 5 e 6 dello stesso regolamento.

3        A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha fatto valere vari modelli che asserisce essere anteriori.

4        Da un lato, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato un catalogo con due modelli di orologi fabbricati dalla Fuzhou Eagle Electronic Co. Ltd (in prosieguo: i «modelli C e F»), nonché un certificato di tale società secondo il quale i modelli C e F erano stati commercializzati in Europa nel 2001.

5        Dall’altro, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato un catalogo con due modelli di orologi fabbricati dalla Great Sun Technology Corp. e un certificato di tale società secondo il quale tali modelli erano stati commercializzati in Europa dal 2004. A questi documenti era allegata una fattura di spedizione e un certificato d’origine riguardanti una consegna di 2 000 esemplari di uno dei due modelli, con il marchio SYMBICORT, effettuata nell’aprile 2004 a un cliente nei Paesi Bassi (quest’ultimo modello è chiamato in prosieguo: il «modello SYMBICORT»). Il modello SYMBICORT è riprodotto come segue:

Image not found

6        Con decisione 31 marzo 2008, la divisione d’annullamento ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato. Essa ha ritenuto che il disegno o modello contestato fosse sprovvisto di carattere individuale in quanto suscitava la stessa impressione d’insieme dei modelli C e F. Tale decisione è stata impugnata dalla ricorrente il 13 maggio 2008.

7        Con decisione 2 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. In via preliminare, la commissione di ricorso ha ritenuto che la fattura di spedizione e il certificato d’origine relativi alla consegna del modello SYMBICORT fossero prove che dimostravano sufficientemente che tale modello era stato divulgato prima della data di deposito della domanda del disegno o modello contestato. Basandosi sulla comparazione tra il disegno o modello contestato e il modello SYMBICORT, come percepiti da un consumatore comune che è pratico di orologi attaccati a un laccio, la commissione di ricorso ha considerato, innanzi tutto, che fossero molto simili, poi, che le differenze fossero trascurabili e, infine, che, per quanto il creatore fosse libero di creare il modello, in particolare quanto al quadrante, tale libertà non era stata sfruttata. In conclusione, la commissione di ricorso ha considerato che il disegno o modello contestato, nei limiti in cui suscitava nell’utilizzatore informato la stessa impressione generale del modello SYMBICORT, era sprovvisto di carattere individuale.

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI a sostenere le spese del procedimento dinanzi al Tribunale, da un lato, e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, dall’altro.

9        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–         respingere il ricorso;

–         condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

10      La ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo è attinente, stando alla formulazione del ricorso, alla violazione degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 6/2002 per quanto riguarda la novità del disegno o modello contestato. Il secondo motivo è attinente alla violazione degli artt. 4 e 6 del regolamento n. 6/2002 per quanto riguarda la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato. Il terzo motivo è attinente a uno sviamento di potere. La ricorrente ritiene, inoltre, che, alla luce del contenuto della decisione impugnata, la valutazione dei modelli C e F non rientri nell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. A tal proposito, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si sarebbe ingiustamente discostata dalla decisione della divisione di annullamento, dato che essa avrebbe unicamente confrontato il disegno o modello contestato con il modello SYMBICORT e non avrebbe motivato tale scelta.

11      L’UAMI contesta la fondatezza dei tre motivi. Esso sostiene, inoltre, che l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale include la somiglianza del disegno o modello contestato sia con i modelli C e F sia con il modello SYMBICORT, dato che la commissione di ricorso si è limitata ad aggiungere un motivo supplementare alla decisione della divisione di annullamento.

12      In via preliminare, occorre osservare che la commissione di ricorso era legittimata a fondare la sua decisione sul confronto tra il disegno o modello contestato e il modello SYMBICORT.

13      Risulta, infatti, dall’art. 60, n. 1, del regolamento n. 6/2002 che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito della domanda di dichiarazione di nullità, tanto in diritto quanto in fatto (v., per analogia, sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C‑29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I‑2213, punto 57). Tale affermazione implica che la commissione di ricorso possa fondarsi su uno qualsiasi dei disegni o modelli anteriori fatti valere dal richiedente la dichiarazione di nullità, senza essere vincolata al contenuto della decisione della divisione di annullamento e senza che debba addurre motivi specifici sul punto.

