Language of document : ECLI:EU:T:2001:72

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 marzo 2001 (1)

«Principio generale di diritto del lavoro comune agli Stati membri - Consultazione in buona fede dei rappresentanti del personale - Soppressione di un vantaggio finanziario»

Nella causa T-192/99,

Roderick Dunnett, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),

Thomas Hackett, residente in Rameldange (Lussemburgo),

Mateo Turró Calvet, residente in Rameldange,

rappresentati dal sig. A. Dashwood e dalla sig.ra W.-J. Outhwaite, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Banca europea per gli investimenti, rappresentata dai sig.ri J.-P. Minnaert e Z. Zachariadis, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Barav, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto le domande di annullamento, da un lato, della decisione della convenuta di sopprimere, dal 1° gennaio 1999, il sistema dei tassi speciali di conversione e, dall'altro, delle buste paga dei ricorrenti in cui tale decisione è stata applicata,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sig.ri J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo e fatti all'origine della controversia

1.
    I ricorrenti sono dipendenti della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI» o la «Banca»). La controversia in esame si riferisce a una misura adottata dalla BEI, nel contesto dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999.

2.
    L'art. 17 dell'allegato VII allo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») consente ai dipendenti, a certe condizioni, di far trasferire una parte della loro retribuzione in una valuta diversa da quella del paese ove esercitano le loro funzioni. In forza dell'art. 17, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, i trasferimenti «sono effettuati ai tassi di cambio [utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee]; alle somme trasferite si applica il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua iltrasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».

3.
    Il regolamento per il personale della BEI (in prosieguo: il «regolamento per il personale») non contiene nessuna disposizione analoga. Con decisione 23 marzo 1982, il consiglio d'amministrazione della BEI (in prosieguo: il «consiglio d'amministrazione») ha tuttavia accettato che il comitato di direzione della BEI (in prosieguo: il «comitato di direzione») autorizzasse i dipendenti a trasferire una parte dei loro emolumenti, espressi in franchi belgi o lussemburghesi, in un'altra valuta con applicazione di uno speciale tasso di conversione.

4.
    I dipendenti della Banca sono stati informati della decisione 23 marzo 1982 con comunicazione 25 marzo 1982, comprendente i punti che seguono:

«2.1.    Una (...) decisione fondata sulla prassi seguita dalle altre [i]stituzioni europee attribuisce al comitato di direzione la facoltà di autorizzare i dipendenti della BEI a beneficiare, a partire dal 1° marzo 1982 e fino a nuova decisione da prendere al più tardi l'1.9.1982, dei tassi di conversione previsti dallo Statuto per i pagamenti effettuati in una moneta comunitaria diversa dal franco belga o lussemburghese, a concorrenza del 35% della retribuzione mensile netta.

    I tassi di conversione previsti dallo Statuto sono i tassi di cambio in vigore l'1.7.1981 cui si applicano i coefficienti correttori utilizzati dalle [i]stituzioni comunitarie.

2.2.    Tale agevolazione è concessa solo per gli importi destinati alle spese o agli investimenti in valuta diversa dal franco belga o lussemburghese (...)».

5.
    Il 27 luglio 1982, il consiglio d'amministrazione ha deciso di «conservare il beneficio dei tassi di conversione applicabili ai pagamenti delle retribuzioni del personale delle Comunità in moneta diversa dal franco belga/lussemburghese a concorrenza del 35% della retribuzione mensile netta».

6.
    Il sistema in questione, che autorizzava il trasferimento di una parte della retribuzione dei dipendenti della BEI in una valuta diversa dal franco belga o lussemburghese con applicazione del tasso speciale di conversione fissato annualmente e stabilito sulla base del coefficiente correttore fissato dalle istituzioni per il paese nella cui moneta era effettuato il trasferimento (in prosieguo: il «sistema dei tassi speciali di conversione»), è stato mantenuto per diversi anni.

7.
    Alla riunione del 1° marzo 1995, il comitato di direzione ha approvato la modifica del sistema dei tassi speciali di conversione. Con comunicazione 24 marzo 1995, i dipendenti della Banca hanno ricevuto informazioni particolareggiate sul cambiamento intervenuto, nei seguenti termini: «[...] Il comitato di direzione hadeciso di adeguare i criteri di attribuzione dei tassi speciali presso la BEI a quelli vigenti nelle istituzioni comunitarie e di tener conto delle nuove modalità recentemente applicate dalle stesse istituzioni comunitarie». Si indicava nella comunicazione che «le misure decise sono soprattutto destinate a ridefinire ed a chiarire il concetto di tassi speciali ed a ricondurre i medesimi alla loro finalità iniziale». Nella nota a piè di pagina si ricordava che il sistema dei tassi speciali di conversione era stato introdotto nel 1982 per «salvaguardare il potere di acquisto dei dipendenti della Banca al di fuori del Lussemburgo».

8.
    Le modifiche decise nel marzo 1995 dovevano essere introdotte gradualmente. A tale scopo erano previste tre tappe, di cui la prima iniziava il 1° luglio 1996, la seconda il 1° luglio 1997 e la terza il 1° luglio 1998.

9.
    Il 10 febbraio 1998, il dipartimento risorse umane della BEI (in prosieguo: il «dipartimento RU») ha sottoposto una nota al comitato di direzione con la quale proponeva, in particolare, la soppressione, a far data dal 1° gennaio 1999, del sistema dei tassi speciali di conversione. Alla riunione del 17 febbraio 1998 il comitato di direzione ha approvato, in linea di massima, tale proposta.

10.
    Le consultazioni con i rappresentanti del personale riguardanti la soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione sono iniziate nel marzo 1998.

11.
    Il 17 marzo 1998 il dipartimento RU ha inviato una nota dal titolo «L'euro e il suo impatto sulle attività RU» ai rappresentanti del personale. In tale nota, il dipartimento RU spiegava (punto 2.3):

«Per le monete dei paesi IN [ossia i paesi partecipanti all'Unione economica e monetaria], il mantenimento dei tassi speciali di conversione oltre il 1° gennaio 1999 sarà incompatibile con l'esistenza di tassi fissi e irrevocabili. Per tali monete, non si potrà più 'stricto sensu' parlare di operazioni di cambio, ma di semplici operazioni di conversione, e sarà quindi impossibile giustificare che gli importi risultanti da operazioni di conversione dell'euro in tali monete siano contabilizzati come differenze di cambio.

    Per le monete dei paesi pre IN, la situazione è un po' diversa, dato che tali monete continueranno a fluttuare rispetto all'euro. Tuttavia, svariate ragioni, sia economiche che di equità militano a favore della loro soppressione. Sul piano economico, la maggior parte di tali paesi soddisfa i criteri di convergenza stabiliti nel Trattato. Il mantenimento di tassi speciali di conversione per le monete pre IN creerebbe un problema di parità di trattamento rispetto ai dipendenti il cui paese d'origine adottasse l'euro».

12.
    I rappresentanti del personale hanno risposto a tale comunicazione con nota 3 aprile 1998, in cui essi esprimevano il loro rammarico «per non essere stati ufficialmente consultati prima, posto che il comitato di direzione ha [aveva] giàeffettuato scelte nevralgiche». Per quanto riguarda la soppressione dei tassi di conversione, vi si spiegava (punto 1.2):

«L'applicazione dei tassi speciali di conversione discende dalla presa in considerazione dei coefficienti correttori utilizzati dalla Commissione. Questi ultimi non scompariranno il 1° gennaio 1999.

(...)

Secondo statistiche ufficiose, benché quasi tutto il personale utilizzi [la] agevolazione [ossia il trasferimento di una parte della remunerazione con applicazione dei tassi speciali di conversione], il 52,5% dei trasferimenti sono attualmente effettuati in FRF, il 27,5% in DEM ed il 20% in GBP. Evidentemente, il passaggio all'euro non giustifica da solo l'abbandono dei coefficienti correttori. Viceversa, una presa in considerazione dei vincoli imposti al personale della Banca deve indurre quest'ultima a un atteggiamento elastico e aperto.

Cosa constatiamo? Applicando al 35% della retribuzione (come ogni dipendente ha facoltà di chiedere) i tassi di conversione speciali utilizzati per le tre valute di cui sopra, la remunerazione aumenta in media del 7,7%.

