SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
18 settembre 1997
(1)
«Azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della
Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan
Obbligo dell'aggiudicatario di pagare un dispatch»
Nelle cause riunite T-121/96 e T-151/96,
Mutual Aid Administration Services NV (MAAS), società di diritto belga, con sede
in Anversa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Jan Tritsmans e Koenraad
Maenhout, del foro di Anversa e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo
studio dell'avv. René Faltz, 6, rue Heinrich Heine,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Blanca Vilá
Costa, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione e dal signor Hubert
van Vliet, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre
Wagner, Kirchberg,
aventi ad oggetto domande di annullamento di decisioni della Commissione con le
quali viene posto a carico della ricorrente l'obbligo di pagare un dispatch,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quarta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 giugno
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I fatti all'origine del ricorso
- 1.
- La ricorrente, Mutual Aid Administration Services NV, è un'agenzia marittima.
- 2.
- Il 4 agosto 1995, il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) n. 1975, relativo ad
azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni della Georgia,
dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (GU L 191, pag. 2;
in prosieguo: il «regolamento n. 1975/95»). Con regolamento (CE) 18 agosto 1995,
n. 2009 (GU L 196, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2009/95») la
commissione ha emanato le modalità di applicazione del regolamento sopra
menzionato.
Causa T-121/96
- 3.
- Sulla base del regolamento n. 1975/95, la Commissione ha adottato il regolamento
(CE) 1° dicembre 1995, n. 2781, relativo al trasporto per la fornitura gratuita alla
Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian e al Tagikistan, di farina di segala (GU L 289,
pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2781/95»).
- 4.
- Tale regolamento prevedeva una gara di appalto per la fornitura di 23 000
tonnellate di farina di segala.
- 5.
- Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del detto regolamento e dell'art. 2, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 2009/95, l'obbligo imposto all'aggiudicatario comportava la fornitura
di farina in partenza da un porto o da una stazione ferroviaria della Comunità
caricata su un mezzo di trasporto, fino al luogo della presa in consegna ed allo
stadio di consegna da stabilirsi nel bando di gara.
- 6.
- La partita n. 3 di tale gara di appalto è stata assegnata alla ricorrente il 18
dicembre 1995. Quest'ultima è stata in pari data informata per telefax e per posta
ordinaria . La detta partita era costituita da una fornitura, da un lato, di 2 500
tonnellate nette, a destinazione dell'Armenia, tenute a disposizione nel porto di
Anversa a partire dal 18 gennaio 1996, e, dall'altro, di 2 000 tonnellate nette a
destinazione della Georgia, tenute a disposizione nel porto di Rotterdam, a partire
dal 15 gennaio 1996. Il corrispettivo versato alla ricorrente per tale operazione è
stato di 12 541 273 BFR.
- 7.
- Alla lettera con la quale la Commissione informava la ricorrente dell'aggiudicazione
erano allegati estratti di un memorandum stipulato il 10 ottobre 1995 sulla base
dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95 tra la Commissione e le autorità
georgiane (in prosieguo: il «memorandum»). Nella detta lettera la ricorrente veniva
invitata a fare un'attenta lettura degli allegati e ad avere cura affinché siano
rispettate le istruzioni relative al pagamento delle spese di scarico e di trasporto.
- 8.
- Conformemente al regolamento n. 2009/95, come pure al memorandum, la
ricorrente era libera di organizzare a suo modo il trasporto marittimo previsto, ma
doveva obbligatoriamente affidare alle autorità georgiane lo scarico delle navi nei
porti georgiani e l'ulteriore trasporto verso il luogo di destinazione.
- 9.
- Per il trasporto marittimo della partita aggiudicatale, la ricorrente ha allora
concluso un contratto di noleggio con un armatore, sulla base COP (customs of the
port usi portuali). Veniva espressamente previsto che non sarebbe stato pagato
alcun dispatch, cioè un premio di incentivazione che l'impresa di scarico percepisce
qualora lo scarico abbia una durata minore di quella prevista.
- 10.
- L'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95 prevede che i pagamenti per lo scarico
e il trasporto, come pure per le controstallie e i dispatches da effettuarsi a favore
delle amministrazione georgiane debbono effettuarsi secondo le modalità e le
condizioni previste dal memorandum. La controstallia («demurrage») è l'indennità
che il proprietario di una nave riceve a risarcimento del danno prodottogli dalla
durata dello scarico più lunga di quella inizialmente prevista, e derivantegli dal
fatto che durante tale ritardo non è in grado di assicurare alcun nuovo trasporto.
Debitore di tale indennità è, di norma, l'impresa responsabile dello scarico.
- 11.
- Il punto 5 del memorandum dispone che il pagamento dello scarico e del trasporto
deve essere effettuato per il 70% prima dell'arrivo della nave, sulla base dei
quantitativi trasportati.
- 12.
- Il punto 6 prevede che il saldo del 30% come pure le controstallie e il dispatch
saranno calcolati dalla Commissione sulla base di tabelle orarie («time sheets»)
redatte prima della partenza della nave e firmate dal capitano e dalle autorità
portuali di Poti o di Batami. Né controstallie né dispatch devono essere pagati
direttamente ai porti.
- 13.
- Il punto 9 prevede che i dispatches e le controstallie saranno calcolati sulla base
dei seguenti elementi:
le ore di lavoro dal lunedì, dalle ore 8, al venerdì, alle ore 18, nella misura
di 24 ore al giorno e senza interruzione;
i periodi di pioggia saranno detratti dal tempo trascorso;
dopo che sia trascorsa la totalità del tempo previsto per lo scarico, non
verranno più presi in considerazione i periodi di pioggia e i giorni festivi;
le tariffe giornaliere di scarico, prese in considerazione per ciascun porto,
sono le seguenti:
«bulk wheat vacuvator» : 1 300 tonnellate
«grab» : 2 500 tonnellate
«big bags/pallets» : 350 tonnellate
«unpalletised sacks and cartons» : 250 tonnellate
- 14.