14      Orbene, nel caso di specie, non è contestato che il modello SYMBICORT è stato fatto valere dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso durante il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. 

15      Date tali circostanze, non è necessario stabilire, in questa fase, se la valutazione dei modelli C e F faccia parte dell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. Occorre, invece, esaminare, in un primo momento, l’eventuale fondatezza del ricorso nei limiti in cui esso riguarda la valutazione del modello SYMBICORT effettuata nella decisione impugnata. Solo qualora il Tribunale dichiari che tale valutazione è viziata da illegittimità, detta valutazione dei modelli C e F potrà, se del caso, rivelarsi pertinente ai fini di definire la controversia dinanzi a tale organo giurisdizionale.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 6/2002

 Argomenti delle parti

16      La ricorrente sostiene, per quanto riguarda la data di divulgazione del modello SYMBICORT, che occorre prendere in considerazione quanto disposto dall’art. 7, n. 2, lett. b), del regolamento n. 6/2002. Di conseguenza, nel caso di specie, la data che dovrebbe essere presa in considerazione non sarebbe la data di deposito della domanda del disegno o modello contestato, ovvero il 14 aprile 2005, ma quella del 14 aprile 2004.

17      Orbene, la fattura di spedizione riguarderebbe una spedizione di prodotti che corrispondono al modello SYMBICORT che è stata effettuata a una data non specificata nell’aprile 2004. Poiché tale documento è stato redatto il 3 aprile 2004 a Hong Kong (Cina), è altamente probabile, tenuto conto della distanza tra Hong Kong e i Paesi Bassi, che l’immissione sul mercato europeo del modello SYMBICORT e, pertanto, la sua divulgazione al pubblico siano successive al 14 aprile 2004.

18      La ricorrente aggiunge che la fattura di spedizione è stata fornita alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dal fabbricante degli orologi corrispondenti al modello SYMBICORT, che avrebbe interesse a dimostrare l’anteriorità di detto modello. Del pari, non sarebbe certo che l’originale di detta fattura sia stato presentato all’UAMI. Secondo la ricorrente, tale documento non può pertanto essere preso in considerazione.

19      Ciò premesso, la ricorrente ritiene che non sia dimostrata la divulgazione anteriore del modello SYMBICORT. Essa ne desume che il disegno o modello contestato deve essere considerato nuovo.

20      L’UAMI contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

21      Secondo la formulazione del ricorso, il primo motivo attiene alla violazione degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 6/2002, relativi alla novità di un disegno o modello comunitario. Orbene, come sottolinea l’UAMI, la decisione impugnata non si fonda sull’assenza di novità del disegno o modello contestato.

22      Infatti, il primo motivo riguarda la questione della divulgazione anteriore del modello SYMBICORT. Esso riguarda quindi, in realtà, una pretesa violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con il suo art. 7.

23      Tali disposizioni prevedono quanto segue:

«Articolo 6

Carattere individuale

1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

(...)

b)      per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

(...)

Articolo 7

Divulgazione

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui (...) all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità (...)

2. Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico:

a)       dall’autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall’autore o dal suo avente diritto, e

b)       nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.

(...)».

24      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’applicabilità dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 6/2002 al caso di specie, occorre rimarcare che il fine di tale disposizione è quello di offrire al creatore o al suo avente diritto la possibilità di presentare un disegno o un modello sul mercato, per un periodo di dodici mesi, prima di dover procedere alle formalità di deposito.

25      Infatti, durante tale periodo il creatore o il suo avente diritto può sincerarsi del successo commerciale del disegno o modello di cui trattasi prima di impegnarsi a sostenere le spese della registrazione, senza timore che la divulgazione che avviene in tale occasione possa essere fatta valere con successo in caso di un procedimento di dichiarazione di nullità intentato dopo l’eventuale registrazione del disegno o modello di cui trattasi.

