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Ricorso proposto il 16 settembre 2009 - Sociedad Agricola Requingua / UAMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

(Causa T-358/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sociedad Agricola Requingua (Santiago, Cile) (rappresentante: E. Vorbuchner, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, procedimento R 1117/2008-2;

Condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese, ossia, le spese per l'opposizione, per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e quelle per il presente procedimento; e

Condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "TORO DE PIEDRA", per prodotti della classe 33.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario del marchio figurativo "ORIGEN TORO" per prodotti della classe 33; registrazione di marchio spagnolo del marchio figurativo "Denominación de Origen TORO" per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione fra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 e del diritto ad essere sentiti in quanto la commissione di ricorso ha omesso di sentire le ultime deduzioni presentate dalla ricorrente; violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di motivare perché non abbia tenuto conto delle ultime deduzioni presentate dalla ricorrente.

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