Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 - KME Germany e a. / Commissione
("Concorrenza - Intese - settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Ammende - Impatto concreto sul mercato - Misura del mercato interessato - Durata dell'infrazione - Capacità contributiva - Cooperazione")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG (Osnabruck, Germania); KME France SAS, già Tréfimétaux S.A. (Courbevoie Cedex, Francia) e KME Italy SpA, già Europa Metalli S.p.A. (Firenze, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni, avvocati, e R. Elderkin, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gipponi Fournier, S. Noë e C. Thomas, agenti)
Oggetto
Da una parte, domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti con l'art. 2, lett. g), h) e i), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E 1/38.069 - Tubi sanitari in rame) e, dall'altra, domanda riconvenzionale della Commissione avente ad oggetto l'aumento dell'importo di tali ammende.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.
La KME Germany AG, la KME France SAS e la KME Italy SpA sopporteranno le proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla Commissione.
La Commissione sopporterà il 50% delle proprie spese.
____________1 - GU C 82 del 2.4.2005