Language of document : ECLI:EU:T:2011:27

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

3 febbraio 2011 (*)

«Aiuti di Stato – Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale – Modifica prevista dalle autorità italiane di un regime precedentemente autorizzato dalla Commissione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune»

Nella causa T‑3/09,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra E. Righini, dai sigg. C. Urraca Caviedes e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, 2010/38/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

b)      “aiuti esistenti”:

i)      (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del Trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del Trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii)      gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(...)

v)      gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c)      “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(...)».

2        Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1), all’art. 4, n. 1, prevede quanto segue:

«Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (...) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente».

3        Sulla base dell’art. 87, n. 3, lett. e), CE, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 27 giugno 2002, n. 1177, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU L 172, pag. 1). Tale regolamento aveva autorizzato un simile meccanismo al fine di assistere i cantieri navali comunitari che avevano subìto un grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale dei cantieri navali situati in Corea (terzo ‘considerando’ del regolamento). L’art. 2, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento precisava che gli aiuti diretti a sostegno di determinati contratti di costruzione navale potevano essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che tali aiuti non fossero superiori al 6% del valore contrattuale e che il segmento di mercato in questione avesse subìto un grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana.

4        L’art. 3 del regolamento n. 1177/2002 subordina la concessione dell’aiuto alla sua notifica, ai sensi dell’art. 88 CE, alla Commissione, che doveva esaminarlo e adottare una decisione al riguardo a norma del regolamento n. 659/1999.

5        L’art. 2, n. 4, e gli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1177/2002 sono del seguente tenore:

«Articolo 2

(...)

4.      Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa.

(...)

Articolo 4

Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni conformemente all’intesa dell’Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la Commissione abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 marzo 2004.

(...)».

6        Con regolamento (CE) del Consiglio 11 marzo 2004, n. 502, che modifica il regolamento n. 1177/2002 (GU L 81, pag. 6), la data di scadenza del regolamento n. 1177/2002 prevista all’art. 5 di quest’ultimo è stata prorogata fino al 31 marzo 2005.

 Fatti

7        Il 15 gennaio 2004 la Repubblica italiana ha notificato un regime di aiuti con il quale intendeva applicare il regolamento n. 1177/2002 attraverso l’art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento ordinario alla GURI n. 279 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la «legge n. 350/2003»), che precisava quanto segue:

«Per permettere l’applicazione del [regolamento n. 1177/2002], è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], alla preventiva approvazione da parte della [Commissione]».

8        Le modalità di concessione dell’aiuto sono state stabilite dal decreto ministeriale (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GURI n. 93 del 21 aprile 2004; in prosieguo: il «decreto ministeriale 2 febbraio 2004»).

9        Con decisione 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti N 59/2004, relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, notificata con il numero C (2004) 1807 (in prosieguo: la «decisione di approvazione del 2004»), la Commissione ha approvato il regime notificato, considerandolo conforme alle disposizioni del regolamento n. 1177/2002 e compatibile con il mercato comune (in prosieguo: il «regime del 2004»).

10      Ritenendo che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni non fosse sufficiente a coprire tutte le domande di aiuti presentate prima della scadenza del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004, la Repubblica italiana, in data 1° febbraio 2008, ha notificato alla Commissione la propria intenzione di stanziare, tramite l’art. 2, comma 206, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Supplemento ordinario alla GURI n. 300 del 28 dicembre 2007) altri EUR 10 milioni destinati al regime del 2004 (in prosieguo: la «misura notificata»).

11      Con lettera del 30 aprile 2008, la Commissione ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare nei suoi confronti il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in merito alla misura notificata. La decisione di avvio del procedimento è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 140, pag. 20). La Commissione invitava tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione.

12      Il 21 ottobre 2008, la Commissione ha adottato la decisione 2010/38/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui art. 1 dispone quanto segue:

«L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di [euro] della dotazione del regime [del 2004], è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione».

13      Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la misura notificata costituisse un nuovo aiuto ai sensi dell’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999 e dell’art. 4 del regolamento n. 794/2004 e che tale aiuto non potesse essere considerato compatibile con il mercato comune, in quanto il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore e non poteva dunque fungere da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata. La Commissione ha altresì precisato che la suddetta misura non poteva essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU 2003, C 317, pag. 11), né pareva compatibile con il mercato comune sulla base di una qualunque altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato.

14      Inoltre, la Commissione ha rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1177/2002, la Repubblica di Corea aveva sottoposto all’attenzione dell’organo di risoluzione delle controversie (DSB) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) la questione della legittimità del suddetto regolamento alla luce delle norme dell’OMC. Il 22 aprile 2005, un gruppo di esperti costituito dal DSB avrebbe pubblicato una relazione in cui si concludeva che il regolamento n. 1177/2002 e vari regimi nazionali che applicavano detto regolamento, esistenti all’epoca in cui la Corea aveva avviato il contenzioso dinanzi all’OMC, violavano talune norme di quest’ultima. Il 20 giugno 2005, il DSB avrebbe fatto propria la relazione del gruppo di esperti che raccomandava alla Comunità di conformare il regolamento n. 1177/2002 e i regimi nazionali che lo applicavano agli obblighi ad essa incombenti in base agli accordi OMC.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2009, la Repubblica italiana ha proposto il presente ricorso.

16      Essa chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

17      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

18      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a pronunciarsi sull’opportunità di riunire la presente causa alla causa T‑584/08, nella quale la società Cantiere navale De Poli SpA aveva presentato un ricorso avente il medesimo oggetto. A seguito del deposito delle osservazioni delle parti, che non hanno sollevato alcuna obiezione, le suddette cause sono state riunite con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione 2 giugno 2010 ai fini della fase orale, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura.

19      Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 16 giugno 2010.

 In diritto

20      A sostegno del proprio ricorso, la Repubblica italiana deduce sette motivi, attinenti, rispettivamente, all’erronea qualificazione come nuovo aiuto della misura notificata, alla violazione del regolamento n. 1177/2002, alla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE, alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento, alla violazione del principio del contraddittorio, alla presa in considerazione delle norme dell’OMC nella valutazione della compatibilità della misura notificata con il mercato comune ed al fatto che la decisione impugnata si basa sulla comunicazione della Commissione all’OMC 20 luglio 2005 (in prosieguo: la «comunicazione all’OMC»).

