Language of document : ECLI:EU:T:2013:331

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE

20 giugno 2013 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-167/13 R,

Comune di Milano, con sede in Milano (Italia), rappresentato da S. Grassani e A. Franchi, avvocati

ricorrente,

sostenuto da

Repubblica italiana, rappresentata da S. Fiorentino, avvocato dello Stato

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2012) 9448 def. della Commissione, del 19 dicembre 2012, che dichiara incompatibile con il mercato interno l’aiuto concesso dalla SEA SpA, a favore della sua controllata SEA Handling SpA [Aiuto di Stato n. 14/2010 – Ex NN 25/2010].


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2013, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che essa rinunciava agli atti nel procedimento sommario e ha chiesto che le spese siano riservate.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2013, la parte convenuta ha comunicato che essa ha preso atto della rinuncia agli atti e ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2013, la parte interveniente ha reso noto di non avere osservazioni da formulare in merito alla rinuncia agli atti.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro. Per quanto riguarda le spese occorre, nell’ambito del procedimento sommario, riservarle in attesa della decisione sul ricorso di merito.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-167/13 R è cancellata dal ruolo.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 20 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        M. Jaeger


1 Lingua processuale: l’italiano.