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Ricorso proposto il 20 marzo 2013 – Talanton / Commissione

(Causa T-165/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton Anonimi Emporiki – Simvouleftiki-Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Angelopoulos e K. Damis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il rigetto da parte della Commissione europea delle spese della ricorrente pari a cinquecentosettantottomila novecentotrentasette euro (EUR 578 937) a titolo del contratto relativo al progetto «A sophisticated multi-parametric system for the continuous - effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» sulla base del risultato dell’audit 11-BA135-006 integra una violazione dei suoi obblighi contrattuali e che la ricorrente dovrebbe restituire alla Commissione europea la somma di ventunomila centosettantuno euro (EUR 21 171) e non quella di quattrocentottantasettemila centouno euro (EUR 487 101) più il risarcimento danni che sarà stabilito dalla Commissione europea;

dichiarare che il rigetto della Commissione europea delle spese della ricorrente pari a centocinquantatremila centodiciassette euro (EUR 153 117) a titolo del contratto relativo al progetto «Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)» sulla base del risultato dell’audit 11-BA135-006 integra una violazione dei suoi obblighi contrattuali e che la ricorrente dovrebbe restituire alla Commissione europea la somma di centoquarantatremila seicentosettantuno euro (EUR 143 671) e non quella di duecentosettantatremila cinquecentocinquantanove euro e sessantatré centesimi (EUR  273 559, 63) più il risarcimento danni che sarà stabilito dalla Commissione europea.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente combina due azioni.

In primo luogo, un’azione vertente sulla responsabilità della Commissione per il contratto FP7-215952 relativo alla realizzazione del progetto «A sophisticated multi-parametric system for the continuous - effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» e per il risultato dell’audit 11-BA135-006, conformemente all’articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione europea è responsabile per violazione dei suoi obblighi contrattuali nonché per violazione dei principi del legittimo affidamento e della proporzionalità.

In secondo luogo, un’azione vertente sulla responsabilità della Commissione per il contratto FP7-216088 relativo alla realizzazione del progetto «Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)» e per il risultato dell’audit 11-BA135-006, conformemente all’articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione europea è responsabile per violazione dei suoi obblighi contrattuali nonché per violazione dei principi del legittimo affidamento e della proporzionalità.