Language of document : ECLI:EU:T:2019:882


 


 



Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – Wehrheim / BCE

(causa T100/18)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Soppressione – Responsabilità – Danno materiale e morale – Illecito dell’amministrazione»

1.      Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Quesiti scritti posti alle parti – / Documento prodotto in udienza in risposta ai quesiti scritti – Ricevibilità

(v. punti 23, 24)

2.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni – Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 25, 26)

3.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso per risarcimento danni – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Interpretazione estensiva delle nozioni di petitum e di causa petendi – Ricevibilità

(Disposizioni applicabili al personale della Banca centrale europea, artt. 8.1 e 8.2)

(v. punti 2729, 3552)

4.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Motivi di ricorso – Illegittimità di una decisione dell’amministrazione non impugnata nei termini – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 5355)

5.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso per risarcimento danni proposto in assenza di procedimento precontenzioso – Irricevibilità

(Disposizioni applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1)

(v. punti 5862, 64)

6.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso per risarcimento danni – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Modifica del fondamento giuridico di una contestazione – Presupposto non sufficiente per concludere per la novità della causa petendi di quest’ultima

(Disposizioni applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1)

(v. punti 7582)

7.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24)

(v. punto 86)

8.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Nozione – Informazione errata fornita dall’amministrazione prima di assumere un agente contrattuale, riguardante la possibilità di riconoscergli l’indennità di dislocazione – Illecito dell’amministrazione – Violazione del principio di buona amministrazione – Inclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 89101)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta a ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente asserisce di aver subito a causa dell’errore commesso dalla BCE, al momento della sua assunzione, nel fissare i diritti pecuniari a lei spettanti, che ha comportato la concessione di una indennità di dislocazione in seguito soppressa.

Dispositivo

1)

La Banca centrale europea (BCE) è condannata a pagare alla sig.ra Christine Wehrheim, a titolo di danno morale, la somma di EUR 1000, aumentata degli interessi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, fino alla data del pagamento da parte della BCE dell’importo di EUR 1000.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La sig.ra Wehrheim e la BCE sopporteranno le proprie spese.