I [rappresentanti del personale] propongono che, al 1° gennaio 1999, la griglia salariale sia convertita dal franco lussemburghese all'euro utilizzando la formula seguente:

REMUNERAZIONE IN EURO = REMUNERAZIONE IN LUF X TASSO DI CONVERSIONE UFFICIALE X 1,077».

13.
    Il 6 maggio 1998 il dipartimento RU ha risposto alla nota dei rappresentanti del personale 3 aprile 1998. Nella sua nota (RH/Adm/98-883/MG), il dipartimento ricordava anzitutto che, in forza «dell'art. 109 L, n. 4, del Trattato CE, i tassi di conversione tra le valute dei paesi partecipanti all'Unione economica e monetaria e l'euro saranno irrevocabilmente fissati dal Consiglio, su proposta della Commissione, il 1° gennaio 1999». Vi si indicava poi che:

«A partire da tale data, non si dovrà quindi più parlare di tasso di cambio tra tali valute né di un qualsivoglia rischio di cambio.

(...)

In base a ciò che precede, è chiaro che i soli tassi di conversione che potranno venir utilizzati dalla Banca a partire dal 1° gennaio 1999 saranno quelli fissati ufficialmente dai suoi azionisti. I tassi speciali di conversione, di conseguenza, spariranno a partire da quella stessa data e ciò a prescindere dal fatto che la Banca abbia espresso o meno le sue tabelle in euro.

    

L'abbandono della prassi dei tassi speciali di conversione per i trasferimenti di una parte della retribuzione a partire dal 1° gennaio 1999 è quindi inevitabile. Per ragioni politiche e d'immagine, la Banca non può permettersi, sola tra le istituzioni comunitarie, di non esprimere le proprie tabelle in euro a partire dal 1° gennaio 1999 ed ai tassi ufficialmente stabiliti dai suoi azionisti».

14.
    Con nota 13 maggio 1998, i rappresentanti del personale «hanno constatato che [il dipartimento] RU non aveva praticamente risposto a nessuna delle loro domande». Secondo questi ultimi, «l'atteggiamento [del dipartimento] RU si traduce in un'interruzione del dialogo». In questa stessa nota, si indicava inoltre che: «I [rappresentanti del personale] insistono perché [il dipartimento] RU formuli una proposta costruttiva (...) per dare al personale un'equa compensazione alla prevista perdita di potere d'acquisto; l'introduzione dell'euro è una scadenza ineluttabile ed una soluzione concreta va ufficializzata molto rapidamente». I rappresentanti del personale si dicevano «disposti a proseguire al più presto vere trattative al riguardo» e dichiaravano di restare «in attesa di nuove proposte [del dipartimento] RU».

15.
    Con nota 28 maggio 1998, il dipartimento RU ha informato i rappresentanti del personale di quanto segue:

«2.1 (...) Per quanto riguarda il personale in servizio e secondo le modalità esposte nella nostra nota 6 maggio 1998, l'abolizione dei tassi speciali di conversione avverrà il 1° gennaio 1999, data a partire dalla quale i tassi di conversione tra le valute dei paesi partecipanti all'UEM e l'euro saranno fissati irrevocabilmente. La Banca non potrà quindi, per convertire le tabelle degli stipendi e delle pensioni, utilizzare tassi diversi da quelli stabiliti dai suoi azionisti».

16.
    Al punto 2.3 della sua nota, il dipartimento RU ha fatto la seguente proposta:

«Una disposizione che riguardi tutto il personale potrebbe venir proposta al comitato di direzione per essere attuata rapidamente. Essa consisterebbe nel conservare per il secondo semestre del 1998 gli attuali tassi speciali di conversione e le attuali modalità applicative.

Si rammenta, infatti, che nel 1995, nel contesto del riesame della politica retributiva, si era deciso di distribuire su tre anni e con decorrenza 1° luglio di ciascun anno l'attuazione di un certo numero di modalità a favore del personale in servizio. Le modalità applicative che vanno attuate alla scadenza finale, ossia il 1° luglio 1998, comportano il pagamento di una parte della retribuzione con un tasso speciale di conversione, senza giustificativi, nei limiti dell'indennità di espatrio (16%, 8% o 4%) e nella moneta dello Stato di cui il dipendente è cittadino o in cui si trova il suo domicilio. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, i bonifici vanno effettuati su conti aperti presso istituti bancari situati nel paese di cui il dipendente è cittadino o nel paese del suo domicilio.

Con il vostro accordo, tale proposta potrebbe venir fatta a breve scadenza e possibilmente comunicata al personale nelle RU n. 2 di Euro Info BEI, dedicato soprattutto ai tassi speciali di conversione ed all'impatto dell'euro sul regime pensionistico BEI».

17.
    Con nota 5 giugno 1998 (RH/Adm/98-1108), indirizzata al comitato di direzione, il dipartimento RU proponeva a quest'ultimo di sopprimere il sistema di tassi speciali di conversione a far data dal 1° gennaio 1999 e di considerare la mancata risposta da parte del comitato come tacito assenso. La nota, che riportava sulla prima pagina, in alto, «per decisione - l'accordo si presumerà raggiunto salvo parere contrario entro le h. 0.30 dell'11 giugno 1998», constatava quanto segue:

«1.    Tassi speciali di conversione

1.1.    L'abolizione dei tassi speciali di conversione per tutto il personale in servizio e pensionato (personale e quadri) avverrà il 1° gennaio 1999, data a partire dalla quale i tassi di conversione tra le valute dei paesi partecipanti all'UEM e l'euro saranno fissati irrevocabilmente. La Banca potrà quindi utilizzare solo i tassi stabiliti dagli azionisti sia per la conversione delle tabelle degli stipendi e delle pensioni in euro, sia per il loro pagamento.

1.2.    Dopo aver consultato i rappresentanti del personale e considerato il fatto che il 1° luglio 1998 dovrebbero essere introdotte nuove e più restrittive modalità applicative dei tassi speciali per il personale, potrebbero adottarsi i seguenti provvedimenti pratici:

-    Tutto il personale (personale e quadri) potrebbe ancora continuare a beneficiare, per i prossimi sei mesi (da luglio a dicembre 1998), dei vigenti tassi speciali di conversione e delle modalità applicative in corso.

-    Quei membri del personale che prestano servizio in uffici esterni (Londra) potrebbero percepire a titolo transitorio un'adeguata indennità corrispondente all'incidenza di tale soppressione.

-    Quei pensionati (personale e quadri), cui attualmente i tassi speciali di conversione della valuta del paese di residenza si applicano all'integralità della pensione, vedrebbero tale vantaggio soppresso prima della fine del periodo transitorio (31.12.2001) in modo graduale e differenziato in funzione dell'importo del vantaggio stesso.

(...)

3.    Parere dei rappresentanti del personale

I [rappresentanti del personale] prendono atto che a far data dal 1° gennaio 1999 saranno espresse e pagate in euro le voci delle retribuzioni e delle pensioni, nonché altre spese per il personale.

I [rappresentanti del personale] attirano l'attenzione del comitato di direzione sulla notevole perdita di potere d'acquisto determinata dalla scomparsa dei tassi speciali di conversione. Rispetto all'attuale situazione, i RP stimano che tale perdita (sulla base di inchieste tra il personale) sia pari in media al 3,5% e che riguardi il 90% del personale della Banca.

I [rappresentanti del personale] ritengono che le misure provvisorie proposte al punto 2 costituiscano un primo passo per trattare in modo equilibrato il problema posto, ma credono che vadano studiate altre modalità.

I [rappresentanti del personale] comunicheranno a tempo debito il loro parere sulle altre future proposte fatte [dal dipartimento] RU.

(...)»

18.
    Il resoconto 10 e 11 giugno 1998 riportava: «Sulla base della nota 5.6.1998, RH/Adm/98-1108, il comitato di direzione approva le modalità pratiche di accompagnamento della transizione all'euro contenute ai punti 1 e 2 della nota (...)»

19.
    Tramite il bollettino Euro Info BEI n. 2, del giugno 1998, i dipendenti della BEI sono stati informati della decisione presa nei seguenti termini:

«Attualmente, i membri del personale possono trasferire una parte della loro retribuzione netta in una moneta diversa dal [franco belga o lussemburghese] con applicazione di un tasso speciale di conversione fissato annualmente.

Conformemente all'art. 109 L, n. 4, del Trattato CE, i tassi di conversione tra le monete nazionali dell'UEM e l'euro saranno irrevocabilmente fissati dal Consiglio, su proposta della Commissione, il 1° gennaio 1999.

