Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 – Wehrheim / BCE
(Causa T-100/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christine Wehrheim (Offenbach, Germania) (rappresentante: N. De Montigny, avvocato)
Convenuta: BCE
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:
1. annullare:
– la decisione di rigetto della domanda di risarcimento per il danno da essa subito a causa della soppressione della sua [indennità di dislocazione] (presentata il 10 maggio 2017), che risale al 3 luglio 2017;
– nei limiti del necessario, la decisione di rigetto esplicito della sua impugnazione (proposta il 3 settembre 2017) contro tale decisione, che risale al 21 dicembre 2017;
2. Condannare la convenuta al pagamento del risarcimento richiesto dalla ricorrente con le sue domande:
– la differenza di retribuzione per tutto il tempo in cui essa sarà impiegata nell’ambito dell’istituzione nella vigenza del suo contratto di membro del personale permanente, a concorrenza di EUR 700,53/mese a partire dall’aprile 2017;
– le spese di trasloco complementari agli EUR 1079,10 già accettati, cioè EUR 1000 complementari;
– il danno psicologico subìto per un importo di EUR 2000;
– il tutto aumentato degli interessi al tasso legale fino al completo pagamento;
3. Condannare la parte convenuta alla totalità delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo attinente al fatto che l’amministrazione convenuta avrebbe commesso un inadempimento non osservando il proprio dovere di sollecitudine, di buona amministrazione e di assistenza e determinando un’aspettativa prossima all’irrealizzabile in capo alla parte ricorrente, consistente nella concessione di un indennità di dislocazione mentre a suo vantaggio non ricorrevano, all’origine, le condizioni richieste dallo statuto per poter far questo. Tale errore avrebbe generato un danno che si troverebbe in nesso causale diretto con l’inadempimento dell’istituzione.
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