26      Risulta da quanto precede che, affinché l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 6/2002 sia applicabile nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il titolare del disegno o modello oggetto della domanda di dichiarazione di nullità deve dimostrare di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare detta domanda, o l’avente diritto di detto creatore.

27      Quindi, nella fattispecie, spetta alla ricorrente dimostrare di essere il creatore del modello SYMBICORT o il suo avente diritto.

28      Orbene, la ricorrente neanche lo dice.

29      Di conseguenza, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 6/2002 non è applicabile alla divulgazione di detto modello.

30      Date tali circostanze, in secondo luogo, tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha rivendicato priorità per il disegno o modello contestato, occorre esaminare se risulti dagli elementi presentati all’UAMI che il disegno o modello SYMBICORT era stato divulgato al pubblico prima del 14 aprile 2005, data di deposito del disegno o modello contestato.

31      A tal proposito, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato una fattura di spedizione relativa alla consegna di 2 000 orologi corrispondenti al modello SYMBICORT a un cliente nei Paesi Bassi. Secondo tale fattura, gli articoli controversi sono stati spediti da Hong Kong il 3 aprile 2004.

32      Quindi, tenuto conto dei normali tempi di trasporto, la fattura di spedizione mira a dimostrare che gli orologi in questione sono stati consegnati nei Paesi Bassi e, pertanto, che il modello SYMBICORT è stato divulgato negli ambienti specialistici del settore interessato, operanti nella Comunità, prima del 14 aprile 2005, data di deposito del disegno o modello contestato. Peraltro, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che tale divulgazione non era avvenuta o che era stata successiva a detta data di deposito.

33      In terzo luogo, quanto alla forza probatoria della fattura di spedizione, occorre ammettere che la Great Sun Technology, che fabbrica gli orologi corrispondenti al modello SYMBICORT e che fornisce il documento in questione alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ha interesse a che sia dichiarata la nullità del disegno o modello contestato. Infatti, tale risultato le consentirà di continuare la commercializzazione dei suoi prodotti all’interno dell’Unione europea.

34      Orbene, nonostante tale circostanza possa suscitare un dubbio sulla credibilità della dichiarazione del direttore della Great Sun Technology, anch’essa fornita all’UAMI, lo stesso non si può dire per la fattura di spedizione. 

35      Infatti, quest’ultimo documento non è stato redatto appositamente per servire come prova nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, bensì nell’ambito di operazioni commerciali correnti per certificare che era stata fornita una prestazione e sollecitare il debitore a pagare il prezzo convenuto.

36      In aggiunta, la fattura di spedizione non è stata inviata alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, ma a una società terza, ed è stata emessa nell’aprile 2004, ossia circa tre anni prima della proposizione della domanda di dichiarazione di nullità, il 26 marzo 2007.

37      Ciò premesso, il carattere probatorio della fattura di spedizione non va ritenuto viziato dal fatto che essa sia stata fornita alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dal fabbricante degli orologi corrispondenti al modello SYMBICORT.

38      Il fatto che sia stata presentata una copia della fattura di spedizione invece dell’originale non rappresenta, in sé, un ostacolo a che tale documento sia preso in considerazione. 

39      La presentazione dell’originale di tale documento potrebbe, eventualmente, essere rilevante se la copia fosse illeggibile o se rivelasse indizi che il documento è stato manipolato per modificarne il contenuto. Orbene, la ricorrente non solleva argomenti in tal senso e neanche l’esame della fattura di spedizione, quale presentata all’UAMI, suscita interrogativi al riguardo.

40      Di conseguenza, neanche il fatto che sia stata presentata una copia della fattura di spedizione invece del suo originale vizia il carattere probatorio del documento fornito.

41      Alla luce di tutto quanto precede, occorre dichiarare che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel considerare che era stato dimostrato che il modello SYMBICORT era stato divulgato al pubblico prima della data di deposito del disegno o modello contestato. Pertanto, occorre rigettare il primo motivo.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione degli artt. 4 e 6 del regolamento n. 6/2002

 Argomenti delle parti

42      La ricorrente sostiene che, nel dichiarare che il disegno o modello contestato suscitava la stessa impressione generale del modello SYMBICORT, la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione.