- Il punto 7 dispone che dopo la notifica da parte della Commissione dell'importo
menzionato al punto 6, l'operatore il quale nella specie era la ricorrente
provvede al pagamento entro 15 giorni. La prova dell'avvenuto pagamento deve
essere inviata alla Commissione.
- 15.
- Le merci sono state scaricate nel porto di Batumi tra l'8 e il 15 febbraio 1996
incluso.
- 16.
- Il 6 maggio 1996 la Commissione ha inviato alla ricorrente, a mezzo telefax, il
conto delle spese da pagare alle autorità georgiane, compreso un importo di
21 967,19 USD a titolo di dispatch. A tale fattura era allegato un documento della
Commissione, intitolato «port of Batumi time sheet dispatch (demurrage
calculation)» (porto di Batumi tabella oraria calcolo del premio di scarico
accelerato (controstallie), il quale conteneva tutti i dati necessari per il calcolo del
dispatch dovuto. Vi erano, indicati, in particolare, il nome della nave da scaricare,
il suo tonnellaggio, i tempi di scarico previsti, la data di arrivo della nave, la durata
dello scarico, la tariffa giornaliera del dispatch e l'ammontare totale del dispatch
dovuto.
- 17.
- Tra il 10 maggio e il 25 luglio 1996, data dell'ultimo telefax della Commissione, tra
quest'ultima e la ricorrente è intervenuto uno scambio di varie lettere o telefax in
cui la ricorrente contestava l'obbligo di pagare il dispatch mentre la Commissione
era del parere che tale dispatch era dovuto ai sensi dell'art. 10, n. 5, del
regolamento n. 2009/95.
- 18.
- Nel telefax del 25 luglio 1996, la Commissione respingeva l'offerta della ricorrente
di comporre la controversia in via transattiva, precisando che l'importo dovuto non
poteva costituire oggetto di alcun trattativa.
- 19.
- Il 26 luglio 1996, al fine di evitare l'incameramento della cauzione bancaria, la
ricorrente pagava il dispatch.
Causa T-151/96
- 20.
- Il 12 marzo 1993, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 449/96,
relativo al trasporto per la fornitura gratuita all'Armenia e all'Azerbaigian, di succhi
di frutta, di confetture di frutta e di farina di frumento tenero (GU L 62, pag. 4;
in prosieguo: il «regolamento n. 449/96»).
- 21.
- Tale regolamento prevedeva una gara di appalto avente ad oggetto le spese di
fornitura di 3 800 tonnellate di succhi di frutta, confetture di frutta e di farina di
frumento tenero.
- 22.
- Con decisione 27 marzo 1996 la Commissione ha assegnato il trasporto di tale
partita alla ricorrente, la quale ne è stata informata con lettera raccomandata 28
marzo 1996. A tale lettera erano allegati estratti del memorandum identici a quelli
figuranti in allegato alla lettera indirizzata alla ricorrente nella causa T-121/96 (v.
supra punti 7 e 8).
- 23.
- La ricorrente ha allora stipulato per il trasporto marittimo della partita
aggiudicatale un contratto di noleggio con l'armatore su base COP. Veniva
espressamente previsto che non sarebbe stato versato alcun dispatch.
- 24.
- Le merci sono state trasportate con tre navi e scaricate nel porto di Batumi,
durante il periodo dal 15 al 31 maggio incluso.
- 25.
- Il 27 agosto 1996 la Commissione ha trasmesso alla ricorrente, a mezzo telefax e
posta ordinaria, un conto delle spese da pagare alle autorità georgiane, tra le quali
figuravano menzionati importi di dispatch di 3 934,02 USD e, rispettivamente, di
1 705 USD, per un totale di 6 014,02 USD.
- 26.
- Con telefax 29 agosto 1996, la ricorrente ha contestato tale conteggio. Ha tuttavia
pagato i dispatches al fine di evitare l'incameramento della cauzione bancaria.
Il procedimento e le conclusioni delle parti
- 27.
- Con atti introduttivi depositati in cancelleria il 5 agosto e il 24 settembre 1996 la
ricorrente ha proposto al Tribunale due ricorsi di annullamento, iscritti nel registro
col n. T-121/96 e col n. T-151/96.
- 28.
- Con ordinanza 9 dicembre 1996 il presidente della Quarta Sezione ha deciso, in
applicazione dell'art. 50 del regolamento di procedura, di riunire le due cause, ai
fini della fase scritta e di quella orale del procedimento.
- 29.
- Le difese delle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state
sentite all'udienza del 5 giugno 1997.
- 30.
- Dopo aver sentito in proposito le parti, il Tribunale (Quarta Sezione) ritiene che
si debbano riunione le due cause anche ai fini della sentenza.
- 31.
- Nella causa T-121/96, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare le decisioni della Commissione che impongono alla ricorrente di
pagare un dispatch di 21 967,19 USD, e dichiarare che la ricorrente non è
tenuta a pagare un dispatch alle autorità georgiane;
fare obbligo alla Commissione di rimborsare alla ricorrente un importo
21 967,19 USD, maggiorato degli interessi calcolati al tasso d'interesse legale
praticato in Belgio dell'8% annuo a decorrere dal 30 luglio 1996;
condannare la Commissione alle spese.
- 32.