 Sul primo motivo, attinente all’erronea qualificazione come nuovo aiuto della misura notificata

 Argomenti delle parti

21      La Repubblica italiana rammenta che il regolamento n. 1177/2002 non prevedeva alcun limite massimo nominale all’importo totale degli aiuti che ciascuno Stato membro poteva concedere ai sensi del regolamento medesimo. Parimenti, il regime del 2004, come notificato alla Commissione e da questa approvato, non avrebbe precisato né limitato il finanziamento complessivo che doveva essere stanziato per gli aiuti diretti ai costruttori navali. Il solo limite finanziario contenuto nel regime del 2004 sarebbe stato quello precisato all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 1177/2002, vale a dire l’«intensità massima del 6% del valore contrattuale» prima dell’aiuto.

22      In altri termini, l’impegno della Repubblica italiana, quale previsto dall’art. 4, comma 153, della legge n. 350/03 e dal decreto ministeriale 2 febbraio 2004, sarebbe stato illimitato per quanto riguarda la somma totale degli eventuali aiuti. Infatti, sarebbe stato insito nella struttura stessa del regime del 2004 che l’importo complessivo degli aiuti fosse indeterminabile a priori, poiché questo dipendeva dal numero e dal valore dei contratti soggetti agli effetti negativi della concorrenza sleale coreana nel periodo preso in considerazione dal regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004.

23      L’importo iniziale di EUR 10 milioni previsto dall’art. 4, comma 153, della legge n. 350/2003 avrebbe costituito un semplice stanziamento di bilancio, di natura meramente indicativa, per l’anno 2004, privo di incidenza sull’entità dell’impegno e sull’obbligo giuridico della Repubblica italiana nei confronti dei costruttori navali soggetti alla concorrenza sleale coreana. Peraltro, la valutazione della compatibilità del regime del 2004 con il mercato comune avrebbe dovuto essere basata unicamente sulle disposizioni del decreto ministeriale 2 febbraio 2004 che, alla pari del regolamento n. 1177/2002, non conteneva alcun limite finanziario. Infatti, nell’adottare la decisione di approvazione del 2004, la Commissione non avrebbe conferito alcun rilievo all’importo di EUR 10 milioni della dotazione finanziaria.

24      Pertanto, l’importo finale e complessivo della spesa pubblica non avrebbe fatto parte della struttura del regime di aiuti notificato alla Commissione dalla Repubblica italiana nel 2004. Al contrario, quest’ultima si sarebbe riservata la possibilità di incrementare lo stanziamento negli anni successivi.

25      A sostegno della propria tesi secondo cui l’entità del regime del 2004 era indipendente rispetto alla sua copertura finanziaria, la Repubblica italiana afferma che il finanziamento stanziato per il suddetto regime era già stato incrementato di EUR 1 milione nel 2005 senza che la Commissione sollevasse alcuna obiezione.

26      Di conseguenza, ritenendo che l’importo iniziale di EUR 10 milioni costituisse parte integrante del regime del 2004, la Commissione avrebbe valutato erroneamente i fatti.

27      Peraltro, tale errore avrebbe indotto la Commissione ad applicare in maniera erronea varie disposizioni del diritto dell’Unione europea, segnatamente l’art. 87, n. 1, CE, l’art. 88, n. 3, CE, l’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999 e l’art. 4 del regolamento n. 794/2004.

28      La misura notificata non potrebbe essere considerata una modifica del regime del 2004, dal momento che il nuovo stanziamento avrebbe rappresentato solamente un’operazione di natura contabile e non avrebbe affatto inciso sull’entità degli impegni e sugli obblighi della Repubblica italiana nei confronti dei cantieri navali italiani soggetti alla concorrenza sleale coreana. Pertanto, la Commissione avrebbe errato nel concludere che la misura notificata costituiva un nuovo aiuto ai sensi dell’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999.

29      Il suddetto stanziamento avrebbe in realtà costituito una modifica di carattere puramente amministrativo, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 794/2004. Ciò premesso, la Repubblica italiana rileva che, incrementando il finanziamento destinato al regime del 2004, essa non ha modificato le condizioni che disciplinavano l’applicazione di tale regime, né ha esteso la sua applicazione nel tempo.

30      La circostanza che il legislatore italiano abbia considerato opportuno notificare alla Commissione il nuovo stanziamento non sarebbe rilevante al fine di determinare se questo costituisca un nuovo aiuto, dal momento che una disposizione nazionale non può prevalere sulle norme comunitarie.

31      La Commissione chiede il rigetto del presente motivo sostenendo, in sostanza, che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni destinata al regime del 2004 costituiva parte integrante di tale regime.

 Giudizio del Tribunale

32      Occorre rilevare che l’insieme delle censure dedotte dalla Repubblica italiana nell’ambito di questo primo motivo si basa sul presupposto secondo cui la Commissione, nella decisione di approvazione del 2004, non ha considerato, e non poteva peraltro considerare, che il regime del 2004 notificato dalla Repubblica italiana implicasse un limite finanziario di EUR 10 milioni. Ne conseguirebbe che la misura notificata, vale a dire l’ulteriore stanziamento di EUR 10 milioni nel 2008, non rappresenterebbe la modifica di un aiuto esistente.

33      Le affermazioni della Repubblica italiana a tale riguardo si sviluppano, in sostanza, intorno a due argomenti, il primo vertente sulla peculiarità del regolamento n. 1177/2002, ed il secondo riguardante la maniera in cui le autorità italiane avevano definito le modalità di applicazione del regolamento n. 1177/2002 nell’ordinamento nazionale.

34      In primo luogo, quanto all’argomento secondo cui il regolamento n. 1177/2002 non prevedeva alcun limite massimo nominale all’importo totale degli aiuti che ciascuno Stato membro poteva concedere ai sensi del regolamento medesimo, occorre rilevare che l’iter logico della Repubblica italiana non risulta convincente sotto due profili fondamentali.

