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Impugnazione proposta il 27 giugno 2024 dalla Ideella föreningen Svenska Bankföreningen med firma Svenska Bankföreningen, Näringsverksamhet avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 aprile 2024, causa T-112/22, Svenska Bankföreningen e Länsförsäkringar Bank / Commissione

(Causa C-459/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ideella föreningen Svenska Bankföreningen med firma Svenska Bankföreningen, Näringsverksamhet (rappresentanti: P. Hansson, M. Eriksson, M. Persson, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Länsförsäkringar Bank AB, Commissione europea, Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

statuire definitivamente sulla presente controversia o se necessario rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sui motivi non ancora esaminati, e

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione – errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel determinare l’obiettivo

Il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel valutare e determinare l’obiettivo della tassa sui rischi come diretto a tassare gli «enti creditizi che comportano un rischio sistemico», in quanto esso non corrisponde all’obiettivo presentato dalla Svezia nel procedimento legislativo, che era invece quello di tassare i grandi enti creditizi.

Secondo motivo di impugnazione – errore di diritto nell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, allorché è stato dichiarato che non vi erano gravi difficoltà

Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 107, paragrafo 1 e 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, e l’articolo 4, paragrafi 2 e 4 del regolamento 2015/15891 allorché ha concluso che la Commissione non aveva affrontato gravi difficoltà nel valutare (i) l’obiettivo, (ii) ciascuno degli elementi costitutivi del sistema di riferimento e (iii) l’esistenza di deroghe al sistema di riferimento. In primo luogo, per quanto concerne l’obiettivo, il Tribunale ha errato in diritto nel concludere, nonostante la formulazione vaga e opaca dell’obiettivo, che la Commissione non aveva incontrato gravi difficoltà nella sua valutazione di tale obiettivo.

In secondo luogo, quand’anche la Corte ritenesse che l’obiettivo sia stato correttamente determinato dal Tribunale e che non ci siano state gravi difficoltà in tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’esaminare gli elementi costitutivi del sistema di riferimento: (i) la base imponibile della tassa, in quanto i debiti non sono indicatori di «rischio sistemico», come si evinceva chiaramente dalle informazioni di cui la Commissione disponeva, (ii) i soggetti passivi della tassa, in quanto le informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell’adozione della propria decisione mostravano l’incoerenza tra i soggetti passivi della tassa sui rischi e l’obiettivo della tassa, e (iii) la soglia, in quanto le informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell’adozione della propria decisione mostravano che la scelta della soglia non era adatta a ricomprendere enti che rivestono importanza sistemica.

In terzo luogo, con riferimento a quanto affermato precedentemente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare e dichiarare che la Commissione non avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla questione se gli enti creditizi al di sopra e al di sotto della soglia fossero in una situazione di fatto e di diritto comparabile.

Terzo motivo di impugnazione – violazione dell’obbligo di motivazione

Il Tribunale ha violato il proprio obbligo di motivazione allorché ha sostenuto che le ricorrenti in primo grado non avevano dimostrato che il fallimento degli enti creditizi non soggetti alla tassa avrebbe comportato un rischio sistemico, laddove le ricorrenti in primo grado avevano in realtà dedotto tale argomento, che non è stato esaminato dal Tribunale. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente interpretato l’argomento dedotto dalle ricorrenti in primo grado, e infine, posto che il Tribunale ha determinato l’obiettivo sbagliato, esso ha erroneamente valutato diversi argomenti dedotti dalle ricorrenti.

Quarto motivo di impugnazione – snaturamento dei fatti e degli elementi di prova

Infine, il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova allorché ha determinato l’obiettivo della tassa, in quanto l’obiettivo determinato non risultava dal disegno di legge.

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1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).