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Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019 – Ungheria/Commissione

(Causa T-20/17) 1

(« Aiuti di Stato – Imposta ungherese sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari – Progressività dell’aliquota d’imposta – Deduzione dalla base imponibile del 50% delle perdite riportate per le società che non hanno registrato utili nel 2013 – Decisione che qualifica le misure come aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Condizione di selettività »)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente : Ungheria (rappresentanti : M.-Z. Fehér, G. Koós ed E.-Zs. Tóth, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P.-J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk–Szaładzińska, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/329 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l’Ungheria ha dato esecuzione (GU 2017, L 49, pag. 36).

Dispositivo

La decisione (UE) 2017/329 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l’Ungheria ha dato esecuzione, è annullata.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ungheria, comprese quelle relative al procedimento sommario.

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 78 del 13.3.2017.