A partire da tale data, non avrà più senso parlare di tasso di cambio o di rischio valutario tra le monete di tali paesi. L'euro diverrà la moneta unica dei paesi partecipanti, con tassi di conversione fissi rispetto alle unità monetarie nazionali, che diverranno allora frazioni dell'euro.

Il comunicato del Consiglio europeo sull'adozione dell'euro enuncia espressamente che i tassi utilizzati per stabilire il valore dell'euro saranno gli attuali tassi centrali bilaterali del meccanismo di cambio, che riflettono i principi economici fondamentali dei paesi partecipanti e che sono compatibili con una prospettiva di convergenza tra tali paesi.

La BEI non potrà quindi applicare tassi diversi da quelli fissati ufficialmente dai suoi azionisti. Questo rende inevitabile l'abolizione dei tassi speciali di conversione, indipendentemente dal fatto di stabilire se la BEI abbia espresso o meno le tabelle retributive in euro.

Nell'interesse dell'equità e della parità di trattamento, l'abbandono dei tassi speciali di conversione a partire dal 1° gennaio 1999 varrà per tutto il personale, senza tener conto del fatto che i suoi membri siano cittadini di un paese IN (partecipante alla zona dell'euro) o di un paese pre IN (non partecipante). Si è deciso frattanto di prorogare fino al 31 dicembre 1998 le disposizioni transitorie sui tassi speciali. Una nota al personale sarà prossimamente diffusa riguardo a tale materia.

Se si presenteranno casi di titolari di pensione danneggiati dall'introduzione dell'euro, si porrà gradualmente rimedio alla loro situazione conformemente alle disposizioni che saranno loro comunicate».

20.
    Tale comunicazione è stata seguita dalla nota di servizio 19 giugno 1998, nella quale era detto che il comitato di direzione aveva «approvato la proroga dei tassi speciali di conversione, conformemente alle disposizioni vigenti, fino al 31 dicembre 1998, prima della loro abolizione il 1° gennaio 1999».

21.
    Secondo il verbale della riunione del consiglio di amministrazione tenutasi il 23 febbraio 1999, quest'ultimo «ha approvato la decisione del comitato di direzione di abolire il sistema di tassi speciali di conversione applicabili a remunerazioni e pensioni».

22.
    Con lettera 3 marzo 1999, indirizzata al presidente della BEI, i ricorrenti hanno proposto una domanda di conciliazione, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per il personale. Tale articolo prevede al secondo comma: «Indipendentemente dall'azione intentata davanti alla Corte di giustizia, le controversie che non abbiano per oggetto l'applicazione [di sanzioni disciplinari] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, a una commissione di conciliazione della Banca».

23.
    E' stata costituita una commissione di conciliazione che si è riunita il 4, 10 e 12 maggio 1999 per esaminare le proposte e le controproposte presentate rispettivamente dai ricorrenti e dalla BEI. Il 17 maggio 1999 la commissione di conciliazione ha formulato una proposta di composizione amichevole. Quest'ultima non è stata ritenuta accettabile dalla BEI che ha presentato controproposte il 4 ed il 30 giugno 1999, considerate inaccettabili dai ricorrenti.

Procedimento e conclusioni delle parti

24.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 1999, i ricorrenti hanno presentato un ricorso ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regolamento per il personale.

25.
    I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare che la nota interna 5 giugno 1998 ed il resoconto della riunione del comitato di direzione, tenutasi il 10 e 11 giugno 1998, non costituiscono, congiuntamente, una decisione valida del detto comitato di sopprimere, a partire dall'introduzione della moneta unica il 1° gennaio 1999, il «tasso speciale di conversione» applicato dal marzo 1982, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione, ad una parte della retribuzione dei dipendenti della BEI pagata in moneta diversa dal franco belga o lussemburghese;

-    in subordine, annullare detta decisione asseritamente adottata dal comitato di direzione;

-    inoltre, o in subordine, annullare la decisione adottata dal consiglio d'amministrazione il 23 febbraio 1999 e riguardante l'asserita convalida retroattiva della supposta decisione del comitato di direzione risalente al giugno 1998;

-    annullare inoltre le buste paga relative ai mesi di gennaio 1999 e seguenti, in quanto le stesse non contengono alcun elemento derivante dall'applicazione del «tasso speciale di conversione»;

-    ingiungere alla BEI di pagare loro la differenza, maggiorata degli interessi, tra gli importi percepiti a titolo di retribuzione dal 1° gennaio 1999 e quelli che avrebbero percepito se fosse stato applicato il «tasso speciale di conversione», e dichiarare che tale tasso resta applicabile in forza delle decisioni prese in materia dal consiglio d'amministrazione;

-    ingiungere alla BEI di pagare loro le spese sostenute nel presente grado di giudizio, nonché quelle relative al precedente procedimento di conciliazione.

26.
    La BEI conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, infondato;

-    condannare i ricorrenti alle spese.

27.
    La BEI chiede, inoltre, al Tribunale di ordinare che gli allegati I, II, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXX, XXXI e XL del ricorso siano ritirati dagli atti e che le siano restituiti, senza che i ricorrenti ne facciano o ne conservino copia.

28.
    Con lettera 16 febbraio 2000, i ricorrenti hanno rinunciato al deposito della replica. In questa stessa lettera essi hanno chiesto al Tribunale di ingiungere alla BEI di comunicare vari documenti citati nel controricorso.

29.
    Con lettera 6 aprile 2000, la BEI ha presentato le sue osservazioni in merito alla lettera 16 febbraio 2000.

30.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all'art. 64 del regolamento di procedura, ha invitato la BEI a produrre il verbale della riunione del comitato di direzione del 17 febbraio 1998. Quest'ultima ha ottemperato.

31.
    Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 12 ottobre 2000.

Sulle domande relative al ritiro o alla comunicazione di determinati documenti

    

32.
    La BEI fa valere che gli allegati I, II, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXX, XXXI e XL del ricorso sono documenti interni riservati che non sono stati ottenuti in modo regolare dai ricorrenti. Richiamando l'art. 8 del regolamento per il personale e l'art. 6 della convenzione relativa alla rappresentanza del personale della BEI nonché le ordinanze della Corte 19 marzo 1985, causa 232/84, Commissione/Tordeur e a., (non pubblicata nella Raccolta) e 15 ottobre 1986, causa 31/86, Levantina Agricola Industrial/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta), la BEI chiede che tali documenti siano ritirati dagli atti e che le siano restituiti, senza che i ricorrenti ne facciano o ne conservino copia.

33.
    Il Tribunale rileva, tuttavia, il carattere particolare del ricorso in esame, con il quale i ricorrenti mirano a dimostrare l'illegittimità della decisione della BEI di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione mettendo in discussione, segnatamente, la regolarità del procedimento di consultazione dei rappresentanti del personale prima dell'adozione di tale decisione. La valutazione della fondatezza del ricorso necessita così che siano presi in considerazione numerosi documenti interni della BEI.

34.
    Si deve constatare che i documenti che figurano agli allegati I e II del ricorso sono la decisione del comitato di direzione 11 giugno 1998 e la decisione del consiglio d'amministrazione 23 febbraio 1999. Considerato il fatto che il Tribunale è invitato a pronunciarsi sulla legittimità di tali decisioni, è manifesta la rilevanza di detti allegati ai fini della soluzione della controversia in esame. Gli allegati XVI, XVII e XVIII del ricorso, ossia le note del dipartimento RU ai rappresentanti del personale 17 marzo, 6 maggio e 28 maggio 1998, si riferiscono alla consultazione che si è svolta prima dell'adozione della decisione di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione. Visti i motivi di merito invocati nella causa in esame (v.sotto, punti 77 e ss.), la conservazione di tali allegati agli atti s'impone. Si deve poi constatare che la BEI, nel presentare gli elementi di fatto rilevanti per la causa, si è essa stessa riferita alla decisione del consiglio d'amministrazione 24 giugno 1998 (controricorso, punto 38), alla nota del dipartimento RU 9 ottobre 1998 al comitato di direzione (controricorso, punto 41), alla nota del dipartimento RU 3 dicembre 1998 al comitato di direzione (controricorso, punto 45), e alla decisione del comitato di direzione 9 dicembre 1998 (controricorso, punto 45). Tali note e decisioni figurano, rispettivamente, agli allegati XXIII, XXIX, XXX e XXXI del ricorso. Quanto all'allegato XXI, costituito dalla nota del dipartimento RU 21 luglio 1998 al comitato di direzione, la BEI ha citato un estratto di quest'ultima a sostegno della sua argomentazione (controricorso, punto 175). La BEI stessa ha quindi riconosciuto la rilevanza degli allegati XXI, XXIII, XXIX, XXX e XXXI del ricorso ai fini della soluzione della controversia in esame ed ha così implicitamente rinunciato a chiederne il ritiro dagli atti. Quanto all'allegato XL, ossia la nota 6 giugno 1996 del dipartimento RU ai rappresentanti del personale, il collegio di detti rappresentanti asserisce di aver trasmesso tale documento ai ricorrenti (allegato alla lettera dei ricorrenti 16 febbraio 2000). Considerato il fatto che la nota in questione, che non contiene alcuna notizia riservata, fornisce una descrizione particolareggiata del sistema dei tassi speciali di conversione, dev'essere anch'essa ritenuta rilevante ai fini della soluzione della controversia in esame (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 dicembre 1997, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione, Racc. pag. II-2293, punti 47 e 48).

