Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 –
Ungheria / Commissione
(causa T‑20/17 R)
«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Imposta ungherese sul fatturato legato alla pubblicità – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero – Domanda di sospensione dell’esecuzione – mancanza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 7‑10)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno che può essere invocato da uno Stato membro – Obbligo di dimostrare che siano compromessi seriamente l’adempimento delle pubbliche funzioni, l’ordine pubblico o un intero settore dell’economia in mancanza del provvedimento provvisorio – Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 256 TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 14‑21)
Oggetto
| Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e intesa alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6929 def. della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) applicata dall’Ungheria in materia di tassazione dei proventi della pubblicità. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |