Language of document : ECLI:EU:C:2022:1019

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 dicembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita»

Nella causa C‑279/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione del 15 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2021, nel procedimento

X

contro

Udlændingenævnet,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Biltgen (relatore), N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per X, da E.O.R. Khawaja, advokat;

–        per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti, assistite da R. Holdgaard, advokat;

–        per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9 dell’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»), nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione istituito da tale accordo, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X, una cittadina turca, e l’Udlændingenævnet (Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione, Danimarca) in merito al rigetto di una domanda di permesso di soggiorno in Danimarca a titolo di ricongiungimento familiare.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Accordo di associazione

3        Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, l’Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il miglioramento del livello dell’occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

4        L’articolo 9 di tale accordo è formulato nei termini seguenti:

«Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell’Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell’articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell’articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità».

 Decisione n. 1/80

5        Come risulta dal suo terzo considerando, la decisione n. 1/80 è intesa a migliorare, nel settore sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori turchi e i loro familiari rispetto al regime istituito con la decisione n. 2/76, del 20 dicembre 1976, adottata dal Consiglio di associazione.

6        Il capitolo II della decisione n. 1/80, intitolato «Disposizioni sociali», contiene una sezione 1, a sua volta intitolata «Problemi relativi all’occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori», nella quale figurano gli articoli da 6 a 16 di tale decisione.

7        L’articolo 6 della suddetta decisione così prevede:

«1.      Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

–        rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

–        candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di sua scelta, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

–        libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività dipendente di sua scelta, dopo quattro anni di regolare impiego.

(...)

3.      Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono definite dalle normative nazionali».

8        L’articolo 10, paragrafo 1, della medesima decisione così dispone:

«Gli Stati membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi appartenenti al loro regolare mercato del lavoro un regime caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione di nazionalità rispetto ai lavoratori comunitari, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro».

9        L’articolo 13 della decisione n. 1/80 recita:

«Gli Stati membri della Comunità e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione».

10      L’articolo 14, paragrafo 1, di tale decisione è formulato nei termini seguenti:

«Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica».

11      Ai sensi dell’articolo 16 di detta decisione, le disposizioni della sezione 1 del capitolo II della stessa si applicano con decorrenza dal 1° dicembre 1980.

 Diritto danese

12      L’articolo 9 dell’udlændingeloven (legge sugli stranieri), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»), è così formulato:

«1.      Può essere rilasciato un permesso di soggiorno, su richiesta:

1)      a uno straniero di età superiore a 24 anni, che convive, in forza di un legame matrimoniale o di una coabitazione stabile a lungo termine, con una persona residente in Danimarca di età superiore a 24 anni, che:

(...)

d)      è titolare di un permesso di soggiorno permanente in Danimarca da più di tre anni,

(...)

12.      Salvo motivi speciali attinenti, in particolare, all’unità del nucleo familiare, un permesso di soggiorno ai sensi del paragrafo 1, punto 1, lettera d), può essere rilasciato solo se la persona residente nel territorio danese:

(...)

5)      ha superato l’esame «Prøve i Dansk 1», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl [legge relativa ai corsi di lingua danese per stranieri adulti], o un esame di lingua danese di livello equivalente o superiore e,

(...)».

13      La condizione del superamento del test «Prøve i Dansk 1» o di un esame di danese di livello equivalente o superiore, prevista all’articolo 9, paragrafo 12, punto 5, della legge sugli stranieri, è stata introdotta dalla lov nr 572 om ændring af udlændingeloven (legge n. 572, recante modifica della legge sugli stranieri), del 18 giugno 2012, entrata in vigore il 1º luglio 2012.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      X è entrata nel territorio danese il 14 agosto 2015 e il 21 ottobre 2015 ha presentato presso l’Udlændingestyrelsen (Ufficio immigrazione, Danimarca) una domanda di permesso di soggiorno in Danimarca, a titolo di ricongiungimento familiare con il coniuge Y, cittadino turco residente in tale Stato membro dal 27 settembre 1979, che aveva ottenuto un permesso di soggiorno permanente in detto Stato membro nel 1985.

15      In tale domanda si indicava che Y aveva completato una formazione in lingua danese riguardante, in particolare, il calcolo tecnico, la segnaletica dei lavori stradali, la comprensione delle piantine, l’introduzione al settore del lavoro e alle tecniche di lavoro e che, in ogni caso, in quanto lavoratore turco che svolgeva un’attività lavorativa in Danimarca dal 1980, ossia da oltre 36 anni, in particolare come tecnico meccanico, agente di servizio, responsabile di magazzino o responsabile di deposito, Y non era tenuto a soddisfare la condizione del superamento di un esame di lingua danese, prevista all’articolo 9, paragrafo 12, punto 5, della legge sugli stranieri. Veniva altresì precisato che i quattro figli adulti di Y, sua madre e tutti i suoi fratelli e sorelle vivevano in Danimarca.

