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Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 - Spirlea e Spirlea / Commissione

(Causa T-669/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Darius Nicolai Spirlea (Cappezzano Piamore, Italia) e Mihaela Spirlea (Cappezzano Piamore) (rappresentanti: avv.ti V. Foerster e T. Pahl)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ammettere il presente ricorso ex articolo 263 TFUE;

dichiarare il ricorso ricevibile;

dichiarare il ricorso fondato e, pertanto, dichiarare che la Commissione è incorsa in gravi irregolarità procedurali e in altre violazioni del diritto di natura sostanziale;

su tali basi, annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione del 9 novembre 2011 (SG.B.5/MKu/rc-Ares[2011]);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancata osservanza dell'ordine di esame previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 

Con tale motivo, i ricorrenti deducono che la convenuta ha violato l'obbligo di esame ad essa incombente in forza dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 e l'ordine di esame previsto tassativamente dal citato regolamento.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità delle armi

In tale contesto, i ricorrenti sostengono che lo Stato membro interessato è stato informato in merito al contenuto della motivazione addotta dai ricorrenti per l'accesso al documento richiesto, mentre la decisione impugnata contiene soltanto dichiarazioni sommarie riguardo al contenuto della risposta delle autorità tedesche.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti al contraddittorio

A tal riguardo, i ricorrenti deducono che la convenuta ha sottaciuto loro il contenuto della risposta delle autorità tedesche e che essi non hanno potuto esprimersi in merito alla legittimità dell'opposizione dello Stato membro alla luce delle fattispecie derogatorie a tal fine necessarie di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha respinto la seconda fattispecie derogatoria

Ad avviso dei ricorrenti, la convenuta ha violato l'obbligo ad essa incombente di respingere la seconda fattispecie derogatoria di cui si sono avvalse le autorità tedesche (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001).

Quinto motivo, vertente sulla mancata identificazione del documento oggetto della domanda di accesso dei ricorrenti

Secondo i ricorrenti, la convenuta ha violato l'obbligo ad essa incombente di indicare con precisione, quanto al contenuto e con riferimento all'autore, il documento cui è stato negato l'accesso.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio nel corso della procedura di consultazione

In tale contesto, i ricorrenti affermano che il fatto che la convenuta abbia trascurato di mettere a loro disposizione la richiesta di consultazione alle autorità tedesche contrasta con il secondo considerando del regolamento n. 1049/2001. Essi censurano inoltre il fatto che non sia stata messa a loro disposizione la risposta delle autorità tedesche.

Settimo motivo, vertente sull'illegittima applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001

Con tale motivo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 alle "autorità tedesche" ed è inoltre incorsa in errori manifesti di valutazione nell'esaminare e nel motivare la fattispecie prevista dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001.

Ottavo motivo, vertente sul mancato esame concreto con riferimento all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001

Si afferma a questo riguardo che la Commissione ha trascurato il diritto di accesso parziale ai documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto avrebbe fatto rientrare sic et simpliciter il documento nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento.

Nono motivo, vertente sulla prevalenza dell'interesse pubblico alla divulgazione (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001)

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).