- Nella causa T-151/96, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annulare la decisione della Commissione 27 agosto 1996 che impone alla
ricorrente di pagare un dispatch di 6 014,02 USD e, di conseguenza,dichiarare che la ricorrente non è obbligata a pagare un dispatch alle
autorità georgiane;
fare obbligo alla Commissione di rimborsare alla ricorrente un importo di
6 014,02 USD, maggiorato degli interessi calcolati secondo il tasso
d'interesse legale praticato in Belgio del 7% annuo a decorrere dal 1°
settembre 1996;
condannare la Commissione alle spese.
- 33.
- La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile nella causa T-121/96 e, in subordine,
respingerlo;
respingere il ricorso nella causa T-151/96;
condannare la ricorrente alle spese.
Sulle conclusioni intese a sentir dichiarare irricevibile il ricorso nella causa T-121/96
Gli argomenti delle parti
- 34.
- In sede di controreplica la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso nella
causa T-121/96, perché tardivo. A suo parere la decisione controversa sarebbe stata
comunicata alla ricorrente già il 6 maggio 1996, di modo che tutte le altre decisioni
della Commissione menzionate nel ricorso costituirebbero decisioni puramente
confermative della decisione controversa. Il ricorso, proposto il 5 agosto 1996,
sarebbe pertanto tardivo.
- 35.
- La Commissione aggiunge che l'eccezione di irricevibilità, sollevata in sede di
controreplica non trova alcun ostacolo nell'art. 48, n. 2, del regolamento di
procedura, che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi
si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. A suo
parere, dalla giurisprudenza emergerebbe che l'improcedibilità per motivi di ordine
pubblico, come la scadenza dei termini d'impugnazione, che può essere rilevata
d'ufficio dal Tribunale, può essere invocata dalle parti in qualsiasi fase del
procedimento (v., a questo proposito, le conclusioni dell'avvocato generale Darmon
relative alla sentenza della Corte 10 marzo 1989, causa 126/97, Del
Plato/Commissione, Racc. pag. 643, punti 9 e 10).
- 36.
- Nel corso dell'udienza la ricorrente ha sostenuto, pur confermando che il presente
ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, che
il termine di due mesi è stato rispettato. A suo parere, tale termine nella presente
fattispecie è cominciato a decorrere solo dal 4 giugno 1996, data alla quale la
Commissione le avrebbe comunicato con un nuovo telefax il contenuto esatto, come
pure la motivazione del telefax del 6 maggio 1996, e, di conseguenza, solo da
questo momento sarebbe stata pertanto in grado di esercitare il suo diritto di
ricorso (v. sentenza del Tribunale 7 marzo 1996, cause riunite T-432/93, T-433/93
e T-434/93, Racc. pag. II-503, punto 49).
- 37.
- In subordine, la ricorrente ha altresì sostenuto in udienza, che la lettera 10 maggio
1996, con la quale ha informato la Commissione di aver concluso, in vista
dell'esecuzione del trasporto che le era stato affidato, un noleggio COP, costituiva
un fatto nuovo. La Commissione, allora, avrebbe adottato una nuova decisione,
comunicata alla ricorrente con telefax del 4 giugno 1996, nel quale sarebbe stato
preso in considerazione tale fatto nuovo (v., a contrario, sentenza del Tribunale 15
marzo 1996, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto
47).
Giudizio del Tribunale
- 38.
- Secondo la costante giurisprudenza, i termini d'impugnazione ex art. 173 del
Trattato sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne dato
che sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazione
giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario
nell'amministrazione della giustizia (v., in particolare sentenze della Corte 15
gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11, e 23
gennaio 1997, causa C-246/95, Coen, Racc. pag. I-403, punto 21).
- 39.
- Conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in
qualsiasi momento, rilevare d'ufficio i motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Il
termine d'impugnazione di due mesi, previsto dall'art. 173, quinto comma, del
Trattato ai fini della proposizione del ricorso è una condizione di ricevibilità di
ordine pubblico. Nella specie, spetta pertanto al Tribunale verificare d'ufficio se
tale termine è stato rispettato.
- 40.
- Il termine per proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione inizia a
decorrere, ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, dalla sua notifica al
destinatario. Secondo la costante giurisprudenza la notifica ha lo scopo di
consentire all'interessato di prendere utile conoscenza dell'esistenza della decisione
e dei motivi con i quali l'istituzione intende giustificarla. Affinché una decisione sia
debitamente notificata occorre che sia stata comunicata al suo destinatario e che
questi sia in grado di prenderne conoscenza (v., da ultimo, sentenza del Tribunale
3 giugno 1997, causa T-196/95, H/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 31).
- 41.
- Si deve pertanto stabilire se il telefax 6 maggio 1996 costituisca una decisione
impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato e, in
caso affermativo, se esso sia stato debitamente notificato alla ricorrente.
- 42.
- Al fine di valutare se il telefax 6 maggio 1996 costituisca una decisione, si deve
esaminare se esso è idoneo a produrre effetti giuridici (sentenza della Corte 27
marzo 1980, causa 13379, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299,
punto 15).
- 43.
- A questo proposito, da tale telefax emerge che la Commissione, conformemente
al memorandum, pone a carico della ricorrente l'obbligo di pagare alle autorità
georgiane, entro venti giorni, spese di scarico e di trasporto per un importo di
89 940,87 USD, comprensivo di 21 967,19 USD a titolo di dispatch. In esso viene
infatti menzionato l'art. 12, n. 4, lett. b), secondo trattino, del regolamento
n. 2009/95, ai sensi del quale la cauzione bancaria costituita dalla ricorrente
dovrebbe essere incamerata a concorrenza dell'importo dovuto, maggiorato delle
spese di bonifico, in caso di non pagamento entro il termine impartito. Tale telefax
costituisce pertanto un atto produttivo di effetti giuridici per la ricorrente e di cui
questa ha potuto prendere conoscenza il 6 maggio 1996 in maniera univoca.