16      Con decisione del 1º marzo 2016, l’Ufficio immigrazione ha respinto tale domanda sulla base dell’articolo 9, paragrafo 12, punto 5, della legge sugli stranieri, con la motivazione che Y non aveva dimostrato di avere soddisfatto la condizione prevista da tale disposizione e che non sussistevano ragioni specifiche che giustificassero una deroga a tale riguardo. L’Ufficio immigrazione ha aggiunto che tale decisione non era rimessa in discussione dalle clausole di standstill, come interpretate dalla Corte nella sentenza del 10 luglio 2014, Dogan (C‑138/13, EU:C:2014:2066).

17      X ha proposto un ricorso amministrativo dinanzi all’Udlændinge-Integrations-og Boligministerium (Ministero degli Stranieri, dell’Integrazione e delle Strutture abitative, Danimarca), divenuto l’Udlændinge-og Integrationsministeriet (Ministero degli Stranieri e dell’Integrazione, Danimarca) contro la parte della decisione del 1º marzo 2016 contenente una valutazione alla luce dell’Accordo di associazione e degli strumenti ad esso relativi, in particolare delle clausole di standstill. Nel suo ricorso, X chiedeva che venisse riesaminata la compatibilità di tale decisione con le sentenze del 10 luglio 2014, Dogan (C‑138/13, EU:C:2014:2066), e del 12 aprile 2016, Genc (C‑561/14, EU:C:2016:247).

18      Il 25 aprile 2016 lo Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Ufficio per le assunzioni internazionali e l’integrazione, Danimarca) rilasciava a X un permesso di soggiorno in Danimarca per l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata che, dopo un rinnovo, scadeva il 13 settembre 2021.

19      Il 27 agosto 2018 X ha adito il Københavns byret (Tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca) proponendo un ricorso diretto all’annullamento e al rinvio ai fini del riesame della decisione del Ministero degli Stranieri e dell’Integrazione del 6 dicembre 2017, nella parte in cui tale decisione confermava che le clausole di standstill non ostavano al rigetto della sua domanda di ricongiungimento familiare in forza del diritto nazionale pertinente. La Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione si è sostituita al Ministero per gli Stranieri e l’Integrazione in qualità di convenuta nel procedimento principale a seguito di un trasferimento di competenze.

20      Con ordinanza del 22 novembre 2019, il Københavns byret (Tribunale municipale di Copenaghen) ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), che ha accettato di giudicarla in primo grado.

21      In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l’ottenimento di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare del coniuge di un cittadino turco che risiede legalmente e lavora nello Stato membro ospitante alla condizione del superamento di un esame di conoscenza della lingua di tale Stato membro, costituisca una «nuova restrizione» ai sensi della clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 e, in caso affermativo, se una siffatta restrizione possa essere giustificata dall’obiettivo di garantire l’integrazione riuscita di tale coniuge.

22      Il giudice del rinvio rileva, a tale riguardo, che da una copiosa giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 13 della decisione n. 1/80 risulta che la clausola di standstill prevista da tale disposizione osta all’introduzione da parte di uno Stato membro di nuove restrizioni al ricongiungimento familiare con un coniuge o con figli originari della Turchia, salvo laddove una tale restrizione sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo (sentenza del 10 luglio 2019, A, C‑89/18, EU:C:2019:580).

23      La Corte avrebbe certamente già riconosciuto che l’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita può costituire un motivo imperativo di interesse generale (sentenze del 12 aprile 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, punti 55 e 56, nonché del 10 luglio 2019, A, C‑89/18, EU:C:2019:580, punto 34). Tuttavia, da un lato, essa non si sarebbe ancora pronunciata sulla questione se una condizione di superamento di un esame linguistico possa essere imposta non al familiare che chiede il ricongiungimento familiare con il lavoratore turco residente nello Stato membro interessato, bensì a tale lavoratore. Dall’altro lato, essa avrebbe dichiarato che una condizione che impone al coniuge di un lavoratore turco residente nello Stato membro interessato, che chiede di entrare nel territorio di tale Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare, di provare preventivamente l’acquisizione di conoscenze linguistiche elementari della lingua ufficiale di detto Stato membro andava al di là di quanto necessario per ottenere l’obiettivo perseguito, dal momento che la mancata prova dell’acquisizione di conoscenze linguistiche sufficienti comportava automaticamente il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, senza tenere conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie (sentenza del 10 luglio 2014, Dogan, C‑138/13, EU:C:2014:2066, punto 38).