35.
    Si devono quindi conservare agli atti gli allegati I, II, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIX, XXX, XXXI e XL del ricorso.

36.
    I ricorrenti chiedono che il Tribunale disponga la produzione di vari documenti inseriti nel prospetto 2 allegato alla lettera 16 febbraio 2000, che sono stati citati nel controricorso, ma che non sono mai stati loro comunicati. In mancanza di tale produzione, i ricorrenti domandano al Tribunale di non tener conto degli elementi del controricorso che si fondano sui documenti non comunicati.

37.
    Il Tribunale constata che svariati documenti di cui i ricorrenti chiedono la produzione sono stati allegati al ricorso e sono quindi già stati versati agli atti. Si tratta dei seguenti documenti: la decisione del comitato di direzione 11 giugno 1998, di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione (allegato I del ricorso), la nota del dipartimento RU 17 marzo 1998, «L'euro e il suo impatto sulle attività RU» (allegato XVI del ricorso), la nota del dipartimento RU 6 maggio 1998 ai rappresentanti del personale (allegato XVII del ricorso), la nota del dipartimento RU 28 maggio 1998 ai rappresentanti del personale (allegato XVIII del ricorso), la nota del dipartimento RU 21 luglio 1998 al comitato di direzione (allegato XXI del ricorso), la decisione del consiglio d'amministrazione 24 giugno 1998 (allegato XXIII del ricorso), e la nota del dipartimento RU 9 ottobre 1998 al comitato di direzione (allegato XXIX del ricorso).

38.
    Per quanto riguarda il verbale della riunione del comitato di direzione 17 febbraio 1998, la sua trasmissione è stata chiesta ed ottenuta nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. sopra, punto 30). Quanto alle note dei rappresentanti del personale 3 aprile e 13 maggio 1998, esse sono state prodotte in udienza su richiesta del Tribunale.

39.
    Per quanto riguarda gli altri documenti presi in considerazione dai ricorrenti nella loro lettera 16 febbraio 2000, essi sono stati succintamente descritti nel controricorso. Considerato il fatto che i ricorrenti non forniscono alcun indizio circa la loro rilevanza per la controversia in corso, la domanda che siano versati agli atti tali documenti - tutti documenti interni e quindi, di norma, non comunicabili ai ricorrenti (v., in tal senso, ordinanza NMH Stahlwerke e a./Commissione, citata sopra al punto 34, punto 35) - va respinta.

Sul primo capo delle conclusioni, inteso a far constatare l'inesistenza della decisione recante abolizione del sistema dei tassi speciali di conversione

40.
    I ricorrenti si chiedono se una decisione che sopprime il sistema dei tassi speciali di conversione sia stata effettivamente deliberata dal comitato di direzione l'11 giugno 1998. Se così non fosse, la decisione del consiglio d'amministrazione 23 febbraio 1999 non avrebbe potuto conferire valore retroattivo alla soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione, «convalidando» una decisione inesistente del comitato di direzione. Se si appurasse che quest'ultimo non ha preso alcuna decisione, le buste paga che i ricorrenti hanno ricevuto a partire dal gennaio 1999 andrebbero annullate in quanto non contengono alcun elemento relativo all'applicazione del sistema dei tassi speciali di conversione.

41.
    Il Tribunale constata che l'11 giugno 1998 il comitato di direzione ha adottato la decisione di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione (in prosieguo: la «decisione 11 giugno 1998»). Infatti la nota 5 giugno 1998, RH/Adm/98-1108, inviata dal dipartimento RU al comitato di direzione e recante la dicitura «per decisione - l'accordo si presumerà raggiunto salvo parere contrario entro le h. 0.30 dell'11 giugno 1998», stabiliva al punto 1.1: «L'abolizione dei tassi speciali di conversione per tutto il personale [a partire dal] 1° gennaio 1999». Risulta dal resoconto 10 e 11 giugno 1998 (v. sopra, punto 18) che tale misura nonché altre, proposte ai punti 1 e 2 della nota 5 giugno 1998, sono state approvate da detto comitato. Tramite il bollettino Euro Info BEI, n. 2, del giugno 1998, i dipendenti della BEI sono stati informati di tale decisione.

42.
    Ciò posto, i ricorrenti non possono sostenere che la decisione 11 giugno 1998 sia inesistente.

43.
    Di conseguenza, va respinto il capo delle conclusioni inteso a far constatare l'inesistenza della decisione di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione.

Sugli altri capi delle conclusioni

Sulla ricevibilità

Sull'asserita tardività del ricorso

44.
    La BEI sostiene che il ricorso è irricevibile dato che non è stato proposto nel termine di due mesi previsto dall'art. 230, quinto comma, CE. Essa sottolinea che i ricorrenti avevano già ricevuto comunicazione delle buste paga del gennaio 1999 il 15 di tale mese, per cui il ricorso, che è stato depositato il 31 agosto 1999, sarebbe tardivo.

45.
    I ricorrenti fanno notare che il ricorso è stato presentato nel termine di due mesi a far data dalla constatazione del fallimento del procedimento di conciliazione svoltosi il 30 giugno 1999.

46.
    Il Tribunale ricorda che nella sentenza 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI (Racc. pag. 955, punto 18), la Corte si è dichiarata competente a statuire su qualsiasi controversia tra la BEI e i suoi dipendenti, in forza dell'art. 179 del Trattato CE (divenuto art. 236 CE).

47.
    In conformità all'art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), il Tribunale è quindi competente a statuire sulla controversia in esame.

48.
    Per quanto riguarda le condizioni di ricevibilità dei ricorsi presentati in forza dell'art. 236 CE, tale disposizione, che non prevede alcun termine per ricorrere, rinvia ai «limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile [agli agenti della Comunità]». La BEI, che dispone di autonomia funzionale per quanto riguarda la disciplina applicabile ai suoi dipendenti, è quindi competente a definire le condizioni di ricevibilità dei ricorsi relativi alle controversie tra la stessa ed i suoi dipendenti, nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario.

49.
    Nel caso di specie il regolamento per il personale si limita, all'art. 41, relativo ai mezzi di ricorso, ad enunciare la competenza della Corte - e di conseguenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 3 della decisione 88/591 - senza precisare il termine per la presentazione dei ricorsi riguardanti le controversie tra la Banca ed i suoi dipendenti.

50.
    La BEI, avendo essa stessa omesso di stabilire nel suo regolamento per il personale il termine per ricorrere, non può pretendere che il termine di decadenza di due mesi stabilito dall'art. 230, quinto comma, CE sia applicabile nel caso di specie. Si deve peraltro ricordare che il ricorso in esame si fonda sugli artt. 236 CE e 41 del regolamento per il personale e non già sull'art. 230 CE.

51.
    In mancanza di qualsiasi indicazione nel Trattato e nel regolamento per il personale in relazione al termine per ricorrere nelle controversie tra la Banca ed i suoi dipendenti, spetta al Tribunale colmare una lacuna nel sistema dei mezzi di ricorso (ordinanza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-33/99, Méndez Pinedo/BCE, Racc. PI pag. II-273, punto 32).

