Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

31 marzo 2009

Causa F‑146/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Domanda di indagine in relazione a un incidente di cui il ricorrente sarebbe stato vittima – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione di non accogliere la sua domanda di avvio di un’indagine su un evento che si sarebbe verificato quando egli era in servizio presso la delegazione della Commissione in Angola, nonché il risarcimento del preteso danno da lui subito in relazione a tale evento.

Decisione: Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Nuova decorrenza – Presupposto – Fatto nuovo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

La facoltà di presentare una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto non consente al funzionario di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo indirettamente in discussione, con la relativa domanda, una precedente decisione non impugnata nei termini. Ne consegue che solo l’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda intesa al riesame di una decisione anteriore divenuta definitiva.

(v. punti 39 e 47)

Riferimento:

Corte: 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione (Racc. pag. 3401, punto 8)