43      In via preliminare, la ricorrente afferma che, poiché il modello SYMBICORT è destinato ad essere utilizzato per scopi pubblicitari, l’utilizzatore informato è un professionista che vuole acquistare articoli promozionali. Essa precisa che, ove sia offerta sul mercato una grande quantità di lacci, l’utilizzatore informato presterà attenzione alle particolarità di un dato laccio.

44      La ricorrente continua addebitando alla commissione di ricorso, in primo luogo, di non aver tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti dei due disegni o modelli controversi, ossia il laccio, la cassa dell’orologio, l’orologio stesso e l’elemento di fissaggio. Infatti, la commissione di ricorso si sarebbe limitata a comparare lo schermo dell’orologio, la sua posizione e il colore dei due disegni o modelli. Così facendo, essa non avrebbe peraltro tenuto conto del fatto che la libertà del creatore di un orologio analogico è limitata. Il creatore avrebbe invece molta libertà per quanto riguarda il laccio e l’elemento di fissaggio.

45      In secondo luogo, nella riproduzione presentata all’UAMI, il modello SYMBICORT non sarebbe rappresentato interamente in quanto comprenderebbe soltanto due stringhe che vanno in due diverse direzioni, ma non l’anello che le unisce. Orbene, dal momento che il raffronto dei disegni o modelli deve essere effettuato rispetto alle loro riproduzioni, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto presumere che il modello SYMBICORT aveva un laccio adatto a portare un orologio intorno al collo.

46      In terzo luogo, la ricorrente si oppone alla dichiarazione della commissione di ricorso secondo la quale l’elemento di fissaggio del disegno o modello contestato sarebbe rappresentato con linee punteggiate. L’elemento in questione sarebbe rappresentato con linee piene e avrebbe quindi dovuto essere preso in considerazione, tanto più che esso costituisce una componente importante del disegno o modello contestato. Infatti, tale elemento attirerebbe l’attenzione dell’utilizzatore informato, in quanto, da un lato, la libertà del creatore non sarebbe limitata al riguardo e, dall’altro, la sua forma condizionerebbe gli oggetti che possono essere agganciati al laccio.

47      Orbene, nella fattispecie, da un lato, l’elemento di fissaggio del modello SYMBICORT non sarebbe visibile nella riproduzione inviata all’UAMI, cosicché la sua esistenza e le sue eventuali caratteristiche non potrebbero essere confermate. Dall’altro, l’elemento di fissaggio del disegno o modello contestato si differenzierebbe nettamente dal modello SYMBICORT.

48      L’UAMI critica la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

49      Secondo gli artt. 4 e 6 del regolamento n. 6/2002:

«Articolo 4

Requisiti per la protezione

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

(...)

Articolo 6

Carattere individuale

1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

(...)

b)      per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

50      Pertanto, occorre esaminare se, dal punto di vista dell’utilizzatore informato e tenuto conto del grado di libertà del creatore di un orologio attaccato ad un laccio, l’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato differisca da quella suscitata dal modello SYMBICORT.

–       Sull’utilizzatore informato

51      Quanto all’interpretazione della nozione di utilizzatore informato, occorre considerare che la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza [sentenza del Tribunale 22 giugno 2010, causa T‑153/08, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), Racc. pag. II‑2517, punti 46 e 47].

52      Nella fattispecie, al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’utilizzatore informato fosse un consumatore normale, pratico di orologi attaccati ad un laccio e sospesi intorno al collo.

53      Non è contestato il fatto che il modello SYMBICORT, e del pari il disegno o modello contestato, sia un articolo promozionale. Orbene, in relazione ad articoli del genere, la nozione di utilizzatore informato, quale definita sopra al punto 51, include, da un lato, il professionista che li acquista per distribuirli agli utilizzatori finali e, dall’altro, questi stessi ultimi utilizzatori.