52.
    A tale riguardo, il Tribunale deve porre a confronto, da un lato, il diritto del cittadino ad un'effettiva protezione giuridica, annoverato tra i principi generali di diritto comunitario (ordinanza Méndez Pinedo/BCE, citata sopra al punto 51, punto 32), e che comporta che il cittadino deve poter disporre di un termine sufficiente per valutare la legittimità dell'atto che gli reca pregiudizio e per preparare, ove necessario, il proprio ricorso, nonché, dall'altro, l'esigenza della certezza del diritto la quale impone che, trascorso un certo termine, gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie divengano definitivi (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 25 marzo 1998, causa T-202/97, Koopman/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-163 e II-511, punti 23 - 25, e 1° giugno 1999, causa T-74/99, Meyer/Consiglio, Racc. pag. II-1749, punto 13).

53.
    La composizione di tali diversi interessi richiede che le controversie tra la Banca ed i suoi dipendenti siano portate dinanzi al giudice comunitario entro un termine ragionevole.

54.
    Per valutare se, nel caso in esame, i ricorrenti abbiano presentato ricorso entro un termine ragionevole si deve prendere spunto dalle condizioni relative ai termini di ricorso stabilite dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Si deve infatti constatare che, ancorché i dipendenti della Banca siano sottoposti ad una disciplina speciale adottata da quest'ultima, le controversie tra la Banca ed i suoi dipendenti sono affini, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni comunitarie ed i loro dipendenti o agenti, regolate dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Inoltre, nel caso di specie, i ricorrenti hanno deciso di far ricorso al procedimento di conciliazione previsto dall'art. 41 del regolamento per il personale, il quale, ancorché facoltativo, persegue la stessa finalità del procedimento precontenzioso obbligatorio di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, ossia consentire alle parti coinvolte la composizione amichevole della controversia (sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 8).

55.
    Per quanto riguarda la decorrenza del termine di ricorso, la Banca fa valere che ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del regolamento per il personale (v., sopra, punto 22), risulta che il procedimento di conciliazione non incide sul termine per la presentazione del ricorso al giudice comunitario. Tale termine inizierebbe a decorrere dal momento della comunicazione dell'atto recante pregiudizio. Il ricorso presentato il 31 agosto 1999 sarebbe manifestamente tardivo dato che i ricorrenti hanno ricevuto comunicazione delle loro buste paga per il mese di gennaio 1999 il 15 gennaio 1999.

56.
    Il Tribunale rileva tuttavia che il fatto stesso che l'art. 41, secondo comma, del regolamento per il personale preveda un procedimento facoltativo di conciliazione porta necessariamente a concludere che, se il dipendente della BEI chiede l'attivazione di un tale procedimento, il termine per la presentazione del ricorso dinanzi al giudice comunitario comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui il procedimento di conciliazione si è concluso, a condizione, tuttavia, che il dipendente abbia formulato la domanda di conciliazione entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto comunicazione dell'atto che gli reca pregiudizio e che la durata del procedimento di conciliazione sia stata ragionevole. Qualsiasi altra interpretazione obbligherebbe il dipendente della BEI a presentare ricorso al giudice quando ancora cerca attivamente una composizione amichevole della causa.

57.
    Orbene, nel caso in esame i ricorrenti hanno presentato domanda scritta di conciliazione il 3 marzo 1999, ossia un mese e mezzo dopo il recapito delle buste paga per il mese di gennaio 1999, il 15 gennaio 1999. Il fallimento della conciliazione è stato constatato il 30 giugno 1999, ossia quattro mesi dopo l'apertura del procedimento di conciliazione. Il ricorso è stato poi depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 1999, ossia due mesi dopo il fallimento del procedimento di conciliazione.

58.
    Traendo spunto dai termini previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto, si deve constatare che i ricorrenti hanno presentato ricorso entro un termine ragionevole.

Sul capo delle conclusioni inteso all'annullamento della decisione 11 giugno 1998 e della decisione del consiglio d'amministrazione 23 febbraio 1999.

59.
    La BEI fa valere che la decisione 11 giugno 1998 e la decisione del consiglio d'amministrazione 23 febbraio 1999 (in prosieguo: la «decisione 23 febbraio 1999») sono misure di portata generale che non possono costituire oggetto di un ricorso diretto. Inoltre, la decisione 23 febbraio 1999 costituirebbe un atto puramente confermativo della decisione 11 giugno 1998.

60.
    I ricorrenti ribattono che la decisione 11 giugno 1998 costituisce un complesso di decisioni individuali.

61.
    Il Tribunale ricorda che, con decisione 11 giugno 1998, il comitato di direzione ha deciso di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione, a partire dal 1° gennaio 1999. La decisione 11 giugno 1998 mira a produrre effetti giuridici nei riguardi di una categoria di persone, ossia i dipendenti della BEI, considerata in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 62). Anche se i dipendenti della BEI costituiscono una categoria ristretta, tale circostanza non consente di considerare la decisione 11 giugno 1998 un complesso di decisioni individuali. Infatti, la portata generale dell'atto non viene meno ove sia possibile determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o persino l'identità dei destinatari in un determinatomomento, purché, come nel caso in esame, la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la sua finalità (sentenza della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pag. 541, in particolare pag. 550).

62.
    Ne consegue che la decisione 11 giugno 1998 è una misura di portata generale la quale, secondo una giurisprudenza costante, non può costituire oggetto di un ricorso diretto da parte dei ricorrenti (ordinanze del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag. II-235, punto 46, e 24 marzo 1993, causa T-72/92, Benzler/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 20, e sentenza del Tribunale 24 novembre 1993, causa T-13/93, Cordier/Commissione, Racc. pag II-1215, punto 54).

63.
    Per quanto riguarda il capo delle conclusioni volto all'annullamento della decisione 23 febbraio 1999, si deve ricordare che, con tale decisione, il consiglio d'amministrazione «ha approvato la decisione del comitato di direzione di abolire il sistema di tassi speciali di conversione applicabili a remunerazioni e pensioni». La decisione 23 febbraio 1999 è quindi anch'essa una misura di portata generale e costituisce, inoltre, un atto confermativo il quale, in quanto tale, non è impugnabile (sentenze del Tribunale 22 novembre 1990, causa T-4/90, Lestelle/Commissione, Racc. pag. II-689, punti 24 - 27, 27 ottobre 1994, causa T-64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-227 e II-723, punto 25, e 8 luglio 1998, causa T-130/96, Aquilino/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-351 e II-1017, punto 34).

64.
    Ne consegue quindi che i capi delle conclusioni intesi all'annullamento delle decisioni 11 giugno 1998 e 23 febbraio 1999 sono irricevibili.

Sul capo delle conclusioni inteso all'annullamento delle buste paga recapitate ai ricorrenti a partire dal mese di gennaio 1999.

65.
    La BEI sostiene che tale capo delle conclusioni è anch'esso irricevibile. Da un lato, le buste paga del gennaio 1999 sarebbero già state definitive al momento della presentazione del ricorso. Dall'altro, le buste paga dei mesi successivi sarebbero atti meramente confermativi e non impugnabili.

66.
    Il Tribunale ricorda anzitutto che una busta paga costituisce un atto recante pregiudizio, impugnabile mediante ricorso giurisdizionale (sentenza della Corte 19 gennaio 1984, causa 262/80, Andersen e a./Parlamento, Racc. pag. 195, punto 4; sentenza Chavane de Dalmassy e a./Commissione, citata sopra al punto 63, punto 20). Le buste paga del mese di gennaio 1999 recano segnatamente pregiudizio ai ricorrenti in quanto non vi è più applicato il sistema dei tassi speciali di conversione.

67.
    Orbene, si è già constatato che il ricorso è stato presentato entro un termine ragionevole anche se i ricorrenti avevano già ricevuto comunicazione dell'atto che recava loro pregiudizio il 15 gennaio 1999 (v. sopra, punto 58).

68.
    Si deve quindi considerare che il capo delle conclusioni in esame è ricevibile laddove mira all'annullamento delle buste paga dei ricorrenti del gennaio 1999.

