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Ricorso proposto l'8 aprile 2011 - EyeSense / UAMI - Osypka Medical (ISENSE)

(Causa T-207/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: EyeSense AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Osypka Medical GmbH (Berlino, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 febbraio 2011 (procedimento R 1098/2010-4);

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Osypka Medical.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "ISENSE" per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 42 - domanda n. 7 165 327.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale "EyeSense" per prodotti e servizi delle classi 10 e 42.

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è respinta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).