54      Nel caso di specie, di conseguenza, occorre considerare che l’utilizzatore informato sia tanto il consumatore medio, evocato nella decisione impugnata, quanto l’acquirente professionista, menzionato dalla ricorrente.

55      Ciò detto, la ricorrente non presenta argomenti che suggeriscano che la percezione dei disegni o modelli interessati da parte dei due gruppi di utilizzatori sia differente.

56      Peraltro, il fatto che, comunque, uno dei due gruppi di utilizzatori informati sopra menzionati percepisca che i disegni o modelli di cui trattasi suscitano la stessa impressione generale è sufficiente a far dichiarare che il disegno o modello contestato è sprovvisto di carattere individuale.

57      Date tali circostanze, il fatto che la decisione impugnata non menzioni i professionisti fra gli utilizzatori che conoscono gli orologi appesi ad un laccio non inficia la legittimità di detta decisione. 

–       Sul grado di libertà del creatore

58      Prima di esaminare il grado di libertà del creatore, che, secondo la ricorrente, è limitato per quel che riguarda l’orologio e ampio per quel che riguarda il laccio e l’elemento di fissaggio, è necessario determinare quali siano gli elementi effettivamente protetti dal disegno o modello contestato e che, di conseguenza, sono pertinenti nell’ambito della comparazione di quest’ultimo modello con il modello SYMBICORT.

59      A tale proposito, il punto 11.4 delle direttive d’esame relative ai disegni e modelli comunitari, adottate con decisione del presidente dell’UAMI 9 dicembre 2003, EX-03-9, intitolato «Formato della riproduzione del disegno o modello», dispone quanto segue:

«(...) 

La riproduzione di un disegno o modello dovrebbe limitarsi alle caratteristiche per le quali si richiede la protezione. Tuttavia, le riproduzioni possono contenere altri elementi che contribuiscano ad identificare le caratteristiche del disegno o modello di cui si richiede la protezione. Nella domanda di registrazione di disegno o modello comunitario saranno ammessi i seguenti elementi di identificazione:

1.      le linee punteggiate possono essere utilizzate nella prospettiva per indicare gli elementi per i quali non si richiede la protezione o per indicare porzioni del disegno o modello non visibili in quella particolare prospettiva, vale a dire, le linee non visibili. Pertanto le linee punteggiate identificano elementi che non fanno parte della prospettiva nella quale compaiono. 

(...)».

60      La ricorrente non contesta tale norma. Tuttavia, fondandosi sulla riproduzione del disegno o modello contestato nella decisione impugnata, nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari e nella banca dati dei disegni o modelli comunitari disponibile sul sito Internet dell’UAMI, essa sostiene che, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata, l’elemento di fissaggio del disegno o modello contestato non è stato riprodotto con linee punteggiate.

61      A tal proposito, in primo luogo, occorre osservare che la riproduzione del disegno o modello contestato nella decisione impugnata è irrilevante rispetto alla portata della protezione di detto disegno o modello.

62      In secondo luogo, il prospetto sommario del disegno o modello contestato, riprodotto nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari nonché nella banca dati dei disegni o modelli comunitari, consente di constatare che taluni elementi di detto disegno o modello, e in particolare il suo elemento di fissaggio, sono riprodotti con linee meno marcate di quelle che caratterizzano altri elementi, come il laccio e la cassa dell’orologio. Tuttavia, dato il formato ridotto del prospetto, non è possibile determinare in modo certo se gli elementi di cui trattasi siano riprodotti con linee punteggiate.

63      Orbene, in terzo luogo, la vista integrale del disegno o modello contestato, che si può vedere partendo dal prospetto sommario nella versione elettronica del Bollettino dei disegni e modelli comunitari e nella banca dati dei disegni o modelli comunitari, e che peraltro è identica alla riproduzione del disegno o modello contestato che figura nella domanda di registrazione presentata dalla ricorrente all’UAMI, dissipa l’eventuale incertezza su questo punto. Infatti, questa prospettiva consente di percepire chiaramente che l’elemento di fissaggio del disegno o modello contestato è raffigurato con linee punteggiate, così come le lancette dell’orologio e l’elemento rettangolare apposto sul quadrante dell’orologio.

