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Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2013 – ETF / Michel

(Causa T-108/11 P)1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Decisione di risoluzione – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Articoli 2 e 47 del RAA – Dovere di sollecitudine – Nozione di interesse del servizio – Divieto di statuire ultra petita – Diritti della difesa »)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Gustave Michel, succeduto nei diritti di Monique Vandeuren (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Intervenienti a sostegno della ricorrente : Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti); Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentante : M. Heikkilä, agente); Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: inizialmente V. Salvatore, successivamente T. Jabłoński, agenti) ; Agenzia europea per l’ambiente (AEE) (rappresentante : O. Cornu, agente); Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentante : P. Goudou, agente); Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentante: D. Detken, agente)OggettoImpugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF (F-88/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).DispositivoLa sentenza del Tribuna

le della

funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF (F-88/08) è annullata nella parte in cui tale giudice ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazion

e (ETF) del

23 ottobre 2007, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della sig.ra Monique Vandeuren, e ha respinto, di conseguenza, in quanto prematura, la sua domanda di risarcimento del danno materiale subito.L’impugnazione è respinta per il resto.La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.Le spese sono riservate.