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Ricorso proposto il 18 marzo 2013 - Comune di Milano/Commissione

(Causa T-167/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: S. Grassani e A. Franchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    Annullare la decisione della Commissione n. C (2012) 9448 del 19.12.2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling S.p.A.;

-    In via subordinata, valutata l'esistenza di specifiche circostanze eccezionali che hanno fatto insorgere in capo al ricorrente il legittimo affidamento che gli aumenti di capitale non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107(1), annullare gli artt. 3,4 e 5 della decisione che dispongono l'obbligo di recupero in capo all'Italia;

-    Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.    Con il primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 107 (1) TFUE, il Comune di Milano denuncia il vizio della decisione consistente nell'aver la Commissione ritenuto imputabili al Comune (e quindi allo Stato) le misure controverse. Secondo il Comune, La Commissione non avrebbe fornito alcuna prova di tale imputabilità, con la conseguenza che le misure controverse non potrebbero essere qualificate come aiuti di Stato.

2.    Con il secondo motivo, vertente anch'esso sulla violazione e falsa applicazione dell'articolo 107(1) TFUE, il Comune di Milano fa valere l'erroneità della decisione nella misura in cui la Commissione ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse soddisfatto il cd. Criterio dell'investitore privato operante in condizioni di mercato. Al contrario, tale criterio risulterebbe pienamente soddisfatto, e nessun vantaggio sarebbe derivato al beneficiario delle misure; con la conseguenza che le misure in questione non potrebbero qualificarsi come aiuti di Stato.

3.    Con il terzo motivo, il Comune di Milano fa valere la violazione e falsa applicazione degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e degli Orientamenti per il settore aeroportuale, e la conseguente illegittimità delle conclusioni cui la Commissione è giunta in relazione alla pretesa incompatibilità delle misure controverse.

4.    Con il quarto motivo, articolato in due punti, il Comune, richiamando la condotta adottata dalla Commissione nel corso del procedimento d'indagine, denuncia in primo luogo (a) la violazione del principio di buona amministrazione, del diritto al contraddittorio e dei diritti di difesa, e, in secondo luogo, (b) la violazione del principio del legittimo affidamento, con conseguente illegittimità dell'ingiunzione di recupero.

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