64      Date tali circostanze, occorre considerare che l’elemento di fissaggio del disegno o modello contestato, le lancette dell’orologio e l’elemento rettangolare apposto sul quadrante dell’orologio non fanno parte degli elementi protetti dal disegno o modello contestato. Tale constatazione implica che il grado di libertà del creatore rispetto agli elementi è irrilevante nella fattispecie.

65      Quanto agli altri elementi dedotti dalla ricorrente, occorre osservare, da un lato, che quest’ultima esagera il grado di libertà del creatore relativamente al laccio.

66      Infatti, sebbene esista una certa variabilità quanto alla lunghezza e alla larghezza di questo elemento, tali caratteristiche non devono, tuttavia, incidere sulla possibilità di portare il laccio intorno al collo in modo confortevole. La stessa conclusione è applicabile quanto al posizionamento dell’orologio sul laccio.

67      Di conseguenza, le dichiarazioni della commissione di ricorso in tal senso, di cui al punto 21 della decisione impugnata, non sono viziate da errore.

68      Dall’altro lato, quanto al grado di libertà del creatore per quel che riguarda l’orologio, occorre ammettere che un orologio analogico deve, certamente, contenere determinati elementi per adempiere alla sua funzione, quali un quadrante, delle lancette posizionate approssimativamente nel centro di quest’ultimo o un pulsante di regolazione dell’ora.

69      Tuttavia, questi vincoli riguardano la presenza di determinati elementi in un orologio, ma non influiscono, in maniera significativa, sulla sua forma e sul suo aspetto generale. Infatti, in particolare, il quadrante e la cassa dell’orologio possono rivestire diverse forme e possono essere sistemati in varie maniere, come in sostanza ha dichiarato la commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata.

–       Sulla comparazione delle impressioni generali suscitate dai due disegni o modelli controversi

70      Alla luce di quanto appena esposto a proposito degli elementi che sono protetti dal disegno o modello contestato e del grado di libertà del creatore di un orologio attaccato ad un laccio, occorre considerare che l’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato è determinata dai seguenti elementi:

–        un laccio le cui stringhe si riuniscono a una delle estremità, e poi si sovrappongono formando un anello all’altra estremità;

–        un orologio rotondo attaccato al laccio nel punto in cui le due stringhe del laccio si discostano l’una dall’altra;

–        due anelli concentrici situati intorno al bordo dell’orologio, l’anello esterno con una fessura orientata verso l’alto in cui è posizionato un pulsante per la regolazione dell’ora.

71      Quanto all’impressione generale suscitata dal modello SYMBICORT, si deve esaminare, in via preliminare, l’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non avrebbe dovuto presumere che il modello SYMBICORT aveva un laccio per portare l’orologio intorno al collo.

72      A tale proposito, è vero che la riproduzione del modello SYMBICORT comunicato all’UAMI mostra solo due stringhe che vanno in due direzioni diverse, ma nessun anello che faccia presumere di essere portato intorno al collo.

73      Tuttavia, in sede di valutazione dei disegni o modelli anteriori, non occorre esaminare isolatamente ed esclusivamente le loro riproduzioni grafiche, ma piuttosto valutare complessivamente l’insieme degli elementi presentati che consentono di determinare, in modo sufficientemente preciso e certo, l’impressione generale suscitata dal disegno o modello di cui trattasi.

74      Infatti, quanto, in particolare, ai disegni o modelli che sono stati utilizzati nel commercio direttamente, senza essere registrati, non si può escludere che non ne esista una riproduzione grafica che mostra tutti i loro dettagli pertinenti, paragonabile alla riproduzione che figura in una domanda di registrazione. Date tali circostanze, sarebbe eccessivo pretendere che il richiedente la dichiarazione di nullità presenti una simile riproduzione in tutti i casi.