35      A tale riguardo, si deve sottolineare che il regolamento n. 1177/2002 è basato sull’art. 87, n. 3, lett. e), CE. Di conseguenza, gli aiuti che esso contempla costituiscono solo una categoria di aiuti che «possono considerarsi compatibili con il mercato comune». Del resto, l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1177/2002 riproduce fedelmente tale formulazione.

36      Pertanto, sebbene tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune, ciò non significa tuttavia che essi lo siano necessariamente (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 ottobre 1996, causa C‑311/94, IJssel-Vliet, Racc. pag. I‑5023, punti 26‑28).

37      Spetta infatti alla Commissione verificare, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, che detti aiuti soddisfino tutte le condizioni per essere compatibili con il mercato comune. Ciò è ricordato dall’art. 3 del regolamento n. 1177/2002, il quale prevede espressamente che agli aiuti in questione si applichino l’art. 88 CE ed il regolamento n. 659/1999.

38      Inoltre, occorre sottolineare che il regolamento n. 1177/2002 si inscrive in una lunga serie di misure adottate dal Consiglio, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. e), CE, per affrontare i problemi di competitività e di sovraccapacità ai quali i cantieri navali dell’Unione sono stati soggetti. Tali misure hanno sempre perseguito un duplice obiettivo, vale a dire, da un lato, colmare il divario concorrenziale che separa i cantieri navali europei dai loro rivali internazionali e, dall’altro, garantire condizioni eque ed uniformi di concorrenza intracomunitaria [v., a titolo esemplificativo, i ‘considerando’ secondo e sesto della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1987, 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 69, pag. 55), i ‘considerando’ quinto e nono nonché l’art. 4, n. 5, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27), e i ‘considerando’ terzo e sesto nonché l’art. 3, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1540, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, pag. 1)].

39      Deriva da quanto sopra che, al contrario di quanto sostiene la Repubblica italiana, la Commissione era legittimata ad integrare, nella sua valutazione della compatibilità del regime del 2004 con il mercato comune, il finanziamento destinato dalla Repubblica italiana al regime medesimo, dal momento che ciò le consentiva di vigilare sulle condizioni di concorrenza intracomunitaria nel settore della costruzione navale.

40      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il regime del 2004 derivava effettivamente soltanto dal decreto ministeriale 2 febbraio 2004, che non prevedeva alcun limite finanziario, esso va direttamente respinto. Infatti, la norma nazionale di rango superiore costituita dalla legge n. 350/2003, che prevede l’adozione di una norma inferiore, nel caso di specie il decreto ministeriale 2 febbraio 2004, non può essere ignorata nella valutazione del fondamento giuridico del regime del 2004.

41      Peraltro, è pacifico che la legge n. 350/2003, che precisava che la dotazione iniziale del regime di aiuti ammontava a EUR 10 milioni, faceva parte degli elementi che la Repubblica italiana aveva sottoposto all’esame della Commissione nell’ambito del procedimento che aveva dato luogo alla decisione di approvazione del 2004.

42      Tanto premesso, occorre dichiarare che l’argomento della Repubblica italiana secondo cui la Commissione non ha attribuito alcuna importanza all’importo iniziale di EUR 10 milioni nella decisione di approvazione del 2004 non può essere accolto. È incontestabile che la Commissione ha approvato il regime del 2004 così come notificato dalla Repubblica italiana. Come sopra menzionato, e come emerge peraltro dal punto 11 della decisione di approvazione del 2004, la dotazione iniziale di EUR 10 milioni faceva parte dei parametri che la Repubblica italiana aveva sottoposto alla valutazione della Commissione. Infatti, nella lettera di trasmissione della misura di cui trattasi è indicato che la dotazione finanziaria è limitata a EUR 10 milioni sia per il 2004, sia per l’importo totale stanziato.

43      Pertanto, la Repubblica italiana non può validamente sostenere che la dotazione iniziale stanziata per il regime del 2004 non costituisse un elemento pertinente per determinare se la misura notificata costituisse o meno un nuovo aiuto.

44      Inoltre, il fatto che la Repubblica italiana abbia destinato, nel 2005, EUR 1 milione in più alla dotazione del regime del 2004 è irrilevante per determinare se la Commissione, nella decisione impugnata, abbia correttamente qualificato la misura notificata come aiuto nuovo. Infatti, l’aumento della dotazione finanziaria effettuato dalla Repubblica italiana nel 2005 non è mai stato notificato alla Commissione e potrebbe, comunque, considerarsi ricadente nella deroga prevista dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 794/2004, secondo cui un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria non è considerato una modifica ad un aiuto esistente.

45      Infine, e ad abundantiam, si deve rilevare che l’eventuale compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune non può, di per sé, incidere sulla definizione di modifica di un aiuto esistente e, quindi, sull’obbligo di notificarlo previamente alla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 luglio 2005, causa C‑71/04, Xunta de Galicia, Racc. pag. I‑7419, punti 26‑31). Pertanto, il fatto che la Repubblica italiana abbia potuto notificare, ed eventualmente anche ottenere, l’approvazione nel 2004 di una dotazione complessiva di EUR 20 milioni non ha incidenza sulla conclusione secondo cui la Commissione poteva validamente qualificare la misura notificata come nuovo aiuto.

46      Deriva da quanto precede che il presupposto sul quale si basa il presente motivo, vale a dire l’indipendenza del regime del 2004 rispetto alla dotazione iniziale di EUR 10 milioni, è erroneo. Pertanto, non si può addebitare alla Commissione di aver dichiarato che la misura notificata costituiva un nuovo aiuto ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione, quali l’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999 e l’art. 4 del regolamento n. 794/2004.

47      Tenuto conto di quanto precede, il primo motivo dev’essere respinto. 

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione del regolamento n. 1177/2002

 Argomenti delle parti

48      La Repubblica italiana si sofferma sull’affermazione della Commissione, che figura al punto 26 della decisione impugnata, secondo cui il regolamento n. 1177/2002 non poteva fungere da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata, in quanto detto regolamento non era più in vigore al momento della notifica della suddetta misura.