- 44.
- Quanto alla questione se la ricorrente abbia potuto prendere conoscenza della
motivazione della decisione controversa, due sono le constatazioni che si
impongono.
- 45.
- In primo luogo la decisione controversa si riferisce esplicitamente al memorandum
di cui la ricorrente aveva ricevuto per estratto i punti rilevanti. I termini utilizzati
dalla ricorrente nel telefax del 10 maggio 1996 dimostrano a questo proposito che
essa aveva individuato i motivi dedotti dalla Commissione per giustificare la sua
decisione, dato che contesta la validità del rinvio al memorandum per imporle il
pagamento del dispatch alle autorità georgiane. Orbene, il punto 6 di tale
memorandum, relativo al calcolo da parte della Commissione dopo l'esecuzione del
trasporto, delle spese di scarico e di trasporto dispone esattamente che tali spese
sono calcolate dalla Commissione, prendendo in considerazione «demurrage» e
dispatch.
- 46.
- In secondo luogo è giocoforza constatare che in nessun momento, né prima della
presentazione del ricorso, né dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha contestato
l'esattezza materiale dei dati riprodotti sul «time sheet dispatch-demurrage
calculation» trasmesso dalla Commissione in allegato al suo telefax del 6 maggio
1996, come riconosciuto dalla ricorrente in udienza. Tale documento contiene tutti
i dati dettagliati necessari per calcolare il dispatch dovuto nella fattispecie, come
i tempi dello scarico (già menzionati al punto 9 del memorandum) la tariffa
giornaliera del dispatch, il tonnellaggio della nave da scaricare, la data di arrivo
della nave, la data e l'ora dell'inizio dello scarico e la data e l'ora del
completamento dello scarico, come pure il resoconto completo, giorno, dopo giorno
delle operazioni di scarico. La ricorrente non può, pertanto, come ha fatto in
udienza, sostenere adesso, che, siccome essa non era stata in grado di verificare
l'autenticità dei dati contenuti in tale «time sheet dispatch/demurrage
calculation» prima di aver ricevuto copia dell'originale allegato alla lettera della
Commissione 17 luglio 1996, la decisione controversa era incompleta e non era
pertanto idonea a produrre effetti giuridici nei suoi confronti.
- 47.
- Da tutti questi elementi emerge che il telefax 6 maggio 1996 costituiva una
decisione idonea a produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente e che la
detta decisione le è stata debitamente notificata. La ricorrente era pertanto in
grado, fin dal ricevimento del telefax, di avvalersi del diritto di presentare ricorso,
riconosciutole dall'art. 173 del Trattato. Ne consegue che il termine d'impugnazione
di due mesi è iniziato a decorrere dal 6 maggio 1996.
- 48.
- Tale conclusione non è modificata dalla circostanza che il 4 giugno 1996 la
Commissione ha inviato un telefax in risposta al telefax della ricorrente 10 maggio
1996. Infatti tale telefax del 4 giugno 1996, nel quale la Commissione ha rifiutato
di rivedere le proprie precedenti decisioni contenute nel telefax 6 maggio 1996, non
ha modificato in termini apprezzabili la situazione giuridica della ricorrente rispetto
a quella derivante dalla detta precedente decisione, poiché la Commissione si è
limitata a confermarla, senza accogliere alcun nuovo elemento produttivo di effetti
giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi della ricorrente (v., a questo
proposito, sentenze Cobrecaf e a./Commissione, già citata, punto 45, e 11 gennaio
1996, causa C-480/93 P, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. I-1, punti da
11 a 14).
- 49.
- Si deve a questo proposito sottolineare che il riferimento, contenuto nel telefax del
4 giugno 1996, all'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95, deve essere considerato
come una semplice esplicitazione della base giuridica sulla quale la iniziale
decisione contenuta nel telefax 6 maggio 1996 era già fondata mediante un rinvio
al memorandum. Esso non fa pertanto prova di un riesame degli atti da parte della
Commissione a seguito del telefax della ricorrente del 10 maggio 1996. Inoltre la
Commissione conferma chiaramente nella sua risposta che l'obbligo di pagare il
dispatch si basa esclusivamente sulle norme di regolamento applicabili alla specie
«indipendentemente da contratti in senso contrario eventualmente firmati dagli
operatori con il loro armatore». L'esistenza di un contratto di noleggio COP,
concluso dalla ricorrente per il trasporto considerato, di cui questa ha informato
la Commissione solo con telefax del 10 maggio 1996, non costituisce pertanto un
fatto nuovo. Infatti tale contratto di noleggio essendo estraneo al rapporto giuridico
tra la Commissione e la ricorrente non era idoneo a modificare la valutazione della
Commissione circa l'esistenza e il fondamento dell'obbligo di pagamento imposto
dalla decisione contenuto nel telefax del 6 maggio 1996.
- 50.
- Da ciò consegue che il telefax del 4 giugno 1996 non ha costituito una decisione
nuova rispetto alla decisione contenuta nel telefax 6 maggio 1996.
- 51.
- Il termine di ricorso di due mesi, prorogato di due giorni in ragione della distanza,
come previsto dall'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura a favore delle parti
stabilite in Belgio, è pertanto scaduto l'8 luglio 1996, a mezzanotte.
- 52.
- Il ricorso proposto nella causa T-121/96 in data 5 agosto 1996 è quindi tardivo e,
per tale ragione, irricevibile.
- 53.