75      Nel caso di specie, da un lato, sulla riproduzione del modello SYMBICORT presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, le due stringhe del laccio sono bruscamente interrotte e il termine «symbicort» è riprodotto solo parzialmente su una delle due. Ciò fa pensare che il fatto che non ci sia l’anello è dovuto all’incompletezza della riproduzione e non perché il modello interessato appare realmente così.

76      Dall’altro, risulta sia dalla fattura di spedizione sia dal certificato d’origine che la fornitura spedita dalla Great Sun Technology nei Paesi Bassi il 3 aprile 2004 conteneva 2 000 esemplari di «laccio con orologio “SYMBICORT”».

77      Orbene, è incontestabile che la funzione di un laccio come quello controverso è quella di consentire di portare un oggetto intorno al collo.

78      Ciò premesso, tenuto conto del fatto che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da un disegno o modello deve necessariamente essere determinata anche alla luce del modo in cui il prodotto in causa è utilizzato (sentenza Apparecchiature di comunicazione, cit., punto 66), la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 20 della decisione impugnata, che il modello SYMBICORT era effettivamente costituito da un laccio per tenere appeso l’orologio intorno al collo, nonostante la riproduzione grafica incompleta presentata all’UAMI.

79      Alla luce di quanto appena esposto, occorre dichiarare che l’impressione generale suscitata dal modello SYMBICORT è determinata dagli elementi elencati al precedente punto 70. Infatti, come giustamente dichiarato dalla commissione di ricorso al punto 19 della decisione impugnata, anche il modello SYMBICORT presenta un laccio delle stesse proporzioni, al quale è attaccato, nello stesso punto, un orologio analogico rotondo. Del pari, il bordo dell’orologio è contornato da due anelli concentrici, di cui l’anello esterno è interrotto da una fessura orientata verso lo stesso lato, in cui è sistemato un pulsante per la regolazione dell’ora.

80      Peraltro, la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato, al punto 20 della decisione impugnata, che le differenze esistenti tra i disegni o modelli interessati rivendicati dalla ricorrente erano trascurabili.

81      Infatti, innanzitutto, non si può ravvisare alcuna differenza significativa per quanto riguarda la lunghezza e la larghezza dei lacci dei disegni o modelli interessati.

82      Poi, il fatto che il laccio del modello SYMBICORT sia riprodotto in nero è inconsistente, dato che non è stato rivendicato alcun colore per il disegno o modello contestato. Del pari, poiché quest’ultimo disegno o modello riproduce un articolo promozionale, è giustificato considerare che, quando verrà usato, avrà un marchio. Di conseguenza, neanche la presenza del marchio SYMBICORT nel modello SYMBICORT costituisce una differenza significativa.

83      Infine, i dettagli relativi al modo in cui sono sistemate le casse degli orologi dei due disegni o modelli e dei loro quadranti non sono sufficientemente marcati da influire sull’impressione generale suscitata da detti disegni o modelli. Ciò è ancor più vero per il fatto, che risulta dai precedenti punti 58‑64, che le lancette dell’orologio e l’elemento rettangolare posto sul quadrante dell’orologio non fanno parte degli elementi protetti dal disegno o modello contestato.

84       Alla luce di tutto quanto precede, occorre considerare che il disegno o modello contestato e il modello SYMBICORT suscitano la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato. Pertanto, la commissione di ricorso è giustamente arrivata a questa stessa conclusione, al punto 22 della decisione impugnata, e ne ha dedotto che il disegno o modello contestato era sprovvisto di carattere individuale ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 6/2002 e dunque doveva essere dichiarato nullo.

85      Ciò premesso, occorre respingere il secondo motivo.

 Sul terzo motivo, attinente allo sviamento di potere ai sensi dell’art. 61, n. 2, del regolamento n. 6/2002

 Argomenti delle parti

86      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso uno sviamento di potere in quanto, in primo luogo, essa non ha valutato a sufficienza l’insieme dei suoi argomenti e le prove presentate, in particolare la fattura di spedizione, in secondo luogo, in quanto essa non ha tenuto conto della libertà del creatore per quanto riguarda il laccio e l’elemento di fissaggio e, in terzo luogo, in quanto essa ha fondato la decisione impugnata su una valutazione errata dell’elemento di fissaggio del disegno o modello contestato. La ricorrente ritiene, in tale contesto, che la commissione di ricorso non abbia effettuato un vero e proprio esame, ma si sia limitata a constatazioni non comprovate da un’argomentazione o da rinvii alle prove, così violando i suoi diritti della difesa. Inoltre, sarebbe possibile che, essendosi riferita al fatto che l’elemento di fissaggio era rappresentato con linee punteggiate, la camera di ricorso abbia fatto rinvio a un disegno o modello sconosciuto.