49      A suo avviso, da una lettura corretta degli artt. 2‑5 del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004, emerge che la data di scadenza in esso prevista, vale a dire il 31 marzo 2005, implica solamente che i contratti stipulati successivamente a tale data non possano beneficiare del regime istituito dal regolamento n. 1177/2002. Per contro, nessuna disposizione del regolamento in questione implicherebbe che quest’ultimo non possa essere applicato successivamente al 31 marzo 2005 per contratti regolarmente stipulati prima di tale data. Dall’art. 2, n. 4, del regolamento n. 1177/2002 emergerebbe anzi che il pagamento degli aiuti concessi in base al medesimo poteva essere effettuato fino al 31 marzo 2008 o, nell’ipotesi di una proroga per casi particolari, fino al 31 marzo 2011.

50      A tale riguardo, la Repubblica italiana ricorda che la misura notificata era stata adottata il 24 dicembre 2007 ed era entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Tale misura avrebbe avuto lo scopo di consentire, sul piano amministrativo e contabile, l’erogazione degli aiuti in favore di tutti i contratti di costruzione navale stipulati prima del 31 marzo 2005. Tali contratti avrebbero dovuto rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento n. 1177/2002, compresa quella secondo cui la consegna doveva essere effettuata entro tre anni dalla stipula del contratto, salvo proroga di altri tre anni per uno dei motivi previsti nel suddetto regolamento. Sarebbe pertanto evidente che la misura notificata costituiva un’applicazione corretta del regolamento n. 1177/2002 e che la Commissione ha commesso un errore di diritto, in quanto non ha tenuto conto di detto regolamento nella decisione impugnata. Tale errore di diritto sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione impugnata.

51      La Repubblica italiana contesta l’argomento della Commissione secondo cui la situazione concorrenziale che aveva determinato l’adozione del regolamento n. 1177/2002 non sussisteva più all’epoca in cui la decisione impugnata è stata adottata. A tale riguardo, in primo luogo, essa sostiene che l’argomento della Commissione è irricevibile, in quanto implica un limite sostanziale nell’esecuzione del regolamento n. 1177/2002 e non figura né nella decisione impugnata né nella decisione di approvazione del 2004.

52      In secondo luogo, essa sostiene che l’argomento della Commissione è infondato, poiché essa non ha prodotto alcun elemento concreto in grado di corroborare l’affermazione secondo cui, nel 2008, le imprese cantieristiche all’interno dell’Unione che avevano stipulato contratti prima del 31 marzo 2005 non soffrivano più, relativamente a tali contratti, le conseguenze del dumping coreano.

53      La Commissione si oppone agli argomenti della Repubblica italiana.

 Giudizio del Tribunale

54      Nell’ambito di questo motivo, occorre stabilire se il regolamento n. 1177/2002 poteva applicarsi dopo il 31 marzo 2005, data della sua scadenza, al fine di valutare la compatibilità della misura notificata con il mercato comune.

55      È pacifico che, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il regolamento n. 1177/2002 non potesse fungere da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata, dato che esso era scaduto il 31 marzo 2005 (punti 11, 25 e 26 della decisione impugnata).

56      Venendo in rilievo l’applicazione nel tempo di una norma giuridica in mancanza di disposizioni transitorie, occorre distinguere, nel caso di specie, le norme in materia di competenza dalle norme di diritto sostanziale.

57      Con riferimento alle norme che disciplinano la competenza delle istituzioni dell’Unione, dalla giurisprudenza emerge che la disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e che autorizza l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto in questione deve essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 aprile 2000, causa C‑269/97, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑2257, punto 45).

58      Nel caso di specie, è l’art. 88 CE che costituisce il fondamento giuridico che attribuisce alla Commissione la competenza ad adottare decisioni in materia di aiuti di Stato e che l’autorizza in maniera permanente, dal 1968, a decidere sulla compatibilità delle misure di aiuto, alla luce dell’art. 87 CE, con il mercato comune.

59      Quanto alle norme di diritto sostanziale, esse disciplinano a partire dalla loro entrata in vigore tutti gli effetti futuri delle situazioni sorte durante la vigenza della normativa anteriore. Conseguentemente, le norme di diritto sostanziale non si applicano agli effetti determinatisi prima della loro entrata in vigore, a meno che non risultino soddisfatte le condizioni eccezionali per l’applicazione retroattiva (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 6; 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I‑1049, punto 49, e 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 119; sentenze del Tribunale 14 febbraio 2007, causa T‑435/04, Simões Dos Santos/UAMI, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 100, e 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione, Racc. pag. II‑3121, punto 70).

60      Quanto agli aiuti notificati e non erogati, nell’ambito del sistema dell’Unione riguardante il controllo degli aiuti di Stato, la data in cui gli effetti dell’aiuto progettato risultano accertati coincide con il momento in cui la Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune. Infatti, le norme, i principi e i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti nel momento in cui la Commissione adotta la sua decisione, in linea di principio, possono essere considerati più adatti al contesto concorrenziale (sentenza della Corte 11 dicembre 2008, causa C‑334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. pag. I‑9465, punti 50‑53). Ciò è dovuto al fatto che l’aiuto in questione non darebbe luogo a vantaggi o svantaggi reali nel mercato comune prima della data in cui la Commissione decida o meno di autorizzarlo.

61      Per gli aiuti erogati illegalmente senza previa notifica, invece, si applicano le norme di diritto sostanziale vigenti al momento in cui l’aiuto è stato erogato, dato che i vantaggi e gli svantaggi generati da un aiuto siffatto si sono concretizzati durante il periodo in cui l’aiuto di cui trattasi è stato corrisposto (sentenza del Tribunale 15 aprile 2008, causa T‑348/04, SIDE/Commissione, Racc. pag. II‑625, punti 58‑60).

62      Ne consegue che, nel caso di specie, non si può addebitare alla Commissione di non aver applicato il regolamento n. 1177/2002, dal momento che l’aiuto previsto era stato notificato e non erogato. Infatti, i vantaggi e gli svantaggi effettivi della misura notificata nel mercato comune non potevano concretizzarsi prima dell’adozione della decisione impugnata, che è stata adottata successivamente alla data di scadenza del regolamento n. 1177/2002, vale a dire il 31 marzo 2005.

