Language of document : ECLI:EU:T:2019:448

Causa T20/17

Ungheria

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 giugno 2019

«Aiuti di Stato – Imposta ungherese sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari – Progressività dell’aliquota d’imposta – Deduzione dalla base imponibile del 50% delle perdite riportate per le società che non hanno registrato utili nel 2013 – Decisione che qualifica le misure come aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Condizione di selettività»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione da parte delle pubbliche autorità di un trattamento fiscale vantaggioso a talune imprese – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 71‑73)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Delimitazione materiale – Criteri – Individuazione del sistema fiscale comune o «normale» – Differenziazione tra operatori che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga non giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema tributario comune o «normale» – Natura e struttura di un sistema fiscale – Nozione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 74‑77)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Imposta settoriale sul fatturato generato dai mezzi di diffusione pubblicitaria – Individuazione del sistema fiscale comune o «normale» – Struttura d’imposta progressiva – Inclusione – Definizione da parte della Commissione di un sistema fiscale di riferimento incompleto o ipotetico - Inammissibilità

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 78‑83)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Imposta settoriale sul fatturato generato dai mezzi di diffusione pubblicitaria – Natura dell’imposta – Obiettivo indicato dallo Stato interessato di introdurre una tassazione settoriale rispettando una logica ridistributiva – Obiettivo coerente con la struttura d’imposta progressiva – Ammissibilità

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 84‑90)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Imposta settoriale progressiva sul fatturato generato dai mezzi di diffusione pubblicitari – Impianto dell’imposta – Principio di una struttura di imposizione progressiva – Differenziazione non discriminatoria giustificata dall’obiettivo di ridistribuzione fiscale perseguito – Assenza di selettività

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 91‑105)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Imposta settoriale progressiva sul fatturato generato dai mezzi di diffusione pubblicitari – Impianto dell’imposta – Controllo della struttura di tassazione progressiva effettivamente scelta – Compatibilità con il contenuto dell’obiettivo di ridistribuzione fiscale perseguito – Assenza di un trattamento discriminatorio di soggetti passivi che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga – Assenza di selettività

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 107‑111)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Imposta settoriale sul fatturato generato dai mezzi di diffusione pubblicitaria – Meccanismo di deducibilità delle perdite che comporta una riduzione della base imponibile per il primo esercizio fiscale – Ammissibilità – Presupposti – Compatibilità con l’obiettivo di ridistribuzione fiscale perseguito – Assenza di discriminazione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 117‑124)

Sintesi

Con la sua sentenza Ungheria/Commissione (T‑20/17), pronunciata il 27 giugno 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che qualifica l’imposta progressiva sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari istituita dall’Ungheria come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno (1).

Il 15 agosto 2014 è entrata in vigore, in Ungheria, la legge relativa all’imposta sulla pubblicità che istituisce un’imposta a scaglionamento progressivo sul fatturato proveniente dalla pubblicazione di annunci pubblicitari. Detta imposta, riscossa sul fatturato netto dei mezzi di diffusione pubblicitaria (giornali, media audiovisivi, cartelloni pubblicitari) operanti in Ungheria, prevedeva una scala di sei aliquote progressive in funzione del fatturato, con la possibilità, per i soggetti passivi il cui utile al lordo delle imposte nell’esercizio 2013 fosse nullo o negativo, di dedurre dalla loro base imponibile il 50% delle perdite riportate dagli esercizi precedenti. Ritenendo che sia la progressività di detta imposta sia la riduzione della base imponibile in ragione della deducibilità delle perdite presentassero elementi di aiuto di Stato, il 12 marzo 2015 (2) la Commissione ha notificato all’Ungheria la propria decisione di avviare il procedimento formale di esame di dette misure accompagnata da un’ingiunzione di sospensione (3). Nella sua decisione del 4 novembre 2016, essa ha ritenuto in particolare che la misura, sia per la sua struttura di imposizione progressiva che per la possibilità di dedurre le perdite da essa prevista, costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ha disposto il recupero immediato ed effettivo degli aiuti erogati presso i beneficiari.

Chiamato così, a seguito della sentenza del 16 maggio 2019, Polonia/Commissione (4), a stabilire nuovamente se un’imposta sul fatturato avente struttura di imposizione progressiva rappresenti, per tale ragione, una misura selettiva costitutiva di un aiuto di Stato, il Tribunale dichiara nel caso di specie che la Commissione è incorsa in vari errori.

Esso rileva, anzitutto, che, al fine di stabilire se l’imposta di cui trattasi presentasse un carattere selettivo, la Commissione non poteva prendere in considerazione un sistema fiscale di riferimento incompleto o ipotetico. La Commissione aveva, infatti, individuato un sistema «normale» con una struttura di tassazione ad aliquota unica, indipendentemente dal suo importo, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione le caratteristiche effettive del sistema fiscale «normale» previsto ex lege, vale a dire l’imposta sulla pubblicità in sé e per sé, con la sua struttura comprensiva della sua scala unica di aliquote progressive e dei suoi scaglioni. Tuttavia, osservando che la conclusione della Commissione poteva essere giustificata da altri motivi attestanti l’esistenza di un vantaggio selettivo a favore di imprese con un fatturato poco elevato, il Tribunale ha altresì esaminato se l’istituzione fosse riuscita a dimostrare che l’impianto di detta imposta, vale a dire la sua struttura d’imposta, era in contrasto con la sua natura, ossia con i suoi obiettivi.

A questo riguardo, il Tribunale osserva anzitutto che la Commissione ha commesso un errore di diritto anche nel concludere che l’obiettivo dell’imposta era semplicemente raccogliere le entrate di bilancio, mentre, secondo le autorità ungheresi, era quello di introdurre un’imposta sul fatturato generato dai mezzi di diffusione pubblicitaria associata a una logica ridistributiva. Esso constata inoltre che la Commissione non è riuscita a dimostrare che una struttura progressiva dell’imposta fosse, in linea di principio, contraria all’obiettivo perseguito. Il Tribunale rileva, in particolare, che il carattere selettivo manca se le differenze di tassazione derivano dall’applicazione senza alcuna eccezione del sistema «normale», se situazioni analoghe sono trattate in modo analogo e se esse non sono in contrasto con l’obiettivo dell’imposta in questione. Infine, esso osserva che la Commissione non ha dimostrato che la struttura di tassazione progressiva effettivamente scelta era stata adottata in un modo che privava ampiamente del suo contenuto l’obiettivo perseguito.

A giudizio del Tribunale, inoltre, la Commissione non ha comprovato che la riduzione della base imponibile dell’imposta a causa della deducibilità delle perdite implicava un elemento discriminatorio contrario all’obiettivo di tale imposta, costitutivo di un vantaggio selettivo caratterizzante un aiuto di Stato. A questo riguardo, esso sottolinea, in particolare, che detta riduzione della base imponibile è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi indipendenti dalle scelte delle imprese interessate.


1      Decisione (UE) 2017/329, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l’Ungheria ha dato esecuzione (GU 2017, L 49, pag. 36).


2      Decisione del 12 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) – Ungheria – Imposta sulla pubblicità – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, C 136, pag. 7).


3      Ingiunzione emessa in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE [divenuto l’articolo 108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).


4      Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019, Polonia/Commissione (T‑836/16 e T‑624/17, EU:T:2019:338).