- Per di più, poiché i mezzi e gli argomenti sollevati nel merito sono identici a quelli
sollevati nella causa T-151/96, tale ricorso avrebbe dovuto essere comunque
respinto nel merito per gli stessi motivi che saranno sviluppati in prosieguo, nel
contesto di tale causa.
Sulle conclusioni intese, nella causa T-151/96, all'annullamento della decisione
controversa, nonché ad ingiungere alla Commissione di procedere al rimborso del
dispatch pagato, oltre agli interessi
- 54.
- Nella replica la ricorrente sostiene che il contenuto del ricorso e della replica
presentata nel contesto della causa T-121/96 doveva considerarsi integralmente
ripreso nel contesto della causa T-151/96. A tal fine ha allegato alla replica relativa
a questa causa le due memorie sopra considerate.
- 55.
- Date le circostanze, poiché le due cause sono riunite, occorre, ai fini della soluzione
della causa T-151/96, prendere in considerazione gli argomenti sviluppati dalla
ricorrente nel contesto della causa T-121/96.
- 56.
- Si deve osservare che il ricorso non si presenta ben strutturato e che i motivi
dedotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di annullamento non sono
identificati in quanto tali. Tuttavia la Commissione ha potuto prendere posizione
nel merito e la strutturazione degli argomenti effettuata dal giudice relatore nella
relazione d'udienza è stata approvata dalle parti. Il Tribunale è pertanto in grado
di esercitare il suo controllo.
Sul primo motivo: violazione del regolamento n. 2009/95 come pure del memorandum
Gli argomenti delle parti.
- 57.
- La ricorrente ritiene che la decisione di imporle il pagamento di un dispatch di
6 014,02 USD costituisce una violazione del regolamento n. 2009/95 come pure del
memorandum, poiché nessuno di tali atti fissa una qualsiasi tariffa che possa servire
da base al calcolo di tali diritti. La ricorrente non potrebbe pertanto essere
considerata debitrice del dispatch dovuto alle autorità georgiane.
- 58.
- La Commissione sarebbe stata in grado di determinare la tariffa del dispatch al
momento del bando della gara d'appalto o, quanto meno, al momento della sua
esecuzione. La ricorrente rileva infatti che il memorandum è stato concluso il 6
ottobre 1995, di modo che, al momento dell'assegnazione dell'appalto, il 27 marzo
1996, le tariffe del dispatch avrebbero potuto essere comunicate. Dopo che la
ricorrente ha presentato la sua offerta, la Commissione avrebbe avuto conoscenza
di tutti i dati tecnici delle navi destinate ad eseguire il trasporto assegnato alla
ricorrente, poiché quest'ultima era obbligata a fornirli ai sensi dell'art. 6, n. 1,
lett. d) punto 3, del regolamento n. 2009/95. Dalla prassi della Commissione
emergerebbe altresì che essa è perfettamente in grado di determinare la tariffa del
dispatch al momento dell'adozione del regolamento relativo all'aggiudicazione. A
questo proposito, la ricorrente fa riferimento al regolamento della Commissione 22
luglio 1996, n. 1416, relativo alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto
alimentare (GU L 182, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1416/96») dove le
tariffe del dispatch sarebbero state riprese a proposito di una fornitura a favore del
Bangladesh.
- 59.
- La ricorrente si interroga altresì sulle ragioni che hanno indotto la Commissione
a svelare i dati necessari per il calcolo del dispatch solo nel controricorso, mentre
avrebbe potuto farlo in una fase anteriore all'aggiudicazione.
- 60.
- La tesi della Commissione, secondo la quale la ricorrente sarebbe obbligata a
pagare un dispatch, implicherebbe che questa avrebbe dovuto prevedere una tariffa
al momento del noleggio della nave, pur ignorando l'importo che alla fine sarebbe
risultato dovuto. Su questo punto la Commissione non potrebbe assumere che la
ricorrente avrebbe potuto riferirsi alle tariffe applicate nel contesto di operazioni
precedenti di aiuto alimentare sulla base del regolamento (CE) del Consiglio 27
luglio 1994, n. 1999, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli
destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del
Kirghizistan e del Tagikistan (GU L 201, pag. 1) poiché tali trasporti sono stati
effettuati nel 1994 e nel 1995, mentre il trasporto di cui trattasi sono stati effettuati
nel 1996.
- 61.
- La ricorrente denuncia infine nella replica che, inserendo nel memorandum tempi
di scarico più lunghi e non prevedendo, allo stesso tempo, la tariffa del dispatch la
Commissione ha indirettamente elaborato una disposizione che in caso di scarico
rapido consente il pagamento da parte dell'offerente della gara di appalto di una
sorta di sussidio al beneficiario dell'aiuto alimentare, cioè, nella specie, alle autorità
della Georgia. In una situazione siffatta, il pagamento del dispatch da parte
dell'offerente nella gara d'appalto sarebbe irragionevole, e questo a maggior
ragione se la somma reclamata è sproporzionata rispetto al valore degli alimenti
trasportati. La ricorrente sostiene che se tale argomento fosse considerato come un
motivo nuovo, esso sarebbe ciò non di meno ricevibile con riferimento all'art. 48,
n. 2, del regolamento di procedura, poiché è fondato su un elemento portato a sua
conoscenza mediante la comunicazione di cui all'allegato I al controricorso nella
causa T-121/96.
- 62.