63      L’argomento secondo cui l’art. 4 del regolamento n. 1177/2002 prevedeva che quest’ultimo si applicasse ai contratti stipulati prima del 31 marzo 2005 non infirma la conclusione secondo la quale il regolamento n. 1177/2002 non era applicabile alla misura notificata. Infatti, l’art. 4 del regolamento n. 1177/2002 precisa, sulla scia dell’art. 2 del medesimo regolamento, le condizioni materiali che devono essere soddisfatte affinché la Commissione possa, ai sensi di detto regolamento, adottare una decisione che dichiari l’aiuto di cui trattasi compatibile con il mercato comune. Tuttavia, l’applicazione nel tempo del suddetto regolamento è disciplinata dal suo art. 5 e dai principi illustrati ai precedenti punti 57‑60.

64      Certamente, il fatto che la data che determina le norme di diritto sostanziale applicabili coincida, nel caso di un aiuto notificato e non erogato, con l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che si pronuncia sulla compatibilità del suddetto aiuto fa sì che tale istituzione possa, modulando la durata dell’esame della misura di aiuto notificata, provocare l’applicazione di una norma di diritto sostanziale entrata in vigore successivamente alla notifica della citata misura alla Commissione. Tuttavia, tale ipotesi – che, del resto, non ricorre nel caso di specie, dato che la misura è stata notificata dopo la data di scadenza del regolamento n. 1177/2002 – non può giustificare una deroga al principio in base al quale le nuove norme di diritto sostanziale disciplinano, a partire dalla loro entrata in vigore, tutti gli effetti futuri di situazioni createsi durante la vigenza delle vecchie norme.

65      A tale riguardo, occorre rilevare che la possibilità per la Commissione di optare per l’applicazione della nuova norma ovvero della vecchia è circoscritta e controbilanciata, da un lato, dal fatto che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto alla data di notifica delle misure di aiuto e, dall’altro, dalla circostanza che l’art. 4 del regolamento n. 659/1999 invita la Commissione, conformemente al principio di buon andamento dell’amministrazione, ad agire con diligenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 18 novembre 2004, causa T‑176/01, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II‑3931, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

66      Il fatto che, per beneficiare dell’applicazione del regolamento n. 1177/2002, gli Stati membri fossero tenuti a notificare le misure di aiuto progettate prima della scadenza di detto regolamento e prima che tutti i contratti sovvenzionabili fossero stipulati non può rimettere in discussione l’applicazione, al sistema dell’Unione riguardante il controllo degli aiuti di Stato, dei principi che regolano l’applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale. Infatti, è insito nel sistema di controllo preventivo delle misure di aiuto di Stato che le notifiche debbano necessariamente contenere stime relative agli importi complessivi degli aiuti previsti. Ciò vale specialmente nel caso di una misura avente ad oggetto aiuti operativi, come quelli di cui al caso di specie.

67      Alla luce di quanto sopra e in mancanza di disposizioni transitorie che estendano l’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 1177/2002, occorre respingere integralmente il secondo motivo.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione degli artt. 87 CE, 88 CE e 253 CE

 Argomenti delle parti

68      La Repubblica italiana afferma che, anche qualora la misura notificata dovesse essere considerata un nuovo aiuto, in quanto non rientrante nel campo di applicazione del regolamento n. 1177/2002, la Commissione ha violato l’art. 87, nn. 2 e 3, CE e l’art. 88, n. 3, CE, avendo essa omesso, nella decisione impugnata, di esaminare effettivamente se la misura notificata potesse essere ritenuta compatibile con il mercato comune in forza di una delle deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE, in particolare di quelle precisate dall’art. 87, n. 3, lett. b) e c), CE.

69      La Commissione avrebbe infatti dichiarato che la misura notificata era incompatibile con il mercato comune per il solo motivo che il regolamento n. 1177/2002 era scaduto e che tale misura non rientrava in alcuna delle ipotesi contemplate dalle sezioni 3.1 e 3.2 della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, citata al precedente punto 12.

70      Secondo la Repubblica italiana, dalla giurisprudenza emerge che la Commissione deve sempre esaminare d’ufficio l’eventuale compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’art. 87, nn. 2 e 3, CE, salvo che sussistano circostanze evidenti che privino il regime di cui trattasi di qualsiasi possibile giustificazione. Quest’ultima ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie, poiché la misura notificata consisteva unicamente nel rifinanziamento di un regime di aiuti che era già stato dichiarato compatibile con il mercato comune e nel quale tutte le altre condizioni erano rimaste immutate.

71      In ogni caso, la Repubblica italiana aggiunge che, nel corso del procedimento amministrativo, essa aveva tentato di attirare l’attenzione della Commissione sul fatto che la misura notificata era necessaria per conseguire una parità concorrenziale tra tutti gli operatori che potevano beneficiare degli aiuti. Essa sottolinea altresì che la mancanza di aiuti avrebbe potuto condurre alla chiusura dei cantieri navali. Ciononostante, nella decisione impugnata la Commissione non avrebbe fornito alcuna risposta adeguata a tali affermazioni.

72      Peraltro, la Repubblica italiana chiede al Tribunale di valutare esso stesso la misura notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune.

73      Inoltre, la Repubblica italiana, per ragioni identiche a quelle esposte ai precedenti punti 68‑71, afferma che la motivazione illustrata al punto 26 della decisione impugnata è insufficiente, il che equivale, a suo avviso, ad una violazione dell’art. 253 CE. A tale riguardo, essa rinvia alla giurisprudenza secondo cui la Commissione, per rispettare il proprio obbligo di motivazione, deve addurre circostanze specifiche e non generiche.

74      Infine, la ricorrente deduce che la decisione impugnata è altresì viziata da una carenza di motivazione, in quanto la Commissione si è limitata ad esaminare la misura notificata senza tenere conto, nella propria analisi, del regime del 2004, al quale la misura notificata rinviava.