69.
    Per contro, il capo delle conclusioni in esame va ritenuto irricevibile laddove mira all'annullamento delle buste paga dei mesi successivi al gennaio 1999 (v., tuttavia, sotto, punti 107 - 109). Infatti, la definitiva soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione è stata applicata per la prima volta nelle buste paga del mese di gennaio 1999. Le buste paga dei mesi successivi al gennaio 1999, poiché non applicano più il sistema in discussione, costituiscono atti confermativi della busta paga del gennaio 1999 (v., in tal senso, sentenze della Corte 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709, punto 18, e 21 maggio 1981, causa 29/80, Reinarz/Commissione, Racc. pag. 1311, punto 10).

Sul capo delle conclusioni inteso a ingiungere alla BEI di pagare ai ricorrenti la differenza, maggiorata degli interessi, tra gli importi percepiti da questi ultimi a titolo di retribuzione dal 1° gennaio 1999 e gli importi che essi avrebbero percepito se il sistema dei tassi speciali di conversione fosse stato mantenuto.

70.
    Con tale capo delle conclusioni si invita il Tribunale a pronunciare un'ingiunzione a carico della BEI. Orbene, come la BEI sottolinea, tale domanda è irricevibile in forza di una giurisprudenza costante (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I-4695, punto 36; sentenze del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di Giustizia, Racc. pag. II-407, punto 150, e 8 giugno 1995, causa T-583/93, P/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-137 e II-433, punto 17). Ad ogni buon fine, se si dovesse considerare tale domanda come una domanda di risarcimento danni, essa andrebbe dichiarata irricevibile, in quanto non soddisfa i requisiti posti dalle disposizioni di cui agli artt. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T-13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II-4073, punto 27).

Conclusione

71.
    Il ricorso è ricevibile solo in quanto mira all'annullamento delle buste paga dei ricorrenti del gennaio 1999.

Nel merito

72.
    I ricorrenti sostengono che le loro buste paga del gennaio 1999 vanno annullate dato che vi sono applicate le decisioni 11 giugno 1998 e 23 febbraio 1999, che sarebbero illegittime. Il Tribunale è quindi adito con una duplice eccezione d'illegittimità.

73.
    Si deve tuttavia constatare che l'eventuale illegittimità della decisione 23 febbraio 1999 non può assolutamente pregiudicare la legittimità delle buste paga dei ricorrenti del gennaio 1999. Infatti tali buste paga sono state redatte prima dell'adozione della decisione 23 febbraio 1999. L'eccezione d'illegittimità sollevata riguardo a quest'ultima decisione è quindi irricevibile.

74.
    Quanto all'eccezione d'illegittimità sollevata riguardo alla decisione 11 giugno 1998, si deve constatare che esiste un nesso giuridico diretto tra le buste paga del gennaio 1999, nelle quali, per la prima volta, non si applica più il sistema dei tassi speciali di conversione, da una parte, e la decisione 11 giugno 1998, che sopprime tale sistema a far data dal 1° gennaio 1999, dall'altra. L'eccezione sollevata riguardo alla decisione 11 giugno 1998 è quindi ricevibile (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgs Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punto 291).

75.
    I ricorrenti invocano sei motivi a sostegno della loro affermazione secondo cui la decisione 11 giugno 1998 sarebbe illegittima. Il primo è relativo all'incompetenza della BEI a modificare unilateralmente i rapporti giuridici con i suoi dipendenti. Il secondo è relativo ad un errore di diritto per il fatto che la BEI ha considerato la soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione come giuridicamente ineluttabile. Il terzo è relativo all'irregolarità della consultazione dei rappresentanti del personale nel corso del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione 11 giugno 1998. Il quarto è relativo alla violazione dell'art. 19 del regolamento di procedura della BEI. Il quinto riguarda la violazione dei contratti d'assunzione conclusi tra la BEI e i suoi dipendenti ed il sesto, infine, è relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento.

76.
    Il Tribunale ritiene che vada anzitutto esaminato il terzo motivo.

Sul motivo relativo all'irregolarità della consultazione dei rappresentanti del personale nel corso del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione 11 giugno 1998.

77.
    I ricorrenti fanno valere che la decisione di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione è illegittima dato che è stata adottata senza un'adeguata consultazione dei rappresentanti del personale, in violazione dell'art. 24 del regolamento per il personale e delle misure di esecuzione contenute nella convenzione relativa alla rappresentanza del personale della BEI (in prosieguo: la «convenzione»). Essi spiegano, al riguardo, che la Banca aveva già preso la decisione di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione prima d'iniziare le consultazioni con i rappresentanti del personale. Inoltre, queste ultime sarebbero state condotte partendo da una premessa errata, nella fattispecie l'analisi del dipartimento RU, effettuata nel marzo 1998 e considerata intangibile, secondo laquale il mantenimento del sistema dei tassi speciali di conversione era giuridicamente impossibile dopo il passaggio all'euro.

78.
    La BEI ribatte che, a partire dal marzo 1998, i rappresentanti del personale sono stati consultati dal dipartimento RU circa le ripercussioni dell'introduzione dell'euro. Risulterebbe dalla nota 5 giugno 1998 al comitato di direzione che il collegio dei rappresentanti del personale ha formulato il suo parere prima che la decisione di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione fosse stata presa. Nel caso in esame ci sarebbe stata quindi una sufficiente consultazione dei rappresentanti del personale.

79.
    Il Tribunale ricorda che l'art. 24, primo comma, del regolamento per il personale recita:

«Gli interessi generali del personale sono rappresentati presso la Banca da persone di fiducia elette a scrutinio segreto».

80.
    Tale disposizione è stata attuata dalla convenzione, conclusa nel 1984 e modificata da ultimo nel 1995. L'art. 24 della convenzione stabilisce:

«Consultazione

Il collegio dei rappresentanti del personale contribuisce alla determinazione della politica del personale. Esso può, di sua iniziativa, formulare proposte ed esaminare ogni proposta, proveniente dall'amministrazione e da sottoporre al comitato di direzione, nelle materie di seguito elencate all'allegato I.

I [rappresentanti del personale] e l'amministrazione istituiscono gruppi di lavoro in vista dell'esame delle proposte da sottoporre al comitato di direzione.

I rappresentanti del personale definiscono la loro posizione in forma di parere motivato allegato ad ogni proposta sottoposta al comitato di direzione in tali materie (2)».

81.
    Tra le materie elencate all'allegato I della convenzione figura, in primo luogo, la «retribuzione».

82.
    Ne consegue che il collegio dei rappresentanti del personale deve essere consultato su ogni proposta - riguardante, segnatamente, la retribuzione - che l'amministrazione intende sottoporre al comitato di direzione.

83.
    Orbene, la BEI sostiene che il sistema dei tassi speciali di conversione non può essere considerato come parte della retribuzione ai sensi dell'allegato I della convenzione, richiamato dall'art. 24 di quest'ultima. Secondo la BEI, i ricorrenti non potrebbero quindi esigere che, in forza di tali disposizioni, il collegio deirappresentanti del personale fosse consultato prima dell'adozione della decisione di sopprimere il sistema dei tassi speciali di conversione.

84.
    Il Tribunale constata che, sopprimendo detto sistema, la Banca ha revocato unilateralmente ai suoi dipendenti un vantaggio finanziario che la stessa aveva loro concesso senza interruzioni dal 1982, ancorché il sistema sia stato modificato nel 1995, e che, secondo i calcoli incontestati dei rappresentanti del personale, rappresentava in media una somma equivalente al 3,5% della retribuzione dei dipendenti della Banca (v. sopra, punto 17). In una nota del dipartimento RU 9 ottobre 1998 si sottolineava peraltro che «la soppressione dei tassi speciali di conversione [avrebbe] una ripercussione diretta e sensibile sulle retribuzioni dei dipendenti».

85.
    Va rilevato che l'art. 24 della convenzione non fa che tradurre un principio generale comune ai diritti degli Stati membri, applicabile, in forza dell'art. 44 del regolamento per il personale, ai contratti conclusi tra la Banca ed i suoi dipendenti. Infatti, in forza di un principio generale di diritto del lavoro, un datore di lavoro non può revocare unilateralmente un vantaggio finanziario che ha liberamente e continuativamente concesso ai suoi dipendenti se non dopo aver consultato questi ultimi o i loro rappresentanti.

86.
    Perciò, anche considerando il beneficio che i dipendenti della BEI traggono dall'applicazione del sistema dei tassi speciali di conversione come estraneo alla retribuzione ai sensi dell'allegato I della convenzione, richiamato dall'art. 24 di quest'ultima, ciò non toglie che la Banca, in forza di un principio generale di diritto del lavoro, era tenuta a consultare i rappresentanti del personale prima di prendere la decisione del giugno 1998, di revocare il vantaggio in discussione, accordato senza interruzioni dal 1982.

