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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 26 maggio 2011 - Kremikovtsi AD / Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Causa C-262/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Kremikovtsi AD

Convenuta: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'accordo europeo di associazione, e in particolare le decisioni del Consiglio d'associazione UE-Bulgaria, siano applicabili agli aiuti di Stato concessi prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea ai sensi delle disposizioni dell'accordo citato, e in particolare ai sensi dell'art. 9, n. 4 del protocollo n. 2, qualora la valutazione dell'incompatibilità dell'aiuto di Stato in tal modo concesso avvenga successivamente all'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea. Nel caso di soluzione affermativa di tale questione, è necessaria la seguente interpretazione:

a)    Se l'art. 3, n. 2, del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, debba essere interpretato nel senso che solo la Commissione europea può accertare se il programma di ristrutturazione e i piani di cui all'art. 2 del protocollo aggiuntivo siano stati attuati integralmente e soddisfino i requisiti di cui all'art. 9, n. 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo. Nel caso di soluzione negativa di tale questione, è necessaria la seguente interpretazione:

b)    Se l'art. 3, n. 3, del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, debba essere interpretato nel senso che l'autorità nazionale competente della Repubblica di Bulgaria ha il diritto di adottare una decisione concernente il recupero di un aiuto di Stato che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 9, n. 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo. Qualora la Corte di giustizia risolva negativamente tale questione, occorre domandare l'interpretazione della seguente questione:

Se la disposizione di cui al n. 1, della parte dell'allegato V dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - parte concernente le regole di concorrenza - debba essere interpretata nel senso che l'aiuto di Stato controverso costituisce un "nuovo aiuto" ai sensi del n. 1, secondo comma. In caso di soluzione affermativa, se, in un caso del genere, le disposizioni di cui agli artt. 107 TFUE e 108 TFUE (artt. 87 CE e 88 CE) sugli aiuti di Stato, nonché le disposizioni del regolamento n. 659/1999 siano applicabili a siffatti "nuovi aiuti".

Nel caso di soluzione negativa di tale questione, occorre risolvere la seguente questione: se le disposizioni di cui al n. 1 nell'allegato V dell'atto di adesione debbano essere interpretate nel senso che le autorità nazionali competenti non possono procedere al recupero di un aiuto di Stato come quello di cui al procedimento principale, prima che la Commissione abbia adottato una decisione che dichiari l'incompatibilità con il mercato comune dell'aiuto di Stato controverso.

Nel caso in cui la questione precedente venga risolta affermativamente: se la decisione della Commissione 15 dicembre 2009, prodotta dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), debba essere considerata una decisione negativa in relazione ad un aiuto illegale ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 659/1999.

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