Language of document : ECLI:EU:T:2014:1027





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2014 –
Talanton / Commissione

(causa T‑165/13)

«Clausola compromissoria – Contratti Pocemon e Perform stipulati nell’ambito del settimo programma-quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Costi ammissibili – Rimborso delle somme versate – Relazione di revisione contabile – Carenza di interesse ad agire – Interesse alla dichiarazione – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni asseritamente causati da un’istituzione dell’Unione – Motivo privo di qualsiasi precisazione che consenta di valutarne la fondatezza – Irricevibilità [Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c) e d)] (v. punto 32)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice – Necessità dell’esistenza di un interesse ad agire fino alla pronuncia della decisione del giudice – Violazione del diritto a una tutela giuridica efficace e del principio di effettività – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 113 e 114, §§ 3 e 4) (v. punti 34, 35, 69, 71, 75)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Rifiuto della Commissione di considerare costi ammissibili talune somme anticipate al beneficiario a titolo di esecuzione dei contratti – Domanda di rimborso delle somme anticipate – Ricorso proposto dal beneficiario avverso la lettera della Commissione che annuncia la sua intenzione di emettere una nota di addebito – Assenza di dichiarazione definitiva del credito – Carenza d’interesse ad agire – Irricevibilità del ricorso (Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1982/2006) (v. punti 36, 37, 40, 41, 53)

4.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova (Art. 272 TFUE; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1982/2006) (v. punto 72)

Oggetto

Ricorso in virtù degli articoli 272 e 340, primo comma, TFUE, diretto a che il Tribunale voglia accertare, da un lato, che il rifiuto della Commissione di considerare costi ammissibili talune somme versate alla ricorrente a titolo di esecuzione delle convenzioni di sovvenzione Perform e Pocemon costituisce una violazione da parte della Commissione delle sue obbligazioni contrattuali e, dall’altro, che non occorre rimborsare una determinata parte di detti importi, nonché l’importo del risarcimento liquidato che sarà stabilito da quest’ultima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.