87.
    Tale analisi è confermata dalla perizia prodotta dalla Banca nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale (allegato 11 al controricorso). In tale perizia, nella quale si sottolinea il potere della Banca di sopprimere unilateralmente il sistema dei tassi speciali di conversione (pag. 43), si spiega che, in forza dei «principi generali del diritto del lavoro comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (3)», «[la] decisione unilaterale deve tuttavia essere presa in buona fede e dev'essere giusta ed equa» ciò che «implica che, nell'adottare la decisione, (...) sia dato un preavviso sufficiente (...) affinché la consultazione dei rappresentanti del personale possa svolgersi in tempo utile (...)» (pag. 41; il corsivo è del Tribunale) (4).

88.
    Inoltre, lo stesso dipertimento RU ha riconosciuto, nella sua nota 17 marzo 1998 circa «L'euro e il suo impatto sulle attività RU» (v. sopra, punto 11), che la competenza della Banca riguardante la soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione poteva essere esercitata solo a condizione che «essa rispett[asse] le procedure di consultazione previste, in particolare con le istituzioni rappresentative del personale» (punto 2.2.2 della nota).

89.
    La consultazione dei rappresentanti del personale, che la Banca è tenuta ad organizzare in forza di un principio generale di diritto del lavoro comune agli Stati membri, non comporta assolutamente che detti rappresentanti abbiano un diritto di codecisione riguardante l'eventuale soppressione di un vantaggio finanziario com'è quello risultante dal sistema dei tassi speciali di conversione. Infatti, come rileva la perizia prodotta dalla BEI, il diritto di venir consultati lascia integre le prerogative decisionali del datore di lavoro («leav[es] the managerial prerogative of the employer intact») (pagg. 41-42, nota n. 6 a pié di pagina).

90.
    Tale consultazione dev'essere tuttavia di natura tale da poter esercitare un'influenza sul contenuto dell'atto adottato (v., analogamente, sentenze della Corte 27 settembre 1988, causa 165/87, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 5545, punto 20, e 10 giugno 1997, causa C-392/95, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-3213, punto 22; conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa decisa con sentenza della Corte 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio, Racc. pagg. I-1827, I-1830, paragrafo 25), ciò che comporta che essa dev'essere svolta «in tempo utile» (5) e «in buona fede» (6) (perizia citata, pag. 41).

91.
    Alla luce di tali principi occorre verificare se, nel caso in esame, la consultazione dei rappresentanti del personale nel procedimento che ha portato all'adozione della decisione 11 giugno 1998 sia stata regolare.

92.
    Risulta dagli atti che, prima di adottare la decisione 11 giugno 1998, l'amministrazione della Banca ha informato i rappresentanti del personale che la soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione per le monete dei paesi partecipanti all'Unione economica e monetaria (in prosieguo: i «paesi IN») era la conseguenza inevitabile dell'introduzione dell'euro. Secondo l'amministrazione della Banca, anche se essa avesse voluto mantenere tale sistema, sarebbe stata nell'impossibilità di farlo. Così, la nota del dipartimento RU ai rappresentanti del personale 17 marzo 1998 constata che «sarà quindi impossibile [il mantenimento dei tassi speciali di conversione]» (v. sopra, punto 11). La nota del dipartimento RU ai rappresentanti del personale 6 maggio 1998 conferma che «è chiaro che i soli tassi di conversione che potranno venir utilizzati dalla Banca a partire dal 1° gennaio 1999 saranno quelli fissati ufficialmente dai suoi azionisti» e che «i tassi speciali di conversione, di conseguenza, spariranno a partire da quella stessa data e ciò a prescindere dal fatto che la Banca abbia espresso o meno le sue tabelle in euro». Detta nota conclude che «l'abbandono della prassi dei tassi speciali di conversione per i trasferimenti di una parte della retribuzione a partire dal 1° gennaio 1999 è quindi inevitabile» (v., sopra, punto 13). Nella sua nota 28 maggio 1998 ai rappresentanti del personale, il dipartimento RU fa di nuovo valere che, a partire dal 1° gennaio 1999: «la Banca non potrà (...), per convertire le tabelle degli stipendi e delle pensioni, utilizzare tassi diversi da quelli stabiliti dai suoi azionisti» (v. sopra, punto 15).

93.
    Per contro, la soppressione del sistema dei tassi di conversione per i paesi non partecipanti all'Unione economico monetaria (in prosieguo: i «paesi pre IN») è stata presentata come fondata su una scelta politica della Banca. Infatti, secondo la Banca, l'introduzione dell'euro non rende impossibile il mantenimento del sistema per tali paesi. Sono preoccupazioni di parità di trattamento tra i dipendenti della BEI che stanno alla base della decisione di sopprimere il sistema anche per le monete dei paesi pre IN (v. sopra, punti 11 e 19). Inoltre la Banca ha ritenuto che «non si possono ”premiare” i cittadini di un paese che ha un atteggiamento negativo verso l'euro. Si tratta di una decisione politica» (resoconto della riunione 7 settembre 1998 del gruppo di lavoro ad hoc euro; allegato XXVI al ricorso).

94.
    Il Tribunale constata tuttavia che, anche per le monete dei paesi IN, il mantenimento del sistema dei tassi speciali di conversione rimaneva possibile dopo il 1° gennaio 1999. A tal fine va ricordato che il sistema in causa permetteva ai dipendenti della BEI di trasferire una parte della loro retribuzione in una valuta diversa dal franco belga o lussemburghese sulla base di un tasso di conversione speciale, pari al tasso di cambio fissato annualmente dal Consiglio, moltiplicato per il coefficiente correttore fissato dalle istituzioni comunitarie per il paese della valuta interessata. Orbene, il sistema dei coefficienti correttori previsto dall'art. 64 dello Statuto non è stato soppresso con il passaggio all'euro. Per mantenere il sistema dei tassi speciali di conversione per le monete dei paesi IN dopo il 1° gennaio 1999, sarebbe stato sufficiente che la Banca moltiplicasse i tassi di cambio fissati irrevocabilmente dal Consiglio al 1° gennaio 1999 per i coefficienti correttori dei paesi interessati.

95.
    Ne consegue che la soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione non era quindi una conseguenza ineluttabile dell'introduzione dell'euro.

96.
    Inoltre, considerata la finalità perseguita dal sistema dei tassi speciali di conversione, la Banca non ha potuto ragionevolmente ritenere che l'introduzione dell'euro rendesse inevitabile la soppressione di tale sistema.

97.
    Si deve ricordare, a tal riguardo, che tramite la modificazione del sistema dei tassi di conversione nel 1995, la Banca ha voluto «adeguare i criteri di attribuzione dei tassi speciali presso la BEI a quelli vigenti nelle istituzioni comunitarie e (...) tener conto delle nuove modalità recentemente applicate dalle stesse istituzioni comunitarie». La modifica era destinata a «ridefinire ed a chiarire il concetto di tassi speciali ed a ricondurre i medesimi alla loro finalità iniziale» che era quella di «salvaguardare il potere di acquisto dei dipendenti della Banca al di fuori del Lussemburgo» (comunicazione al personale 24 marzo 1995, v. sopra, punto 7).

98.
    Orbene, come sottolinea il dipartimento RU nella lettera 16 dicembre 1998 ai ricorrenti e ad altri dipendenti della Banca, «la moneta unica (...) non eliminerà le differenze di costo relativo della vita nella zona [dell'] UEM. Tali differenze continueranno ad esistere sia nell'UEM che nell'intera UE» (allegato XXXII delricorso) (7). Inoltre, come peraltro fanno notare i ricorrenti, l'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il quale consente, a certe condizioni, ai dipendenti delle istituzioni di trasferire una parte delle loro retribuzioni in una valuta diversa da quella del paese ove esercitano le loro funzioni, applicando il coefficiente correttore del paese della valuta prescelta (sentenza del Tribunale 2 luglio 1998, causa T-236/97, Ouzounoff Popoff/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-311 e II-905, punto 34), e che ha costituito il modello ispiratore del sistema dei tassi speciali di conversione applicabile ai dipendenti della BEI (v. sopra, punti 2, 3 e 7), non ha subito modifiche dopo il passaggio all'euro.