- La Commissione replica, in primo luogo, che il semplice fatto che nel regolamento
n. 2009/95 o nel memorandum non sia prevista alcuna tariffa di dispatch non è
sufficiente per dispensare la ricorrente dal pagamento del dispatch dato che
dall'art. 10, n. 5, del detto regolamento e dai punti 5 e 9 del memorandum emerge
che essa ne era debitrice. A questo proposito la Commissione fa riferimento
all'art. 55 della convenzione sulla vendita internazionale di beni, in applicazione del
quale, nel caso in cui il contratto non fissi un prezzo di vendita, l'acquirente è
obbligato a pagare il prezzo generalmente fissato al momento della conclusione del
contratto per beni di tale natura venduti in circostanze analoghe nel mercato
considerato.
- 63.
- Tenuto conto di questi elementi, la Commissione sostiene che si deve esaminare
se l'importo dei dispatches richiesti alla ricorrente fosse ragionevole. Orbene, la
tariffa del dispatch, preso in considerazione in via definitiva nell'accordo concluso
tra la Commissione e le autorità georgiane, non potrebbe essere considerata
irragionevole, poiché tariffe di livello analogo erano state concordate nel corso di
una precedente operazione di aiuto alimentare, allorché le imprese erano
autorizzate a negoziare individualmente le tariffe di dispatch. Inoltre dal punto 18
della prima parte del contratto di noleggio concluso tra la ricorrente e il
proprietario di una nave noleggiata per il trasporto di cui trattasi e allegato dalla
ricorrente nel ricorso di cui alla causa T-151/96, come pure dalla clausola
addizionale n. 23, emerge che i diritti di controstallia erano fissati a 2 200 USD, e
che pertanto la tariffa del dispatch considerata dalla Commissione nella presente
causa, cioè 750 USD per la nave che aveva trasportato meno di 1 000 tonnellate
e 1 100 USD per le altre due navi che avevano trasportato tra 1 000 e 2 000
tonnellate, non sarebbe irragionevole dato che il dispatch ammonta di norma alla
metà dei diritti di controstallia.
- 64.
- La Commissione sottolinea che la ricorrente non contesta il carattere irragionevole
delle tariffe di dispatch prese in considerazione, ma si limita ad affermare che non
era dovuto alcun dispatch poiché tali tariffe non facevano parte degli estratti del
memorandum comunicati al momento dell'assegnazione degli appalti considerati.
La convenuta aggiunge che nessun'altra impresa ha rifiutato di pagare il dispatch
in ragione del fatto che la tariffa non era conosciuta a quel momento.
- 65.
- In secondo luogo la Commissione ritiene che si debba distinguere il rapporto
giuridico intercorrente tra lei e la ricorrente da quello che lega la ricorrente al
proprietario della nave, l'armatore.
- 66.
- Il rapporto giuridico intercorrente tra la Commissione e la ricorrente sarebbe
soggetto unicamente al regolamento n. 2009/95 e al memorandum. L'art. 5, n. 1,
del regolamento n. 2009/95 prevederebbe, per esempio, che la Commissione paghi
un prezzo forfettario per tonnellata trasportata, senza prendere in considerazione
il prezzo reale, effettivamente convenuto tra la ricorrente e l'armatore. Da tali
norme emergerebbe chiaramente che la ricorrente era debitrice del dispatch
dovuto. Infatti, il memorandum concluso con le autorità georgiane prevederebbe
di assicurare il pagamento di diritti di contrastallie alle imprese che effettuano i
trasporti previsti. Questa sarebbe la ragione per cui queste erano obbligate a
pagare solo il 70% delle spese di scarico anticipatamente, poiché il saldo del 30%
era dovuto solo previa detrazione di eventuali diritti di controstallie in funzione del
termine effettivo di scarico. In contropartita le autorità georgiane avrebbero
preteso che un dispatch sia aggiunto a tale saldo del 30% in caso di scarico rapido.
La formulazione del punto 6 del memorandum, secondo il quale il dispatch e i
diritti di controstallia non possono essere saldati direttamente ai porti, e che tale
saldo viene calcolato congiuntamente con le controstallie e il dispatch («together
with demurrage and dispatch»), troverebbe la sua spiegazione in tale duplice
esigenza. Dal punto 2 di tale memorandum emergerebbe altresì che le autorità
georgiane, e non la ricorrente in quanto noleggiante, erano responsabili per lo
scarico. Eventualmente, a differenza di quanto avviene in una situazione normale,
tali autorità e non la ricorrente sarebbero state tenute a versare diritti di
controstallia o autorizzate a percepire un dispatch.
- 67.
- Per contro il rapporto tra la ricorrente e l'armatore, proprietario delle navi
noleggiate, sarebbe disciplinato dal contratto di noleggio tra di essi concluso. Infatti
la clausola n. 23 del contratto di noleggio allegato al ricorso nella causa T-151/96,
avrebbe previsto che nessun dispatch sarebbe dovuto, di modo che il proprietario
di una nave non sarebbe stato obbligato, al contrario di quanto avviene di norma,
a pagarla alla ricorrente (il noleggiante). Tuttavia tali contratti di noleggio non
inciderebbero sull'obbligo che imporrebbero alla ricorrente, in quanto
aggiudicataria dell'appalto di trasporto considerato, il regolamento n. 2009/95, come
pure il memorandum, di pagare il dispatch alle autorità georgiane, responsabili
dello scarico in sua vece. Esse sarebbero destinate esclusivamente a regolare il
rapporto tra la ricorrente e l'armatore. La Commissione deduce ancora che la
ricorrente avrebbe potuto redigere il contratto di noleggio in funzione del
memorandum di cui conosceva il contenuto. Prevedendo che il proprietario delle
navi non era tenuto a pagare un dispatch si sarebbe pertanto deliberatamente
esposta al rischio di doverlo pagare essa stessa.
- 68.
