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Ricorso proposto il 16 gennaio 2017 – Ungheria/Commissione

(Causa T-20/17)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e E.Zs. Tóth)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2016) 6929 def della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) applicata dall’Ungheria in materia di tassazione dei proventi della pubblicità.

In subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato proibito anche la versione della normativa successiva alla modifica del 2015.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’erronea qualificazione dell’imposta sulla pubblicità come aiuto di Stato.

La decisione impugnata è illegittima, dato che la Commissione ha erroneamente qualificato come aiuto di Stato la normativa ungara in questione; non costituiscono aiuti di Stato né il sistema di tassazione progressiva che prevede tributi e scaglioni che prevede scaglioni e tributi secondo criteri oggettivi, né la riduzione della base imponibile per le imprese deficitarie, né l’applicabilità del nuovo sistema fiscale agli esercizi anteriori.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione.

La Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione nel qualificare come aiuto di Stato proibito le norme relative all’imposta sulla pubblicità sia nella versione modificata nel 2014 sia nella versione modificata nel 2015 senza aver esaminato nel merito la differenza tra le normative. La decisione impugnata non indica con riguardo a quale eccezione fissata per legge un’impresa goda di un vantaggio patrimoniale rispetto ad un’altra impresa che versa nella medesima situazione; non chiarisce per qual ragione il sistema di tipo progressivo non faccia parte del sistema di riferimento; non segnala la categoria di imprese privilegiate esclusivamente per il sistema progressivo di tributi e scaglioni, e non motiva per quale ragione non considera soddisfacenti i calcoli effettuati dalle autorità ungheresi con riguardo ai costi che incombono ai soggetti passivi e all’amministrazione finanziaria.

Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere

La Commissione è incorsa in uno sviamento di potere nell’ambito dell’esame degli aiuti di Stato nell’adozione della decisone impugnata, nel vietare, qualificandola come aiuto di Stato illegale, il recupero di tributi in base ad una normativa tributaria che compete unicamente agli Stati membri senza tener conto dell’inesistenza di una giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale in merito alla possibile qualificazione dei tributi de quibus come aiuti di Stato.

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