Language of document : ECLI:EU:C:2012:760

Causa C‑262/11

Kremikovtzi AD

contro

Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall’Administrativen sad Sofia‑grad)

«Adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea — Accordo di associazione CE-Bulgaria — Settore siderurgico — Aiuti pubblici alla ristrutturazione concessi prima dell’adesione — Presupposti — Redditività dei beneficiari al termine del periodo di ristrutturazione — Dichiarazione d’insolvenza di un beneficiario successivamente all’adesione — Competenze rispettive delle autorità nazionali e della Commissione europea — Decisione nazionale che accerta l’esistenza di un credito pubblico consistente in aiuti divenuti illegali — Decisione UE-BG n. 3/2006 — Allegato V dell’atto di adesione — Aiuti applicabili dopo l’adesione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Aiuti esistenti»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 novembre 2012

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Adesione della Bulgaria all’Unione europea — Distinzione in funzione delle norme specifiche stabilite nell’allegato V dell’atto di adesione — Misure istituite in Bulgaria, prima dell’adesione, nell’ambito della ristrutturazione del settore siderurgico — Base giuridica nell’ipotesi di recupero di tali aiuti

(Artt. 87, § 1, CE e 88, §§ 1 e 3, CE; atto di adesione del 2005, allegato V; protocollo addizionale all’accordo di associazione CE-Bulgaria)

2.        Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione temporis — Adesione della Bulgaria all’Unione europea — Atto di adesione — Applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a partire dalla data di adesione ed esclusivamente per quanto riguarda situazioni che si presentano dopo tale data

[Artt. 87 CE e 88 CE; atto di adesione del 2005; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, b), i) e c)]

1.        Per quanto riguarda gli aiuti istituiti in Bulgaria prima dell’adesione di tale Stato all’Unione, l’allegato V dell’atto di adesione del 2005 prevede, al suo titolo 2, un meccanismo di controllo. Tale meccanismo mira segnatamente a circoscrivere la gamma di siffatti aiuti che potrebbero, al momento dell’adesione, essere considerati «aiuti esistenti» ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, CE. Conformemente a detto meccanismo, le misure statali istituite prima della suddetta adesione, ma che, da una parte, sono ancora applicabili successivamente ad essa e che, dall’altra, alla data dell’adesione sono conformi ai criteri cumulativi di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE, sono sottoposte alle norme specifiche stabilite all’allegato V dell’atto di adesione sia in quanto aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, CE, qualora appartengano ad una delle tre categorie menzionate dall’allegato in parola, sia in quanto aiuti nuovi alla data dell’adesione ai fini dell’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, qualora non appartengano ad alcuna delle tre categorie citate.

Ne consegue che, per poter essere sottoposte alle suddette norme specifiche dell’allegato V dell’atto di adesione, le misure di sostegno statale adottate prima della data di adesione devono, in particolare, essere ancora «applicabili», ai sensi di tale allegato, successivamente a detta adesione. L’espressione «ancora applicabili», che compare nell’allegato V dell’atto di adesione, deve essere interpretata nel senso che si riferisce, essenzialmente, a misure istituite prima dell’adesione all’Unione e che, successivamente a tale adesione, rimangono idonee a produrre spese a carico dello Stato membro interessato o un aumento della responsabilità finanziaria di questo ovvero a gravare sulle entrate di bilancio di tale Stato.

In un’ipotesi in cui l’attuazione degli aiuti di Stato è giunta a termine prima dell’adesione della Bulgaria all’Unione, successivamente a detta adesione tali aiuti non sono atti a comportare spese o un’accresciuta responsabilità finanziaria a carico degli organi statali bulgari ovvero a gravare sulle entrate di bilancio dello Stato di cui trattasi. In tali condizioni, gli aiuti di Stato non possono essere considerati «applicabili» dopo l’adesione ai sensi dell’allegato V dell’atto di adesione. Conseguentemente, dette misure non possono essere considerate né «aiuti esistenti», né «nuovi aiuti» dalla data di adesione ai sensi del suddetto allegato.

Invece, in caso di violazione delle condizioni poste dall’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo che istituisce l’associazione, secondo cui la Bulgaria è stata autorizzata a concedere aiuti ai fini di una ristrutturazione del suo settore siderurgico subordinatamente alla condizione, in particolare, che essi conducessero alla redditività delle imprese beneficiarie in condizioni normali di mercato al termine del periodo di ristrutturazione, la procedura di recupero di siffatti aiuti di Stato concessi ad un’impresa prima dell’adesione della Bulgaria deve fondarsi sull’articolo 3 del protocollo aggiuntivo al suddetto accordo europeo. In tale contesto, le autorità nazionali competenti possono adottare, conformemente al terzo comma di detto articolo, una decisione di recupero degli aiuti di Stato non conformi a tali condizioni. Una decisione adottata dalla Commissione europea sul fondamento dell’articolo 3, secondo comma, del summenzionato protocollo aggiuntivo non costituisce una condizione preliminare al recupero, da parte di tali autorità, di siffatti aiuti.

(v. punti 40, 51-53, 55, 58-60, 71 e dispositivo)

2.        Dall’articolo 2 dell’atto di adesione del 2005 discende che gli articoli da 87 CE a 89 CE nonché il regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, sono applicabili in Bulgaria solo a partire dall’adesione di tale Stato all’Unione, in data 1º gennaio 2007, alle condizioni stabilite dall’atto di adesione.

Può in particolare dedursi dall’articolo 1, lettere b), punto i), e c), del regolamento n. 659/1999, in combinato disposto con l’articolo 2 dell’atto di adesione, che è solo successivamente a detta adesione che, in Bulgaria, i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE possono essere applicati direttamente in quanto tali, e ciò esclusivamente per quanto riguarda situazioni che si presentano dopo tale data. Inoltre, gli aiuti esistenti possono essere oggetto, eventualmente, solo di una decisione di incompatibilità produttiva di effetti per l’avvenire.

(v. punti 50, 54)