Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 - ancotel / UAMI - Acotel (ancotel.)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel - Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Pubblico di riferimento"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. H. Truelsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Acotel SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti D. De Simone e D. Demarinis, poi avv.ti D. De Simone, D. Demarinis e J. Wrede)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Acotel SpA e l'ancotel GmbH.
Dispositivo
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1) è annullata.
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'ancotel GmbH.
L'Acotel SpA sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 312 del 19.12.2009.