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Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 - Swarovski/UAMI - Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

(Causa T-55/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daniel Swarovski (Volders, Austria) (rappresentante: avv. R. Küppers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swarovski AG (Triesen, Liechtenstein)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 9 novembre 2008, procedimento R 348/2008-1;

respingere il ricorso;

condannare l'altra parte alle spese del procedimento, comprese le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Daniel Swarovski Privat" per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39 e 44 (domanda n. 3 981 099)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Swarovski AG

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "DANIEL SWAROVSKI" per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 21, 25 e 41 (marchio comunitario n. 3 895 133); il marchio denominativo "Swarovski" per prodotti e servizi delle classi 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35 e 41 (marchio comunitario n. 3 895 091); il marchio denominativo "Swarovski" per servizi della classe 36 (marchio denominativo austriaco n. 218 795); il marchio denominativo "Swarovski" per prodotti delle classi 11, 16, 21 e 34 (marchio denominativo austriaco n. 96 389) e il marchio denominativo "Swarovski" per prodotti delle classi 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 e 26 (registrazione internazionale per l'Italia n. 528 189)

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 1, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti, non verrebbe arrecato il necessario pregiudizio ai marchi anteriori e, inoltre, la portata della tutela dei marchi anteriori sarebbe stata determinata in modo errato

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag 1).