- In terzo luogo la Commissione fa notare che non era in grado di fissare
l'ammontare esatto del dispatch al momento della firma del memorandum, poiché
tale importo dipendeva da una pluralità di fattori non conosciuti a tale data, come
il porto di scarico, il tonnellaggio della nave, lo stato di questa, come pure
l'andamento dei prezzi del mercato del trasporto marittimo. Le tariffe applicate
sarebbero state adottate solo mano a mano che le informazioni si rendevano
disponibili. Sarebbe inoltre stato impossibile determinare il tonnellaggio delle navi
utilizzate sulla base dei dati riprodotti nelle offerte della ricorrente, poiché queste
contenevano solo un'indicazione sul tipo di nave e non rivelavano né il numero
delle navi utilizzate, né il loro tonnellaggio. Al contrario, nel regolamento
n. 1416/96, al quale il ricorrente fa riferimento, la Commissione sarebbe stata in
grado di prevedere il tonnellaggio delle navi che sarebbero state utilizzate per il
trasporto considerato e, di conseguenza, fissare previamente la tariffa di dispatch
applicabile. La Commissione rileva ancora che la ricorrente non si è mai informata
sulla tariffa del dispatch applicabile e che apparentemente non aveva sollevato
alcuna obiezione a che tale tariffa non fosse stata espressamente menzionata nei
documenti che le sono stati inviati.
- 69.
- In quarto luogo, la Commissione ritiene che l'argomento secondo cui il pagamento
del dispatch sarebbe una sorta di sussidio alle autorità georgiane costituisce un
motivo nuovo, irricevibile con riferimento all'art. 48, n. 2, del regolamento di
procedura, in quanto fondato su due elementi di fatto, relativi al calcolo
dell'importo del dispatch dovuto, che la ricorrente già conosceva prima della
presentazione del presente ricorso. La Commissione sottolinea che i tempi dello
scarico presi in considerazione figuravano al punto 9 degli estratti del memorandum
comunicati in occasione dell'assegnazione degli appalti considerati e che la tariffa
del dispatch era stabilita nelle decisioni controverse. Ad ogni modo, i tempi dello
scarico previsti non sarebbero stati troppo lenti, dal momento che sarebbero state
prese in considerazione la natura delle merci trasportate e le agevolazioni
disponibili in Georgia.
Giudizio del Tribunale
- 70.
- I rapporti tra la ricorrente e la Commissione sono disciplinati esclusivamente dal
regolamento del Consiglio n. 1975/95, dai regolamenti nn. 2009/95 e 449/96 adottati
dalla Commissione nel quadro stabilito da tale regolamento, dalla decisione 27
marzo 1996 e dal memorandum stipulato tra la Commissione e le autorità
georgiane, i cui estratti che qui rilevano erano compiegati alla lettera della
Commissione 28 marzo 1996.
- 71.
- Emerge chiaramente da tali atti che le imprese aggiudicatarie di trasporti erano,
se del caso, debitrici di un dispatch nei confronti delle autorità della Georgia.
- 72.
- Infatti, l'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95 prevede che i pagamenti per lo
scarico e il trasporto, così come per le controstallie e i dispatches, da effettuarsi in
favore delle amministrazioni della Georgia, dovranno effettuarsi seguendo le
modalità e le condizioni che saranno fissate in un memorandum. Tale disposizione
pertanto prevede non solo che il memorandum regolerà le modalità e le condizioni
di pagamento del dispatch ma pone chiaramente il principio che un dispatch sarà,
se del caso, dovuto a favore delle autorità georgiane, laddove fa uso
dell'espressione «i pagamenti (...) per i dispatches da effettuarsi in favore delle
amministrazioni della Georgia»..
- 73.
- Le modalità di pagamento sono disciplinate nel memorandum come segue. Il punto
5 prevede che l'impresa alla quale il trasporto è aggiudicato deve pagare, prima
dell'arrivo della nave nel porto georgiano, il 70% delle spese di trasporto e di
scarico calcolato sulla base dei quantitativi trasportati. Il punto 6 dispone che il
saldo del 30% come pure le controstallie e il dispatch («together with demurrage
and dispatch») saranno calcolati dalla Commissione a scarico avvenuto, sulla base
dei «time sheets» redatti dal capitano della nave assieme alle autorità portuali. Lo
stesso punto prevede che nessun pagamento di controstallie o di dispatches può
essere saldato direttamente con le autorità portuali. Infine il punto 7 prevede che
l'operatore deve pagare entro 15 giorni l'importo di cui viene fatta menzione nel
punto 6.
- 74.
- Dai predetti punti 5, 6 e 7 del memorandum emerge che il calcolo eseguito dalla
Commissione dopo lo scarico della nave da parte delle autorità georgiane
comprende non solo il saldo delle spese di scarico, ma anche, se del caso, il
dispatch, e che l'impresa alla quale il trasporto è stato attribuito ne è debitrice.
- 75.
- La circostanza che la ricorrente abbia stipulato con un armatore un contrato di
noleggio che esclude il pagamento di qualsiasi dispatch da parte di quest'ultimo non
incide assolutamente sulla sua posizione giuridica nei confronti della Commissione,
poiché tale contratto di noleggio è unicamente inteso a disciplinare i rapporti tra
la ricorrente e l'armatore. La clausola «no dispatch» vuole solo significare che
l'armatore non è tenuto a pagare alcun dispatch alla ricorrente, anche se questa
dovesse diventarne debitore nei confronti delle autorità georgiane, in forza
dell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95 e del memorandum.
- 76.