75      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

76      In via preliminare, occorre dichiarare irricevibile la domanda della Repubblica italiana che invita il Tribunale a qualificare la misura notificata come compatibile con il mercato comune. Infatti, poiché il controllo del giudice ai sensi dell’art. 230 CE verte esclusivamente sulla legittimità della decisione impugnata, esso non può condurre alla riforma della decisione da parte del Tribunale o all’adozione di una nuova decisione che la sostituisca (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione, Racc. pag. I‑10505, punto 141). Ne consegue che, nel caso di specie, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare la legittimità della decisione impugnata alla luce delle censure così come dedotte dalla Repubblica italiana nei confronti della medesima.

77      Del resto, qualora la domanda summenzionata debba essere intesa come diretta all’annullamento della decisione impugnata in quanto quest’ultima violerebbe i principi della parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, essa sarà trattata nell’ambito dell’esame del quarto motivo.

78      Per quanto riguarda la censura vertente sull’asserita carenza di motivazione del punto 26 della decisione impugnata, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 230 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 1° luglio 2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost/UFEX e a., Racc. pag. I‑4777, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

79      Nel caso di specie, è necessario constatare che sia la Repubblica italiana sia il Tribunale sono in grado, alla luce di quanto enunciato ai punti 11 e 25-35 della decisione impugnata, di cogliere l’iter logico della Commissione relativo all’esame della compatibilità della misura notificata con il mercato comune. Infatti, dai punti 11 e 26 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha ritenuto che il regolamento n. 1177/2002 fosse scaduto il 31 marzo 2005 e che esso non fosse applicabile alla misura notificata. Ai punti 29 e 30 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato irrilevanti i principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento, con la motivazione che essa non aveva fornito, con la decisione di approvazione del 2004, alcuna assicurazione in merito ad un eventuale ed ulteriore aumento dello stanziamento destinato al regime del 2004. Infine, ai punti 31 e seguenti della decisione impugnata, la Commissione ha esposto esaurientemente le ragioni in base alle quali essa riteneva che la giurisprudenza richiamata dalla Repubblica italiana non fosse applicabile nel caso di specie.

80      Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 78, e tenuto conto dei punti 11 e 25-35 della decisione impugnata nonché del fatto che, nel caso in esame, spettava alla Repubblica italiana dimostrare che la misura notificata fosse compatibile con il mercato comune (v. punti 83‑85 infra), occorre dichiarare infondata la censura vertente su un’insufficienza di motivazione.

81      Quanto all’affermazione secondo cui la Commissione si sarebbe limitata ad esaminare la misura notificata senza includere nella propria analisi il regime del 2004, essa va respinta. Dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha effettivamente considerato che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni formasse parte integrante del regime del 2004, poiché essa ha concluso che l’aumento di tale dotazione costituiva una modifica dell’aiuto esistente (punti 7-9 e 11 della decisione impugnata). Qualora tale censura debba essere interpretata come diretta a contestare la suddetta conclusione, occorre rilevare che il Tribunale ha già dichiarato la fondatezza di quest’ultima nell’ambito dell’esame del primo motivo.

82      Per quanto riguarda la censura secondo cui la Commissione ha commesso un errore nell’omettere di valutare se la misura notificata potesse essere considerata compatibile con il mercato comune in base ad una delle deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE, in particolare di quelle precisate dall’art. 87, n. 3, lett. b) e c), CE, essa va a sua volta respinta.

83      Infatti, secondo costante giurisprudenza, quando la Commissione decide di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, spetta allo Stato membro e al potenziale beneficiario far valere i propri argomenti per dimostrare che il progetto di aiuto corrisponde alle eccezioni previste in applicazione del Trattato, in quanto lo scopo del procedimento di indagine formale è proprio quello di informare la Commissione su tutti gli elementi del caso di specie. Anche se è la Commissione a dover formulare chiaramente i propri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto nel momento in cui dà avvio a un procedimento formale al fine di consentire allo Stato membro e agli interessati di replicarvi nel migliore dei modi, resta il fatto che spetta in particolare a chi richiede l’aiuto fugare tali dubbi e dimostrare che il suo progetto di aiuto soddisfa le condizioni per la concessione (v. sentenza Ferriere Nord/Commissione, punto 65 supra, punti 93 e 94 nonché giurisprudenza ivi citata).

84      Sempre secondo tale giurisprudenza, l’art. 88, n. 2, CE, pur imponendo alla Commissione di raccogliere i pareri degli interessati prima di adottare la propria decisione, non le vieta di concludere, in mancanza di tali osservazioni, che un aiuto è incompatibile con il mercato comune. In particolare, non può essere addebitato alla Commissione di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che potevano esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l’obbligo di esaminare d’ufficio o in via presuntiva quali elementi avrebbero potuto esserle sottoposti (v. sentenza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II‑127, punti 48 e 49 nonché giurisprudenza ivi citata).

85      Poiché la legittimità di una decisione in materia di aiuti dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata, nessuno può valersi dinanzi al giudice dell’Unione di elementi che non sono stati dedotti durante il procedimento precontenzioso previsto dall’art. 88 CE (v., in tal senso, sentenza Fleuren Compost/Commissione, punto 84 supra, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

86      Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto, ai punti 26 e 27 della decisione impugnata, che la Repubblica italiana avesse fatto riferimento, nel corso del procedimento amministrativo, al regolamento n. 1177/2002 e ai principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento per fondare la propria domanda di autorizzazione della misura notificata. Peraltro, dai punti 25-36 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha effettivamente esaminato e confutato gli argomenti dedotti a tale proposito dalla Repubblica italiana.

87      Nel corso dell’udienza, la Repubblica italiana è stata invitata dal Tribunale a precisare gli ulteriori elementi pertinenti che essa avrebbe presentato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, ma che quest’ultima aveva rifiutato di esaminare. Orbene, si deve constatare che la Repubblica italiana non ha potuto fare riferimento ad argomenti diversi da quelli esaminati e confutati dalla Commissione nella decisione impugnata.

88      Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo nel suo complesso.

 Sul quarto motivo, attinente alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento

 Argomenti delle parti

89      La Repubblica italiana sostiene che, anche ammettendo che la misura notificata fosse stata incompatibile con il mercato comune, emerge dalla giurisprudenza che la Commissione avrebbe dovuto approvarla, in base ai principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.

