Language of document : ECLI:EU:C:2021:55

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

21 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Pensionamento anticipato volontario – Pensione anticipata – Ammissibilità – Importo della pensione da percepire che deve essere almeno pari all’importo minimo legale – Percentuale dei lavoratori di ciascun sesso esclusi dal beneficio di una pensione anticipata – Giustificazione di un eventuale svantaggio particolare per le lavoratrici – Obiettivi di politica sociale dello Stato membro interessato»

Nella causa C‑843/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna), con decisione del 12 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2019, nel procedimento

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

contro

BT,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Wahl, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), da A. Álvarez Moreno e G. Guadaño Segovia, in qualità di agenti;

–        per BT, da I. de Gispert Català, abogado;

–        per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da A. Pimenta, M. Carneiro, J. Marques e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da I. Galindo Martín e C. Valero, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) e BT relativamente al rifiuto dell’INSS di concedere a quest’ultima una pensione anticipata.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 79/7:

«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva dispone che essa si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro, segnatamente, il rischio «di vecchiaia».

5        L’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva prevede quanto segue:

«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

–        il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

–        l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

–        il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

6        L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23) è così formulato:

«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b)      discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

(...)».

 Diritto spagnolo

7        L’articolo 59 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), il cui testo consolidato è stato approvato dal Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015), nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «LGSS»), è intitolato «Integrazioni per pensioni inferiori alla pensione minima». Tale articolo, al suo paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Le persone titolari di pensioni contributive del sistema di previdenza sociale, che non percepiscano alcun reddito da lavoro, da capitale o da attività commerciali e da plusvalenze, conformemente a quanto previsto per tali redditi nell’ambito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, o quelle che percepiscono tali redditi senza che essi superino l’importo fissato ogni anno dalla Ley de Presupuestos Generales del Estado [legge generale del bilancio dello Stato] corrispondente, hanno il diritto di percepire le integrazioni necessarie per raggiungere l’importo minimo delle pensioni, a condizione che esse risiedano nel territorio spagnolo, nei termini previsti dalla legge».

8        L’articolo 208 della LGSS, intitolato «Pensionamento anticipato per volontà dell’interessato», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«L’accesso al pensionamento anticipato per volontà dell’interessato richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)      Aver compiuto un’età che sia inferiore di – non oltre – due anni all’età che in ciascun caso risulti applicabile ai sensi dell’articolo 205 paragrafo 1, lettera a), senza che sia possibile applicare, a tal fine, i coefficienti di riduzione di cui all’articolo 206.

b)      Dimostrare di aver maturato un periodo minimo di contribuzione effettiva di 35 anni, senza che si tenga conto, a tal fine, della parte proporzionale versata per le mensilità aggiuntive (...).

c)      Laddove sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti generali e specifici di tale tipologia di pensionamento, l’importo della pensione da ricevere deve essere superiore all’importo della pensione minima che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. In caso contrario, non sarà possibile accedere a siffatta tipologia di pensionamento anticipato».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        In quanto collaboratrice domestica, BT rientrava in un regime speciale di previdenza sociale spagnolo, riservato a tale categoria di lavoratori (in prosieguo: il «regime speciale»). BT versava contributi a tale regime durante un periodo di 14 054 giorni, ad eccezione di 166 giorni.

10      Il 12 dicembre 2016, BT ha chiesto all’INSS la concessione di un pensionamento anticipato, ai sensi dell’articolo 208 della LGSS, a partire dal 4 gennaio 2017, data in cui avrebbe raggiunto l’età di 63 anni.

11      Con decisione del 19 dicembre 2016, confermata dalla decisione adottata a seguito del reclamo di BT, l’INSS ha respinto detta domanda con la motivazione che BT non soddisfaceva la condizione di ammissibilità alla pensione anticipata prevista all’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), di detta legge, dal momento che l’importo della pensione che avrebbe percepito era inferiore all’importo minimo della pensione cui avrebbe avuto diritto, tenuto conto della sua situazione familiare, all’età di 65 anni.

12      Il Juzgado de lo Social n. 10 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 10 di Barcellona, Spagna) ha accolto il ricorso proposto da BT avverso tali decisioni. Tale giudice ha dichiarato che la suddetta disposizione della LGSS comportava una discriminazione indiretta nei confronti delle donne contraria alla direttiva 79/7, dal momento che queste ultime sono maggiormente presenti nel settore dei collaboratori domestici e che un lavoratore rientrante in tale settore, quand’anche avesse versato contributi al regime speciale per un periodo di 44 anni e mezzo, non avrebbe diritto a una pensione di importo tale da consentirgli di chiedere e di ottenere un pensionamento anticipato all’età di 63 anni.

