Language of document : ECLI:EU:T:2014:814

Causa T‑669/11

Darius Nicolai Spirlea

e

Mihaela Spirlea

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento proveniente dalla Germania nell’ambito di una procedura EU Pilot – Articolo 4, paragrafi 4 e 5 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Diniego di accesso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di procedere ad un esame concreto e individuale – Accesso parziale – Interesse pubblico prevalente»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 settembre 2014

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Obbligo per l’istituzione di non divulgarli senza previo accordo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 5)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3 e 5)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Implicazioni procedurali – Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso a carico dello Stato membro e dell’istituzione dell’Unione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Nozione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 5)

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3 e 5)

6.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Onere della prova

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

7.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Esercizio di un’azione per responsabilità extracontrattuale – Esclusione – Natura privata di un siffatto interesse

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

8.      Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso

(Art. 263 TFUE)

9.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

10.    Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo sollevato per la prima volta in fase di replica – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 46, 47)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49‑51, 60, 61)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52‑55, 83)

4.      L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, riguarda tutti i documenti provenienti dagli Stati membri, che questi ultimi trasmettono a un’istituzione, indipendentemente da quale ne sia l’autore all’interno di detti Stati conformemente alla ripartizione nazionale delle competenze.

(v. punto 67)

5.      L’obbligo di effettuare un esame concreto e individuale che deriva dal principio di trasparenza non è applicabile quando la domanda di accesso riguarda un documento proveniente da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Infatti, nell’ambito del processo di adozione di una decisione di diniego di accesso, l’istituzione cui sia stata presentata una domanda di accesso a un documento deve semplicemente assicurarsi, da un lato, che lo Stato membro interessato abbia fondato la sua opposizione sulle eccezioni sostanziali di cui all’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1049/2001 e, dall’altro, che abbia debitamente motivato la sua posizione al riguardo.

(v. punti 81, 82)

6.      Nel caso dell’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile prevista all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sebbene, nell’applicazione di tale eccezione, l’onere della prova spetti all’istituzione che la fa valere, nel caso, invece, dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, di detto regolamento, spetta a coloro che eccepiscono un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’ultima parte di frase di tale disposizione, dimostrarne l’esistenza.

Inoltre, spetta a colui che fa valere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento invocare concretamente le circostanze che giustificano la divulgazione dei documenti in questione. A tal riguardo, l’esposizione di considerazioni di ordine puramente generale non può essere sufficiente a dimostrare che un interesse pubblico superiore prevale sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione dei documenti ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase. Del pari, l’interesse pubblico prevalente che può giustificare la divulgazione di un documento non deve necessariamente essere distinto dai principi soggiacenti a detto regolamento.

(v. punti 91‑93, 97)

7.      L’interesse vertente sulla possibilità di ottenere documenti probatori a sostegno di un’azione per responsabilità dinanzi a un giudice nazionale non può essere considerato quale «interesse pubblico prevalente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ma deve essere considerato quale interesse privato.

(v. punto 99)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 102)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 109, 110)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punto 112)