99.
    Si deve ancora rilevare che il fatto che la Banca abbia previsto per i suoi dipendenti in pensione la soppressione graduale, dopo il 1° gennaio 1999, del sistema dei tassi speciali di conversione dimostra che essa sapeva che il vantaggio finanziario poteva essere mantenuto anche dopo il 1° gennaio 1999, almeno temporaneamente. Infatti, dalla lettera 31 agosto 1998, indirizzata ai dipendenti in pensione della Banca (allegato XXII al ricorso), risulta quanto segue: «I tassi speciali applicati [alle] pension[i] saranno congelati al livello attuale (vale a dire ai tassi fissati al 1° gennaio 1999) (8)» e «il loro effetto sarà diminuito annualmente di un quarto a partire dal 1° gennaio 1999, in modo che essi saranno completamente eliminati al 31 dicembre 2001» (9). Se, come sostiene la Banca, l'introduzione dell'euro avesse reso impossibile l'applicazione del sistema dei tassi speciali di conversione, non si sarebbe potuto prevedere alcun periodo transitorio che precedesse la soppressione del vantaggio finanziario per i dipendenti in pensione.

100.
    Orbene, nell'ambito delle consultazioni che si sono svolte a partire dal marzo 1998, i rappresentanti del personale hanno immediatamente sottolineato, dopo aver ricevuto la prima nota del dipartimento RU 17 marzo 1998, relativa alla soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione (RH/Adm/98-0556/ZZ), che la premessa della Banca era errata. Nella loro nota 3 aprile 1998 essi hanno così spiegato: «L'applicazione dei tassi speciali di conversione risulta dalla presa in considerazione dei coefficienti correttori utilizzati dalla Commissione. Questi ultimi non scompariranno il 1° gennaio 1999». Essi hanno rilevato che, «evidentemente, il passaggio all'euro non giustifica da solo l'abbandono dei coefficienti correttori».

101.
    Tuttavia, in risposta alla nota 3 aprile 1998, il dipartimento RU, nella nota 6 maggio 1998, ha ricordato l'inevitabilità della soppressione dei tassi di conversione a motivo del passaggio all'euro (v. sopra, punto 13).

102.
    I rappresentanti del personale hanno risposto con nota 13 maggio 1998 constatando che «l'atteggiamento [del dipartimento] RU si tradu[ceva] in un'interruzione del dialogo». Essi si dichiaravano tuttavia «disposti a proseguire al più presto vere trattative» (v. sopra, punto 14). Non si è tuttavia svolta alcun'altra consultazione dei rappresentanti del personale prima dell'adozione della decisione 11 giugno 1998.

103.
    Da quanto precede risulta che la Banca, presentando nel corso del procedimento che ha portato all'adozione della decisione 11 giugno 1998 la soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione al 1° gennaio 1999 per le monete dei paesi IN come conseguenza inevitabile del passaggio all'euro, e mantenendo tale punto di vista fino all'adozione della decisione 11 giugno 1998, pur sapendo che la sua premessa era sbagliata (v. sopra, punto 99), non ha consultato in buona fede i rappresentanti del personale riguardo alla soppressione del vantaggio finanziario in discussione. Questo riguarda la soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione sia per le monete dei paesi IN che per quelle dei paesi pre IN. La soppressione del sistema per queste ultime monete era stata infatti presentata come necessaria al fine di evitare una disparità di trattamento tra i dipendenti della Banca dopo la soppressione che si asseriva ineluttabile, a motivo del passaggio all'euro, del sistema dei tassi speciali di conversione per le monete dei paesi IN.

104.
    In tal modo la consultazione dei rappresentanti del personale effettuata dalla Banca non era tale da poter esercitare un'influenza sul contenuto della decisione presa dal comitato di direzione l'11 giugno 1998 (v., analogamente, sentenze citate sopra al punto 90).

105.
    Ciò posto, e senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, nella fattispecie, la consultazione, iniziata nel marzo 1998, sia stata svolta in tempo utile considerato il fatto che il 17 febbraio 1998 il comitato di direzione aveva già dato un accordo di massima alla proposta di soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione a partire dal 1° gennaio 1999 (v., sopra, punto 9), si deve concludere che la Banca ha violato il principio generale di diritto del lavoro, espresso dall'art. 24 della convenzione, non essendosi mai consultata, in buona fede, con i rappresentanti del personale prima di adottare la decisione 11 giugno 1998.

106.
    Di conseguenza, la decisione 11 giugno 1998, recante abolizione del sistema dei tassi speciali di conversione, è illegittima.

107.
    Si deve ancora constatare che i ricorrenti, contrariamente ai dipendenti della BEI che non hanno contestato le loro buste paga del gennaio 1999, non hanno mai dato il loro consenso alla soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione. Ciò posto, l'illegittimità della decisione 11 giugno 1998 che deriva dalla mancata consultazione in buona fede dei rappresentanti del personale riguardo alla soppressione del sistema dei tassi speciali di conversione non è stata superata, per quanto riguarda i ricorrenti, dal successivo tacito assenso dei rappresentati.

108.
    Dato che si è applicata una decisione illegittima al momento della determinazione delle buste paga dei ricorrenti del gennaio 1999, le stesse vanno annullate senza che sia necessario statuire sugli altri motivi ed argomenti sollevati dai ricorrenti.

109.
    In forza dell'art. 233 CE spetta alla Banca prendere i provvedimenti necessari per ottemperare alla presente sentenza. Tuttavia, poiché le buste paga dei ricorrentidel gennaio 1999 vanno annullate in quanto vi si applica un atto di portata generale illegittimo, ossia la decisione 11 giugno 1998, la Banca, in sede di decisione sulle misure da adottare ai sensi dell'art. 233 CE, avrà l'obbligo di tener in considerazione anche l'illegittimità delle buste paga dei ricorrenti dei mesi successivi al gennaio 1999 in quanto vi si applichi la stessa decisione illegittima.

Sulle spese

110.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Banca è rimasta sostanzialmente soccombente e i ricorrenti hanno concluso in tal senso, essa va condannata alle spese.

111.
    Per quanto riguarda la domanda dei ricorrenti volta alla condanna della Banca al rimborso delle spese afferenti al procedimento amministrativo, essa va respinta. Infatti, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, «sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa». Con «causa», tale disposizione considera solo il procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precontenziosa. Ciò risulta, segnatamente, dall'art. 90 del regolamento di procedura che richiama il «procedimento dinanzi al Tribunale» (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta, punto 5134). Ad ogni buon fine, se tale domanda andasse considerata come una domanda di risarcimento danni, essa andrebbe dichiarata irricevibile, in quanto non conforme ai requisiti stabiliti dagli artt. 19 dello Statuto della Corte e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (sentenza TEAM/Commissione, citato sopra al punto 70, punto 27).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le buste paga dei ricorrenti del mese di gennaio 1999 sono annullate in quanto il sistema dei tassi speciali di conversione non vi ha trovato applicazione.

2)    Per il resto, il ricorso è irricevibile.

3)    La Banca europea per gli investimenti è condannata alle spese.

Azizi
Lenaerts
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 marzo 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.


2:     Consultation

    

    The College of Staff Representatives shall contribute to the formulation of personnel policy. It shall draw up proposals, on its own initiative, and shall examine any proposal drawn up by the Administration for submission to the Management Committee in the areas listed in Annex I hereto.

    The SRs [staff respresentatives] and the Administration shall set up Working Parties with a view to studying proposals for submission to the Management Committee.

    The Staff Representatives shall state their position in the form of a reasoned opinion appended to each proposal submitted to the Management Committee in these areas.»


3:     «general principles of labour law common to the Member States of the European Union».


4:     «[the] unilateral decision, however, has to be taken in bona fide and has to be fair and just» which «means that, when taking the decision (...) sufficient notice must be given so that timely (...) consultation of the representatives of the employees can take place (...)».


5:     «timely».


6:     «bona fide».


7:     «the single currency (...) will not eliminate differences in the relative costs of living inside the EMU area. Such differences will continue to prevail within the EMU as well as within the EU as a whole».


8:     «this means that the special rates applied to [the] pension[s] will be frozen at their current level (i.e. the rates fixed on 1.7.1997)».


9:     «their effect will be decreased by one quarter per year as from 1 January 1999, so that they will be phased out by 31 December 2001».