87      L’UAMI critica la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

88      Occorre ricordare che la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto dell’Unione e riguarda la situazione in cui un’autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. A tale proposito, secondo costante giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati [sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T‑551/93 e da T‑231/94 a T‑234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II‑247, punto 168, e 12 gennaio 2000, causa T‑19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE), Racc. pag. II‑1, punto 33].

89      Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato, e nemmeno sostenuto, l’esistenza di siffatti indizi. Gli asseriti sviamenti di potere che essa deduce costituiscono, al più, potenziali errori di valutazione che possono tradursi in una violazione delle disposizioni degli artt. 4, 6 e 7 del regolamento n. 6/2002. Orbene, si evince dall’esame del primo e del secondo motivo che le affermazioni della ricorrente a questo riguardo sono, comunque, infondate.

90      Quanto alla pretesa violazione dei diritti della difesa della ricorrente, si evince dall’art. 62 del regolamento n. 6/2002 che le decisioni dell’UAMI possono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Nel caso di specie, davanti alle istanze dell’UAMI, la ricorrente si è espressa sulla forza probatoria della fattura di spedizione, sulla libertà del creatore, sull’incompletezza della riproduzione del modello SYMBICORT e sull’importanza dell’elemento di fissaggio nell’impressione generale suscitata da un orologio attaccato a un laccio. Quanto alla circostanza in base alla quale l’elemento di fissaggio non fa parte degli elementi protetti dal disegno o modello contestato, essa è stata menzionata esplicitamente al punto 21 della decisione della divisione di annullamento, cosicché la ricorrente era in grado di presentare le sue osservazioni sul punto nell’ambito del procedimento di ricorso. Pertanto, anche la censura attinente alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente deve essere respinta.

91      Nei limiti in cui gli argomenti presentati nell’ambito del terzo motivo possono essere interpretati come riguardanti una violazione dell’obbligo di motivazione, come precisato all’art. 62 del regolamento n. 6/2002, o dell’obbligo di esaminare i motivi sollevati e le domande presentate dalle parti, previsto dall’art. 63, n. 1, di detto regolamento, occorre dichiarare che la decisione impugnata espone in maniera coerente e sufficientemente dettagliata le ragioni per le quali la commissione di ricorso ha considerato, da un lato, che le prove relative al modello SYMBICORT, in particolare la fattura di spedizione, fossero credibili e probanti (punti 7 e 15‑17 della decisione impugnata) e, dall’altro, che, nella percezione dell’utilizzatore informato, il disegno o modello contestato suscitasse la stessa impressione generale del modello SYMBICORT, tenuto conto della libertà del creatore (punti 18‑22 della decisione impugnata). Quindi, la decisione impugnata non è viziata da illegittimità a questo riguardo.

92      Alla luce di tutto quanto precede, il terzo motivo deve essere respinto.

93      Poiché nessuno dei motivi sollevati dalla ricorrente è fondato nei limiti in cui riguardano la prova della divulgazione del modello SYMBICORT e la comparazione tra quest’ultimo e il disegno o modello contestato, non è più necessario esaminarli rispetto ai modelli C e F, secondo quanto è stato esposto ai precedenti punti 12‑15. Infatti, date le circostanze, la comparazione tra il disegno o modello contestato e il modello SYMBICORT effettuata dalla commissione di ricorso è un fondamento sufficiente della decisione impugnata.

94      Pertanto, occorre respingere il ricorso in toto.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Sphere Time è condannata alle spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 giugno 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.