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Ricorso proposto il 9 febbraio 2009 - Alfastar Benelux / Consiglio

(Causa T-57/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alfastar Benelux (Ixelles, Belgio) (rappresentante: N. Keramidas, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio di respingere l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di gara d'appalto pubblico UCA-218-07 per la fornitura di "Assistenza tecnica - servizio di help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio"1, notificata alla ricorrente con lettera 1° dicembre 2008, nonché ogni decisione successiva del Consiglio ad essa correlata, ivi inclusa la decisione di aggiudicazione al contraente prescelto;

condannare il Consiglio al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in relazione alla gara d'appalto di cui trattasi, per un ammontare pari a EUR 2937902, o parte di esso calcolato proporzionalmente a decorrere dalla data di annullamento di detta decisione del Consiglio;

condannare il Consiglio al pagamento delle spese legali della ricorrente nonché degli altri costi da essa sopportati in relazione al presente ricorso, anche nel caso in cui tale ricorso sia respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella presente fattispecie la ricorrente mira all'annullamento della decisione del convenuto di respingere l'offerta da essa presentata in risposta al bando di gara d'appalto pubblico UCA-218-07 per la fornitura di "Assistenza tecnica - servizio di help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio" e della decisione di aggiudicare l'appalto al contraente prescelto. Inoltre, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti in relazione alla gara d'appalto.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere quattro motivi.

In primo luogo, essa sostiene che il convenuto abbia commesso diversi errori manifesti di valutazione in merito: all'assenza di certificazione dell'appaltatore, all'assenza di nulla osta segretezza per il personale dell'appaltatore, al fatto che l'appaltatore non dispone del personale indicato nell'offerta, alle qualifiche del personale dell'appaltatore rispetto a quelle della ricorrente, alle caratteristiche di trasferimento delle competenze e alla valutazione del numero di persone proposto dai partecipanti alla gara d'appalto.

In secondo luogo, la ricorrente allega che il convenuto non ha adempiuto ai suoi obblighi di parità di trattamento dei candidati e di trasparenza.

In terzo luogo, essa osserva che il bando di gara conteneva numerose incoerenze e informazioni imprecise.

Da ultimo, la ricorrente contesta al convenuto di aver violato l'obbligo di motivazione ad esso incombente.

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1 - GU 2008, S 91, n. 122796.