- Come riconosciuto in udienza, la ricorrente ha pertanto assunto un rischio
accettando tale clausola «no dispatch». A suo avviso essa avrebbe accettato tale
rischio perché era convinta che la mancanza di comunicazione di una tariffa precisa
di dispatch al momento dell'assegnazione dell'appalto aveva avuto l'effetto di
impedire la nascita effettiva di un obbligo di pagare, se del caso, un dispatch alle
autorità georgiane. Tuttavia tale convinzione è errata. La mancanza di
comunicazione della tariffa del dispatch al momento dell'assegnazione dell'appalto
alla ricorrente non dispensa quest'ultima da un obbligo siffatto. Va infatti ricordato
che il memorandum ha chiaramente imposto all'impresa aggiudicataria l'obbligo di
pagamento del dispatch, senza dilungarsi sulla determinazione della sua portata
mediante la fissazione della tariffa che sarà ad essa applicabile. Inoltre nessun'altra
norma di regolamento applicabile ai rapporti tra la Commissione e la ricorrente
impone alla Commissione l'obbligo di determinare la tariffa del dispatch prima o
al momento dell'assegnazione dei diversi appalti di trasporto. Ciò considerato, la
mancanza della comunicazione delle tariffe applicabili al momento
dell'aggiudicazione non incide sull'esistenza stessa dell'obbligo di pagare il dispatch
a carico della ricorrente.
- 77.
- Del resto l'importo esatto di un dispatch può essere stabilito solo dopo lo scarico
della nave, di modo che la determinazione di tale importo prima dello scarico resta
aleatoria, anche se le tariffe praticate sono conosciute in anticipo. Pertanto, come
nella presente fattispecie, tali tariffe non sono conosciute al momento
dell'assegnazione dell'appalto. Spetta pertanto all'aggiudicatario anticipare
l'applicazione di una tariffa ragionevole.
- 78.
- Orbene, su questo punto la ricorrente non contesta la ragionevolezza della tariffa
di dispatch che è stata poi applicata nel caso di specie, il che è stato altresì
confermato dalla ricorrente in udienza.
- 79.
- Ad ogni modo, poiché la ricorrente sapendo già fin dal momento della
presentazione della sua offerta, sulla base dell'art. 10, n. 5, del regolamento
n. 2009/95 e, in maniera ancora più precisa, al momento della comunicazione degli
estratti del memorandum, all'atto dell'assegnazione dell'appalto considerato, che
un dispatch sarebbe stato eventualmente dovuto avrebbe potuto, in caso di
difficoltà, informarsi presso la Commissione per conoscerne le tariffe esatte, al fine
di essere in grado di meglio valutare il rischio al quale andava incontro, stipulando
contratti di noleggio contenenti una clausola «no dispatch».
- 80.
- Per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla ricorrente nella replica circa
l'esistenza di un sussidio dissimulato concesso alle autorità georgiane in ragione
della rilevanza dell'importo del dispatch dovuto, esso costituisce un motivo
irricevibile con riferimento all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, in quanto
si fonda su due elementi di fatto di cui la ricorrente era già a conoscenza al
momento della presentazione del ricorso. In effetti, il calcolo dell'importo del
dispatch dovuto dipende dai tempi dello scarico previsti come pure dalla tariffa di
dispatch applicata. Orbene, il primo elemento figura al punto 9 degli estratti del
memorandum allegate al ricorso nelle due cause in esame e il secondo è
menzionato in ognuna delle decisioni oggetto dei presenti ricorsi e che sono pure
allegati al ricorso nelle due cause in esame.
- 81.
- Da tutto quanto precede consegue che il primo motivo deve essere respinto.
Secondo motivo: conteggio poco chiaro del dispatch dovuto
Gli argomenti delle parti
- 82.
- La ricorrente sostiene altresì che i conteggi degli importi dovuti, contenuti nella
decisione controversa, non erano chiari.
- 83.
- La Commissione risponde che la modalità di calcolo dell'importo del dispatch
dovuto emerge chiaramente dai documenti intestati «time sheet
dispatch/demurrage calculation» e che i vari conteggi non sono affetti da errore
alcuno.
Giudizio del Tribunale
- 84.
- Il calcolo dell'importo del dispatch emerge chiaramente dai documenti intestati
«time sheet dispatch/demurrage calculation», che la commissione ha trasmesso
alla ricorrente in quanto parte integrante della decisione controversa.
- 85.
- Rispondendo ad un quesito rivoltole dal Tribunale, la ricorrente ha precisato in
udienza che la mancanza di chiarezza lamentata dipendeva esclusivamente dal fatto
che le tariffe di dispatch applicate all'atto del conteggio non erano in precedenza
note alla ricorrente. Se ne deve concludere che i calcoli erano del tutto chiari per
la ricorrente, ma che, in realtà, essa contesta nuovamente, con tale secondo motivo,
il principio stesso dell'obbligo di pagare un eventuale dispatch, cosa che costituisce
esattamente l'oggetto dell'argomentazione sviluppata nel contesto del primo motivo.
- 86.
- Ne consegue che, come quest'ultimo, anche il secondo motivo deve essere respinto,
tanto più che la ricorrente non ha assolutamente contestato dinanzi al Tribunale
che tutti i calcoli effettuati sono corretti e riposano sull'applicazione di tariffe di
dispatch ragionevoli.
- 87.
- Da tutto quanto precede consegue che le domande intese all'annullamento della
decisione controversa debbono essere respinte nel loro complesso. Di conseguenza,
le conclusioni volte ad ottenere la condanna della Commissione al rimborso del
dispatch pagato, oltre agli interessi, sono divenute prive d'oggetto.
Sulle spese
- 88.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la
ricorrente dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della
Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T-121/96 e T-151/96 sono riunite ai fini della sentenza.
2) Il ricorso nella causa T-121/96 è irricevibile.
3) Il ricorso nella causa T-151/96 è respinto.
4) La ricorrente è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 1997
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. Lenaerts