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Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 – TF1 / Commissione

(Causa T-275/11) 1

(«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Aiuto previsto dalle autorità francesi a favore di France Télévisions – Sovvenzione di bilancio annuale – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Vincolo di destinazione necessario tra un tributo e una misura di aiuto»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia (rappresentanti: inizialmente J.–P. Hordies e C. Smits, quindi J.-P. Hordiez e J. Vogel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, quindi S. Centeno Huerta, quindi N. Díaz Abad, Abogado del Estado); Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e J. Gstalter, quindi D. Colas e J. Rossi, agenti); e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/140/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 27/09 (ex N 34/B/09), Sovvenzione di bilancio per France Télévisions cui la Repubblica francese intende dare esecuzione a favore di France Télévisions (GU 2011, L 59, pag. 44).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Télévision française 1 (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea e da France Télévisions.

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1 GU C 232 dell’6.8.2011.