Language of document : ECLI:EU:T:2014:936

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

4 novembre 2014 (*)

«Istanza di intervento – Interesse alla soluzione della controversia – Azionista del beneficiario di un aiuto di Stato»

Nella causa T‑167/13,

Comune di Milano (Italia), rappresentato da S. Grassani e A. Franchi, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2012) 9448 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA Handling SpA – aiuto di Stato SA.21420 [(C 14/2010) (ex NN 25/2010) (ex CP 175/2006)],

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2013, il Comune di Milano ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione C(2012) 9448 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA Handling SpA – aiuto di Stato SA.21420 [(C 14/2010) (ex NN 25/2010) (ex CP 175/2006)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che gli aumenti di capitale effettuati dalla SEA SpA (in prosieguo: la «SEA») a favore della sua controllata SEA Handling SpA (in prosieguo: la «SEA Handling») per ciascuno degli esercizi del periodo 2002‑2010 costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La Commissione ha considerato che detti aumenti di capitale erano imputabili alle autorità italiane e, più precisamente, al Comune di Milano, poiché lo stesso esercitava il suo controllo sulla SEA a questo riguardo. Ritenendo che tali aiuti, concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, fossero incompatibili con il mercato interno, la Commissione ne ha ordinato il recupero.

3        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2013, la F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA (in prosieguo: la «F2i») ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

4        Detta istanza è stata notificata al ricorrente e alla Commissione ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

5        Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2013, la Commissione ha sollevato, nei confronti dell’istanza di annullamento, un’eccezione di irricevibilità ex articolo 114 del regolamento di procedura.

6        Con atto depositato presso la cancelleria del tribunale il 12 giugno 2013, il ricorrente non ha formulato alcuna obiezione riguardo all’intervento della F2i.

7        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la Commissione ha chiesto il rigetto dell’intervento della F2i e la condanna di quest’ultima alle spese.

8        Con ordinanza del 9 settembre 2014, il Tribunale ha rinviato al merito l’eccezione di irricevibilità, conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

 In diritto

9        La F2i sostiene di avere un interesse certo, diretto e attuale alla soluzione della presente controversia in quanto detiene, in nome e per conto dei fondi da essa gestiti, il 44,31% del capitale azionario della SEA, la quale, a sua volta, possiede l’intero capitale sociale della SEA Handling. La F2i osserva che, ove il Tribunale confermasse la decisione impugnata, le attività commerciali di assistenza a terra della SEA Handling negli aeroporti di Milano Malpensa e di Linate nonché, più in generale, la sua stabilità finanziaria verrebbero definitivamente compromesse. La SEA Handling non sarebbe in grado di rimborsare integralmente l’aiuto e pertanto andrebbe incontro a una procedura di fallimento in caso di conferma da parte del Tribunale della decisione impugnata. Gli effetti della conservazione della decisione impugnata «colpirebbero direttamente SEA» dato che, in primo luogo, il fallimento della SEA Handling determinerebbe l’interruzione dei servizi di assistenza a terra da essa prestati, essenziali per le compagnie aeree che utilizzano gli aeroporti di Milano Malpensa e di Linate, e, in secondo luogo, il valore delle azioni della SEA in SEA Handling (pari al 100% del capitale di quest’ultima) sarebbe azzerato. Siffatte circostanze si ripercuoterebbero in modo immediato e diretto sugli azionisti della SEA, di cui la F2i detiene il 44,31% delle azioni, in termini di riduzione di valore dell’investimento e di perdita di flussi di dividendi.

10      La Commissione nega che la F2i dimostri un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa fa valere che la F2i, nella sua qualità di azionista indiretta del beneficiario dell’aiuto in esame, vale a dire la SEA Handling, nel caso di specie avrebbe un interesse solo indiretto e potenziale alla soluzione della controversia. Gli interessi della F2i sarebbero gli stessi della SEA e della SEA Handling, e si troverebbero già rappresentati dinanzi al Tribunale.

11      Secondo l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, il diritto di intervenire in una controversia sottoposta al Tribunale spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.

12      Come affermato da una giurisprudenza consolidata, l’interesse alla soluzione di una controversia deve essere definito con riferimento all’oggetto stesso della controversia e come un interesse diretto e attuale alla sorte riservata alle conclusioni stesse che l’interveniente intende sostenere, e non come un interesse riguardo ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza. Pertanto, nell’ambito di un ricorso per annullamento, occorre in particolare verificare se l’atto impugnato incida direttamente sull’interveniente e se l’interesse di quest’ultimo riguardo all’esito della controversia sia certo [v., in tal senso, ordinanze del 6 marzo 2003, Ramondín e Ramondín Cápsulas/Commissione, C‑186/02 P, Racc., EU:C:2003:141, punto 7; del 6 aprile 2006, An Post/Deutsche Post e Commissione, C‑130/06 P (I), EU:C:2006:248, punto 5; e del 28 novembre 2005, Microsoft/Commissione, T‑201/04, EU:T:2005:427, punto 44].

