Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 – Italmobiliare / Commissione
(Causa T-305/11) 1
(«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Italmobiliare SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene, G. Rizza e M. Piergiovanni, avvocati, successivamente M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene e G. Rizza, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, L. Malferrari, É. Gippini Fournier e C. Hödlmayr, successivamente L. Malferrari, É. Gippini Fournier e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Malaguti, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2364 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (Caso 39520 – Cemento e prodotti collegati).
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Italmobiliare SpA è condannata alle spese.
____________1 GU C 232 del 6.8.2011.