90      Infatti, dato che la decisione di approvazione del 2004 non avrebbe attribuito alcun rilievo al finanziamento stanziato per i contributi destinati ai cantieri navali, la ricorrente ed i destinatari finali del regime di aiuti potevano legittimamente attendersi che la Commissione avrebbe approvato la misura notificata, poiché quest’ultima si sarebbe inscritta nel regime del 2004, avendo essa esclusivamente incrementato il finanziamento complessivo senza apportare alcun’altra modifica alle condizioni di applicazione di detto regime.

91      La Commissione avrebbe altresì violato il principio della parità di trattamento, dal momento che la decisione impugnata avrebbe condotto alcuni cantieri ad essere esclusi del regime di aiuti, benché si trovassero in una situazione di fatto e di diritto identica a quella dei beneficiari effettivi del suddetto regime.

92      Con la misura notificata la Repubblica italiana intendeva precisamente ristabilire il principio della parità di trattamento. Essa avrebbe aumentato il finanziamento complessivo stanziato per il regime di aiuti in questione affinché nessuno dei cantieri che aveva concluso un contratto di costruzione navale che poteva beneficiare di tale regime fosse privato del proprio diritto a causa di una copertura finanziaria insufficiente.

93      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

94      In via preliminare, occorre sottolineare che la premessa sulla quale si basa, in parte, il motivo della Repubblica italiana, cioè che la decisione di approvazione del 2004 non avrebbe attribuito alcun rilievo alla dotazione stanziata per i contributi destinati ai cantieri navali, è già stata dichiarata infondata al precedente punto 42.

95      Pertanto, l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere condivisa, dal momento che nessuno può lamentare una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’istituzione interessata (sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑273/01, Innova Privat‑Akademie/Commissione, Racc. pag. II‑1093, punto 26).

96      Del resto, si deve rilevare che il regolamento n. 1177/2002 non contiene né disposizioni che esentano gli Stati membri dal loro obbligo di notifica ex art. 88, n. 3, CE, né disposizioni che modificano la definizione delle nozioni correlate, come la nozione di modifica di un aiuto esistente. Al contrario, tale regolamento subordina la propria applicazione al rispetto delle disposizioni dell’art. 88 CE e del regolamento n. 659/1999. Pertanto, la decisione di approvazione del 2004, fondata sul regolamento n. 1177/2002, non poteva affatto essere idonea ad ingenerare un legittimo affidamento in qualcosa di diverso da quanto esplicitamente esposto nella suddetta decisione, vale a dire l’autorizzazione per la Repubblica italiana a concedere aiuti di importo complessivo pari a EUR 10 milioni.

97      Quanto all’argomento attinente alla violazione del principio della parità di trattamento, se ne deve sottolineare la manifesta infondatezza. Il fatto che il regolamento n. 1177/2002 non si applichi alla misura notificata deriva dall’applicazione di una norma giuridica e non dall’esercizio di un potere discrezionale. Pertanto, la ragione per cui i contratti oggetto della misura notificata non beneficerebbero di aiuti ai sensi del regolamento n. 1177/2002 è unicamente legata alla temporaneità del medesimo regolamento ed al fatto che la Repubblica italiana non ha notificato la misura in questione, in modo da consentire alla Commissione di adottare una decisione prima della scadenza di detto regolamento.

98      Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, attinente alla violazione del principio del contraddittorio

 Argomenti delle parti

99      La Repubblica italiana addebita alla Commissione di avere, nella decisione impugnata, tenuto conto della raccomandazione del DSB nei confronti del regolamento n. 1177/2002 senza previa instaurazione di un contraddittorio con le autorità italiane al riguardo nel corso del procedimento amministrativo. Pertanto, secondo la Repubblica italiana, la Commissione non poteva basare la propria decisione sul procedimento dinanzi al DSB e sui suoi esiti. Il fatto che essa, nel corso del procedimento amministrativo, abbia sollevato la questione della procedura in sede di DSB non sarebbe pertinente, in quanto essa lo avrebbe fatto ad abundantiam, per rimarcare che quest’ultima procedura non aveva alcun effetto sospensivo sull’applicazione del regolamento n. 1177/2002, né sulla misura notificata.

100    La Commissione chiede il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

101    Occorre rammentare che, con la propria lettera del 7 luglio 2008, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione che, a suo avviso, il procedimento dinanzi al DSB relativo al regolamento n. 1177/2002 non poteva impedire ai cantieri navali che avevano presentato domanda di aiuto prima della conclusione del suddetto procedimento di beneficiare dell’aiuto ai sensi del regolamento n. 1177/2002 e del regime del 2004.

102    La Commissione ha replicato a tale affermazione ai punti 35-37 della decisione impugnata. A tale riguardo, essa ha sostenuto che dalla giurisprudenza emergeva che il regolamento n. 1177/2002 doveva essere interpretato, per quanto possibile, alla luce degli obblighi della Comunità nell’ambito dell’OMC. Successivamente, essa ha rilevato che il procedimento dinanzi al DSB, al quale la Repubblica italiana aveva fatto riferimento nella sua lettera del 7 luglio 2008, aveva indotto il DSB a concludere, in data 20 giugno 2005, che il regolamento n. 1177/2002 ed i vari regimi nazionali che lo applicavano violavano le norme dell’OMC. La Commissione ha in seguito dichiarato che la Comunità aveva informato l’OMC, il 20 luglio 2005, del fatto che il regolamento n. 1177/2002 era scaduto il 31 marzo 2005 e che gli Stati membri, quindi, non potevano più concedere aiuti in base a detto regolamento. La Commissione ha concluso, a tale riguardo, che la comunicazione all’OMC costituiva un impegno della Comunità nei confronti dell’OMC a non applicare più il regolamento n. 1177/2002.

