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Ricorso proposto il 7 aprile 2009 - Muñoz Arraiza / UAMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

(Causa T-138/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Félix Muñoz Arraiza (Logroño, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logroño, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 29 gennaio 2009 nel procedimento R 721/2008-2, consentendo la registrazione del marchio comunitario richiesto "RIOJAVINA" (marchio denominativo) nelle classi 29, 30 e 35;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "RIOJAVINA" (domanda di registrazione n. 4 121 621), per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: svariati marchi registrati, fra i quali va segnalato il marchio figurativo "RIOJA" (n. 226 118), per prodotti della classe 32, e il marchio figurativo internazionale "RIJOA" (n. 655 291), per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, sul marchio comunitario GU 1994, L 11, pag. 1 ) (sostituito dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1).

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