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Ricorso proposto il 27 febbraio 2012 - Elegant Target Development e altri / Consiglio

(Causa T-90/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Elegant Target Development Ltd (Hong Kong, Cina); Eternal Expert Ltd (Hong Kong); Giant King Ltd (Hong Kong); Golden Charter Development Ltd (Hong Kong); Golden Summit Investments Ltd (Hong Kong); Golden Wagon Development Ltd (Hong Kong); Grand Trinity Ltd (Hong Kong); Great Equity Investments Ltd (Hong Kong); Great Prospect International Ltd (Hong Kong); Harvest Supreme Ltd (Hong Kong); Key Charter Development Ltd (Hong Kong); King Prosper Investments Ltd (Hong Kong); Master Supreme International Ltd (Hong Kong); Metro Supreme International Ltd (Hong Kong); Modern Elegant Development Ltd (Hong Kong); Prosper Metro Investments Ltd (Hong Kong); Silver Universe International Ltd (Hong Kong); e Sparkle Brilliant Development Ltd (Hong Kong) (rappresentanti: F. Randolph, M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio2 ed il regolamento (UE) di esecuzione n. 1245/2011 del Consiglio, nella parte in cui i nominativi delle ricorrenti sono stati inseriti nell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l'inserimento dei nominativi delle ricorrenti nell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto non ha soddisfatto i criteri per l'iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che tali criteri fossero soddisfatti nei confronti delle ricorrenti e/o ha iscritto i ricorrenti in assenza di un adeguato fondamento giuridico.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto non ha tutelato i diritti della difesa delle ricorrenti ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali delle ricorrenti, segnatamente il loro diritto di proprietà, la loro libertà d'impresa e la loro reputazione.

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1 - Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71)

2 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11)