103    Alla luce di tali circostanze, non si può addebitare alla Commissione di aver violato il principio del contraddittorio. Al contrario, rispondendo ad un’affermazione della Repubblica italiana, la Commissione ha rispettato i suoi diritti della difesa, in particolare il suo diritto ad essere ascoltata. Il fatto che tale risposta contenesse la conclusione che la Commissione aveva tratto dall’esito del procedimento dinanzi al DSB non inficia questa considerazione, dato che proprio la Repubblica italiana aveva evocato, nella sua lettera del 7 luglio 2008, la questione delle implicazioni del suddetto procedimento sull’applicazione del regolamento n. 1177/2002.

104    Occorre dunque respingere il quinto motivo.

 Sul sesto motivo, attinente alla presa in considerazione delle norme dell’OMC nella valutazione della compatibilità della misura notificata con il mercato comune

 Argomenti delle parti

105    Con questo motivo, la Repubblica italiana sostiene che, valutando la compatibilità della misura notificata con le norme dell’OMC, la Commissione ha commesso un errore di diritto. Infatti, nell’esaminare un progetto di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, come quello del caso di specie, la Commissione non poteva basare la propria valutazione su considerazioni diverse da quelle precisate dall’art. 87 CE.

106    La Repubblica italiana sottolinea inoltre che la valutazione della potenziale incompatibilità di un regime di aiuti con le norme dell’OMC deve essere risolta dalla Corte nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 226 CE.

107    Conseguirebbe da quanto sopra che la Commissione, avendo valutato la compatibilità della misura notificata con le norme dell’OMC, avrebbe ecceduto la propria competenza ed avrebbe violato l’art. 88, n. 3, CE, nonché gli artt. 87 CE e 226 CE.

108    La Commissione contesta l’affermazione secondo cui essa avrebbe esaminato la compatibilità della misura notificata con le norme dell’OMC.

 Giudizio del Tribunale

109    È necessario rilevare che dal punto 26 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha dichiarato che la misura notificata era incompatibile con il mercato comune alla luce, da un lato, del fatto che il regolamento n. 1177/2002 era scaduto e, dall’altro, del fatto che non esisteva alcun altro fondamento giuridico su cui basare una decisione di compatibilità.

110    Al punto 37 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato, in risposta all’argomento della Repubblica italiana illustrato al punto 35 della medesima, che la Comunità aveva informato l’OMC, in data 20 luglio 2005, del fatto che il regolamento n. 1177/2002 era scaduto il 31 marzo 2005 e che gli Stati membri quindi non potevano più concedere aiuti sulla base di detto regolamento. La Commissione ha concluso, a tale riguardo, che la comunicazione all’OMC costituiva un impegno della Comunità nei confronti dell’OMC a non applicare più il regolamento n. 1177/2002.

111    Pertanto, una lettura congiunta dei punti 26 e 37 della decisione impugnata rivela che, in quest’ultima, la Commissione ha ritenuto che l’eventuale approvazione della misura notificata sarebbe stata contemporaneamente incompatibile con il mercato comune ed in contrasto con gli impegni della Comunità nei confronti dell’OMC, essendo la conclusione relativa all’incompatibilità della misura notificata con il mercato comune una valutazione distinta, autonoma e preventiva rispetto a quella vertente sulle responsabilità della Comunità nei confronti dell’OMC.

112    Ne consegue che il sesto motivo della ricorrente non può essere accolto.

 Sul settimo motivo, attinente al fatto che la decisione impugnata si basa sulla comunicazione all’OMC

 Argomenti delle parti

113    La Repubblica italiana deduce che la decisione impugnata è viziata da illegittimità, in quanto si basa sulla comunicazione della Commissione all’OMC che dichiara che gli Stati membri non potevano più concedere aiuti fondati sul regolamento n. 1177/2002, perché questo era scaduto il 31 marzo 2005.

114    A tale riguardo, in primo luogo, la Repubblica italiana afferma che essa non è mai stata informata della comunicazione all’OMC, il che avrebbe dovuto impedire alla Commissione di prenderla in considerazione nell’adozione della decisione impugnata.

115    In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che la suddetta comunicazione, in ogni caso, non consentiva alla Commissione di negare l’autorizzazione della misura notificata. Infatti, con la comunicazione all’OMC, la Commissione avrebbe solo dichiarato che non avrebbe prorogato il regolamento n. 1177/2002. Pertanto, gli Stati membri sarebbero stati vincolati a non concedere aiuti alle imprese per contratti di costruzione navale stipulati successivamente al 31 marzo 2005. Tuttavia, la comunicazione all’OMC non li avrebbe esonerati dall’obbligo di onorare i diritti agli aiuti maturati dalle imprese in base a contratti stipulati entro il 31 marzo 2005.

116    La Commissione chiede il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

117    Occorre rilevare che l’art. 1 della decisione impugnata precisa che non può essere data esecuzione alla misura notificata, dato che essa è incompatibile con il mercato comune.

118    Come sottolineato al precedente punto 111, il riferimento figurante nella decisione impugnata alla comunicazione all’OMC aveva il solo scopo di specificare, in risposta agli interrogativi della Repubblica italiana e ad abundantiam, che l’eventuale approvazione della misura notificata sarebbe stata, fra l’altro, incompatibile con gli impegni della Comunità nei confronti dell’OMC. Infatti, dal punto 26 della decisione impugnata emerge che, nel trarre la conclusione che la misura notificata era incompatibile con il mercato comune, la Commissione non si è affatto fondata sulla comunicazione all’OMC.

119    Ne consegue che la comunicazione all’OMC, in ogni caso, non ha avuto alcuna incidenza sul dispositivo della decisione impugnata.

120    Occorre quindi concludere che neppure il settimo motivo può essere accolto.

121    Il ricorso dev’essere pertanto respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

122    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 febbraio 2011.

Firme














Indice


Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, attinente all’erronea qualificazione come nuovo aiuto della misura notificata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, attinente alla violazione del regolamento n. 1177/2002

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, attinente alla violazione degli artt. 87 CE, 88 CE e 253 CE

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, attinente alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quinto motivo, attinente alla violazione del principio del contraddittorio

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul sesto motivo, attinente alla presa in considerazione delle norme dell’OMC nella valutazione della compatibilità della misura notificata con il mercato comune

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul settimo motivo, attinente al fatto che la decisione impugnata si basa sulla comunicazione all’OMC

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.