13      Nel presente caso, è, certo, pacifico che, al momento della presentazione dell’atto introduttivo di ricorso da parte del ricorrente, la F2i e il ricorrente possedevano, rispettivamente, il 44,31% e il 54,81% delle azioni della SEA, la quale, a sua volta, deteneva l’intero capitale sociale della SEA Handling, società che la decisione impugnata qualifica come beneficiaria di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

14      Tuttavia, si deve rilevare che il fatto di detenere una partecipazione, anche significativa, nel capitale di un’impresa che è stata dichiarata beneficiaria di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno nell’atto impugnato e sulla quale, pertanto, tale atto incide direttamente non consente, di per sé, di dimostrare la sussistenza di un interesse alla soluzione di tale controversia (v., in tal senso, ordinanze del 29 ottobre 2004, Hynix Semiconductor/Consiglio, T‑383/03, EU:T:2004:322, punto 71, e del 2 marzo 2011, 1. garantovaná/Commissione, T‑392/09 R, EU:T:2011:63, punto 15).

15      Occorre, infatti, distinguere coloro che presentano istanza di intervento dimostrando un interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento da coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, a motivo di somiglianze tra la propria situazione e quella di una delle parti (v. ordinanza An Post/Deutsche Post e Commissione, punto 12 supra, EU:C:2006:248, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

16      Pertanto, un’istanza di intervento presentata da un’azionista di un’impresa che è stata dichiarata beneficiaria di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno nell’atto impugnato può essere accolta soltanto quando gli interessi alla soluzione della controversia fatti valere da tale azionista siano distinti da quelli di detta impresa. Infatti, lo svolgimento di un procedimento avente ad oggetto un ricorso per l’annullamento di una decisione che impone un onere finanziario ad una simile impresa rischierebbe di essere appesantito e ampliato considerevolmente qualora tutti gli azionisti della stessa disponessero di un diritto autonomo di intervento, senza aver dimostrato un interesse specifico riguardo all’oggetto della controversia tale da giustificare il loro intervento (v., in tal senso, ordinanza 1. garantovaná/Commissione, cit. al punto 14 supra, EU:T:2011:63, punti 17 e 18 e giurisprudenza ivi citata).

17      Inoltre, il fatto di permettere agli azionisti di una simile impresa di intervenire senza far valere un interesse specifico alla soluzione della controversia sarebbe contrario alle esigenze di economia procedurale (v., in tal senso, ordinanze del 19 novembre 2008, UPC France/Commissione, T‑367/05, EU:T:2008:509, punto 15; 1. garantovaná/Commissione, punto 14 supra, EU:T:2011:63, punto 18; e del 27 marzo 2012, Ellinikos Chrysos/Commissione, T‑262/11, EU:T:2012:160, punto 14).

18      Nel caso di specie, si deve constatare che gli interessi dedotti dalla F2i in qualità di azionista indiretta della SEA Handling riguardano la stabilità finanziaria di quest’ultima. La F2i osserva che, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse confermare, in esito alla presente causa, la validità della decisione impugnata e, dunque, la validità dell’obbligo di recupero ivi stabilito, la SEA Handling andrebbe incontro ad una procedura di fallimento e potrebbe rendersi necessario metterla in liquidazione. Quindi, il valore delle azioni della SEA Handling detenute dalla F2i per il tramite della sua partecipazione nel capitale della SEA sarebbe azzerato.

19      Orbene, siffatto rischio per la stabilità finanziaria della SEA Handling non costituisce, rispetto agli interessi propri della SEA Handling di tutelare la propria stabilità finanziaria, un interesse specifico proprio alla F2i. I suoi interessi in qualità di azionista indiretta della SEA Handling relativi alla stabilità finanziaria di quest’ultima sono ampiamente identici a quelli della SEA Handling stessa. In tali circostanze, la sua ammissione a intervenire nella presente causa quale azionista indiretta della SEA Handling appesantirebbe e amplierebbe considerevolmente lo svolgimento del procedimento.

20      Di conseguenza, nei limiti in cui la F2i fa valere un interesse alla soluzione della controversia in qualità di azionista della SEA Handling, la sua istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della SEA Handling dev’essere respinta.

 Sulle spese

21      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine all’istanza. Poiché la presente ordinanza pone fine all’istanza nei confronti della F2i, occorre provvedere sulle spese riguardanti la sua domanda d’intervento.

22      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la F2i è rimasta soccombente, quest’ultima, conformemente alla domanda della Commissione, dev’essere condannata alle spese da essa sostenute e a quelle sostenute dalla Commissione in relazione all’istanza di intervento. In assenza di domande del ricorrente sulle spese, restano a carico di quest’ultimo le spese da esso sostenute in relazione all’istanza di intervento della F2i.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      L’istanza di intervento presentata dalla F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA è respinta.

2)      La F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione in relazione all’istanza di intervento.

3)      Il Comune di Milano sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento della F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA.

Lussemburgo, 4 novembre 2014

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Prek


* Lingua processuale: l’italiano.