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Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2014 – Ben Ali / Consiglio

(Causa T-166/13) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Proroga - Conseguenze di un annullamento delle misure di congelamento dei capitali anteriori - Non luogo a statuire - Responsabilità extracontrattuale - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Rémy, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e A. De Elera, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 32, pag. 20), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, nei limiti in cui riguarda il sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il sig. Ben Ali e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1 GU C 156 del 1.6.2013.