Language of document : ECLI:EU:T:2010:453

Causa T‑24/05

Alliance One International, Inc. e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Obbligo di motivazione — Imputabilità del comportamento illecito — Parità di trattamento»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione — Unità economica

(Art. 81, n. 1, CE)

2.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione

(Art. 81, n. 1, CE)

3.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione

(Art. 81, n. 1, CE)

4.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Impresa soggetta al controllo congiunto di altre imprese o persone

(Art. 81, n. 1, CE)

5.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza

(Artt. 81 CE e 253 CE)

6.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)

1.      Il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento. La giurisprudenza ha precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Quando un simile ente economico contravviene alle norme in materia di concorrenza, esso ha l’obbligo di rispondere di tale violazione secondo il principio della responsabilità personale.

(v. punti 122-124)

2.      La violazione del diritto comunitario della concorrenza dev’essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica passibile di ammenda. Per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni della Commissione in materia di diritto della concorrenza, infatti, è necessario identificare quale destinatario un ente dotato di personalità giuridica.

Il comportamento di una filiale può essere imputato alla società madre in particolare qualora la filiale, nonostante abbia personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società madre, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono questi due enti giuridici. Infatti, in una simile situazione la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa. Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla Commissione di indirizzare alla società madre la decisione che impone ammende.

La Commissione non può limitarsi a constatare che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma deve del pari verificare se detta influenza sia stata effettivamente esercitata. Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua controllata, la quale abbia commesso una violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, sussiste una presunzione semplice secondo cui la predetta società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. Alla luce di tali circostanze, alla Commissione è sufficiente provare che la totalità del capitale di una filiale è detenuta dalla società madre per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta filiale. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società madre responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società madre, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato. La presunzione fondata sulla detenzione della totalità del capitale è applicabile non solo alla fattispecie in cui esista una relazione diretta tra la società madre e la sua controllata, ma anche al caso, come quello in esame, in cui detta relazione sia indiretta, tramite una controllata interposta.

La Commissione può comunque scegliere di non limitarsi a ricorrere a detta presunzione, ma di fondarsi altresì su elementi di fatto idonei a dimostrare che le società madri interessate esercitino effettivamente un’influenza determinante sulla loro controllata e, pertanto, a corroborare la suddetta presunzione.

(v. punti 125-130, 132, 141)

3.      L’elemento centrale su cui la Commissione si fonda per dimostrare che la società madre e la sua controllata appartengono ad una stessa unità economica è l’assenza di autonomia di quest’ultima per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato, dal momento che una simile assenza di autonomia è il corollario dell’esercizio di un’«influenza determinante» della società madre sul comportamento della sua controllata.

L’influenza determinante che una società madre deve esercitare, perché le venga imputata la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata, non può limitarsi alle attività che rientrino nella politica commerciale stricto sensu di questa e, per di più, siano direttamente connesse a detta infrazione. Infatti, per accertare se una controllata determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla società madre, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono dunque essere oggetto di un elenco tassativo.

(v. punti 135, 170, 171)

4.      Quando un’impresa è soggetta al controllo congiunto di due o più altre imprese o persone, queste ultime imprese o persone hanno per definizione la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla prima impresa. Ciò tuttavia non è sufficiente per imputar loro la responsabilità della violazione delle norme in materia di concorrenza commessa dall’impresa di cui esse hanno il controllo congiunto, giacché tale imputazione esige altresì che sia soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo dell’influenza determinante. In tale ipotesi le diverse imprese o persone che esercitano il controllo congiunto potrebbero essere considerate responsabili del comportamento illecito della loro controllata. Qualora dovesse emergere che, in realtà, una sola delle imprese o persone che detengono il controllo congiunto esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della loro controllata, o qualora dovessero giustificarlo altre circostanze particolari, la Commissione potrebbe considerare responsabile in solido dell’infrazione commessa da tale controllata unicamente l’impresa o la persona in questione.

(v. punto 165)

5.      La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo colpite direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l’accertamento della conformità della motivazione di un atto ai requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata.

Allorché una decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione.

(v. punti 149, 150)

6.      La Commissione è tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento che, per giurisprudenza costante, richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differente o situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Pertanto, quando in una causa in cui sorge la questione di un’infrazione implicante più imprese diverse la Commissione adotta, nell’ambito del quadro delineato dalla giurisprudenza, un determinato metodo per stabilire se occorra ritenere responsabili tanto le controllate che hanno materialmente commesso detta infrazione quanto le loro società madri, essa a tal fine deve fondarsi, salvo circostanze particolari, sugli stessi criteri in relazione a tutte le predette imprese.

(v. punti 156, 157)