Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 – Schwenk Zement / Commissione
(Causa T-306/11) 1
(«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentante: M. Raible, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 – Cemento e prodotti collegati).
Dispositivo
La decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 – Cemento e prodotti correlati), è annullata nella parte che riguarda l’undicesima serie di domande del questionario costituente il suo allegato I.
La Schwenk Zement KG sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Schwenk Zement.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
____________1 GU C 238 del 13.8.2011.