24      Il giudice del rinvio precisa, a tale proposito, che, a seguito della pronuncia di tale sentenza, il Justitsministeriet (Ministero della Giustizia, Danimarca) ha ritenuto che non occorresse modificare le condizioni del ricongiungimento familiare stabilite dalla legge sugli stranieri, dal momento che vi si può derogare in presenza di ragioni specifiche la cui esistenza è valutata tenendo conto delle circostanze particolari di ogni singolo caso.

25      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, enunciato all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, osti a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto essa non si applica né ai cittadini danesi, né ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). Esso rileva, a tale riguardo, che, conformemente al suo tenore letterale, tale disposizione riguarda la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, settori in cui non sembra rientrare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

26      Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che l’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 non sia applicabile nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, in terzo luogo, se il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 9 dell’Accordo di associazione sia applicabile e, in caso affermativo, se tale disposizione osti a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale.

27      In quarto luogo e ultimo luogo, il giudice del rinvio chiede se la predetta disposizione abbia effetto diretto e possa quindi essere invocata direttamente dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

28      In tale contesto, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 1 osti all’introduzione e all’applicazione di una normativa nazionale che, come condizione per il ricongiungimento dei coniugi, impone – salvo ricorrano in un caso concreto ragioni molto specifiche – il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante da parte del coniuge/convivente che, in qualità di lavoratore turco nello Stato membro dell’Unione interessato, sia soggetto all’Accordo di associazione e alla decisione n. 1/80, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell’Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test nella lingua dello Stato membro interessato per l’acquisizione di tale diritto.

2)      Se lo specifico divieto di discriminazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 si estenda a una normativa nazionale che, come condizione per il ricongiungimento dei coniugi, impone – salvo ricorrano in un caso concreto ragioni molto specifiche – il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante da parte del coniuge/convivente che, in qualità di lavoratore turco nello Stato membro dell’Unione interessato, sia soggetto all’Accordo di associazione e alla decisione n. 1/80, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell’Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test nella lingua dello Stato membro interessato per l’acquisizione di tale diritto.

3)      In caso di risposta negativa alla seconda questione, se il divieto di discriminazione generale di cui all’articolo 9 dell’Accordo di associazione osti quindi a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore turco ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro dell’Unione interessato ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, che non prevedevano il requisito del superamento di un test di lingua nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante per l’acquisizione di tale diritto, quando tale requisito non è imposto ai cittadini degli Stati membri nordici interessati (in questo caso, la Danimarca) e degli altri paesi nordici, né a coloro che sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione (e non è quindi imposto ai cittadini UE/SEE).

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione, se il divieto di discriminazione generale di cui all’articolo 9 dell’Accordo di associazione possa essere invocato direttamente dinanzi ai giudici nazionali».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

29      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che detto lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisca una «nuova restrizione», ai sensi di tale articolo, e, in caso affermativo, se essa possa essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita di detto coniuge.

30      Occorre ricordare che la clausola di standstill prevista all’articolo 13 della decisione n. 1/80 vieta in generale l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libera circolazione dei lavoratori nel territorio dello Stato membro interessato a condizioni più restrittive di quelle che gli erano applicabili all’entrata in vigore di tale decisione nel territorio di tale Stato membro (sentenza del 2 settembre 2021, Udlændingenævnet, C‑379/20, EU:C:2021:660, punto 19 e giurisprudenza citata).

31      In particolare, la Corte ha ripetutamente dichiarato che una normativa nazionale che inasprisca le condizioni per il ricongiungimento familiare con lavoratori turchi, residenti legalmente nello Stato membro interessato, rispetto a quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione n. 1/80, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 di tale decisione, all’esercizio da parte dei suddetti lavoratori turchi della libera circolazione dei lavoratori in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2019, A, C‑89/18, EU:C:2019:580, punto 28 e del 2 settembre 2021, Udlændingenævnet, C‑379/20, EU:C:2021:660, punto 20).

32      Ciò in quanto la decisione di un cittadino turco di recarsi in uno Stato membro per esercitarvi un’attività economica in modo stabile può essere influenzata negativamente qualora la normativa di tale Stato membro renda difficile o impossibile il ricongiungimento familiare, di modo che detto cittadino può eventualmente trovarsi costretto a scegliere tra la sua attività in detto Stato membro e la propria vita familiare in Turchia (sentenza del 10 luglio 2019, A, C‑89/18, EU:C:2019:580, punto 29 e giurisprudenza citata).

33      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, ossia l’articolo 9, paragrafo 12, punto 5, della legge sugli stranieri, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente in Danimarca e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro, è stata introdotta dopo la data di entrata in vigore in Danimarca della decisione n. 1/80 e comporta un inasprimento, in materia di ricongiungimento familiare, delle condizioni che disciplinano l’ingresso nel territorio danese dei coniugi di lavoratori turchi legalmente residenti nel suddetto Stato membro rispetto a quelle che erano applicabili prima dell’entrata in vigore di tale decisione.

34      In tali circostanze, si deve constatare che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.

35      Per quanto riguarda la questione se una normativa siffatta possa essere giustificata, occorre ricordare che una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, è vietata a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’articolo 14 di tale decisione o se sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo (sentenza del 2 settembre 2021, Udlændingenævnet, C‑379/20, EU:C:2021:660, punto 23 e giurisprudenza citata).

36      A tale proposito, è pacifico che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della decisione n. 1/80.

37      Il giudice del rinvio indica tuttavia che l’obiettivo perseguito da tale normativa consiste nel garantire un’integrazione riuscita del familiare che chiede la concessione di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato ai fini del ricongiungimento familiare.

38      È vero che la Corte ha già dichiarato che un siffatto obiettivo può costituire un motivo imperativo di interesse generale, ai fini della decisione n. 1/80 (sentenze del 12 aprile 2016, Genc, C‑561/14, EU:C:2016:247, punto 56, nonché del 2 settembre 2021, Udlændingenævnet, C‑379/20, EU:C:2021:660, punto 26 e giurisprudenza citata).

39      Ciò premesso, occorre esaminare se una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia idonea a realizzare tale obiettivo e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo.

40      A tale riguardo, dalla decisione di rinvio nonché dalle indicazioni fornite dal governo danese risulta che una normativa siffatta mira a garantire l’integrazione riuscita del familiare di un lavoratore turco legalmente residente in Danimarca che chiede la concessione di un diritto di soggiorno in tale Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare assicurando che tale lavoratore dimostri un determinato livello di conoscenza del danese e sia, per questo, in grado di provare di essere ben integrato in detto Stato membro e di poter aiutare il familiare interessato ad apprendere tale lingua e a integrarsi a sua volta in tale medesimo Stato membro.

41      È vero che il possesso, da parte di un lavoratore turco residente nel territorio di uno Stato membro, di un livello sufficiente di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro, attestato dal superamento di un esame come quello previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, è idoneo a consentire a tale lavoratore di accompagnare il familiare che chiede un diritto di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare con detto lavoratore in detto Stato membro nel suo processo di integrazione in quest’ultimo.

42      Ciò premesso, occorre rilevare, da un lato, che, sebbene l’obiettivo perseguito da una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia quello dell’integrazione riuscita del familiare che chiede il beneficio del ricongiungimento familiare, una siffatta normativa non consente in alcun modo di prendere in considerazione le capacità di integrazione che gli sono proprie, ma muove esclusivamente dalla premessa secondo la quale l’integrazione riuscita di quest’ultimo non è sufficientemente garantita se il lavoratore turco interessato da tale domanda di ricongiungimento familiare non soddisfa la condizione del superamento di un esame avente ad oggetto la conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro interessato.

43      Tale constatazione è corroborata dal fatto che, all’udienza dinanzi alla Corte, il governo danese ha ammesso che, anche se fosse accertato che, nel caso di specie, la moglie di tale lavoratore padroneggiasse perfettamente il danese, la sua domanda di concessione di un diritto di soggiorno in Danimarca a titolo di ricongiungimento familiare sarebbe comunque respinta poiché quest’ultimo non ha soddisfatto la condizione del superamento di un esame di lingua danese.

44      Dall’altro lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 34 a 40 delle sue conclusioni, occorre sottolineare che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non consente nemmeno alle autorità competenti di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della possibilità di derogare all’obbligo di superamento dell’esame linguistico che essa impone, fattori idonei a dimostrare l’effettiva integrazione del lavoratore turco interessato dalla domanda di ricongiungimento familiare e, pertanto, il fatto che, nonostante non abbia superato tale esame, tale lavoratore può, in caso di necessità, contribuire all’integrazione del suo familiare in tale Stato membro.

45      In particolare, e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la possibilità di derogare all’obbligo di superare l’esame di lingua danese per ragioni specifiche attinenti in particolare all’unità del nucleo familiare trova applicazione soltanto in ipotesi limitate ricordate al paragrafo 39 delle conclusioni dell’avvocato generale e senza la possibilità di prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale, le capacità di integrazione proprie del familiare che chiede il beneficio del ricongiungimento familiare e l’effettiva integrazione del lavoratore turco interessato da tale domanda.

46      Si deve pertanto necessariamente constatare che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale va al di là di quanto necessario per ottenere l’obiettivo perseguito.

47      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest’ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l’effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

48      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

dev’essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest’ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l’effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.

Firme


*      Lingua processuale: il danese.