13      L’INSS ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna). Quest’ultimo precisa che la base di calcolo dei contributi versati al regime speciale era inizialmente inferiore a quella dei contributi versati al regime generale di previdenza sociale spagnolo. Di conseguenza, anche le pensioni degli affiliati al regime speciale erano inferiori a quelle degli affiliati al regime generale. La base di calcolo dei contributi versati al regime speciale sarebbe stata tuttavia progressivamente allineata a quella dei contributi versati al regime generale, a partire dall’integrazione del primo regime nel secondo durante il 2012.

14      Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS si applica all’insieme dei lavoratori che rientrano nel regime generale di previdenza sociale. Escludendo dall’ammissibilità a una pensione anticipata gli affiliati che scelgono volontariamente il pensionamento anticipato, ma per i quali l’importo di una simile pensione non raggiungerebbe l’importo legale minimo di pensione cui avrebbero diritto all’età di 65 anni, tale disposizione eviterebbe che venga loro versata un’integrazione pensionistica, la quale sarebbe a carico del bilancio nazionale. Inoltre, tale disposizione sarebbe conforme agli obiettivi dell’Unione europea in materia di pensioni, consistenti nel raggiungere un equilibrio sostenibile tra durata della vita professionale e durata della pensione. A tal riguardo, sarebbe incompatibile con la tendenza consistente nell’aumentare l’età pensionabile e nel rafforzare gli incentivi a lavorare più a lungo, incoraggiata dall’Unione, la circostanza che un lavoratore possa anticipare volontariamente l’età pensionabile senza alcuna diminuzione dell’importo della sua pensione, grazie alla percezione di un’integrazione pensionistica. Il giudice del rinvio evidenzia, inoltre, che non è prevista una condizione come quella di cui a tale disposizione qualora il pensionamento anticipato sia legato a un motivo non imputabile al lavoratore, come una ristrutturazione aziendale, e rientri, di conseguenza, nell’ambito di applicazione dell’articolo 207 della LGSS.

15      Il giudice del rinvio menziona che, secondo le statistiche ufficiali, l’89% dei collaboratori domestici affiliati al regime speciale sono donne. Tuttavia, al fine di esaminare se l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), di tale legge comporti una discriminazione indiretta a danno delle lavoratrici, il suddetto giudice ritiene che occorra prendere in considerazione l’insieme degli affiliati al regime generale di previdenza sociale, i quali rientrano tutti nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Si tratterebbe quindi di tener conto in particolare, oltre agli affiliati al regime speciale, delle donne che, per altre ragioni, quali il matrimonio, la presenza di figli o il lavoro a tempo parziale, hanno versato contributi per un importo inferiore e per un periodo meno lungo.

16      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che dalle statistiche prodotte dal Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Ministero dell’Integrazione, della Previdenza sociale e delle Migrazioni, Spagna) risulta che una maggiore percentuale di donne che di uomini pensionati riceve un’integrazione pensionistica per raggiungere la pensione minima legale, il che tende a indicare che più donne che uomini sono svantaggiate dalla disposizione dell’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), di detta legge, la quale subordina l’ottenimento, da parte del lavoratore che sceglie volontariamente di anticipare il proprio pensionamento, di una pensione anticipata alla condizione di aver diritto alla pensione minima legale sulla base dei suoi contributi, senza il versamento di una siffatta integrazione pensionistica. Il giudice del rinvio mette in evidenza il fatto che, nel corso del 2018, 422 112 uomini percepivano un’integrazione pensionistica, il che rappresenta il 15,23% delle pensioni degli uomini, contro 468 822 donne, vale a dire il 31,45% delle pensioni delle donne.

17      In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso per l’accesso alle prestazioni di previdenza sociale e il calcolo di queste ultime, stabilito dall’articolo 4, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osterebbe a una normativa nazionale, come l’articolo 208, [paragrafo 1, lettera] c), della [LGSS], il quale richiede per tutti gli affiliati al regime generale che, per poter essere collocati in pensionamento anticipato volontario, la pensione da ricevere, calcolata conformemente al regime ordinario senza integrazione compensativa, sia almeno pari alla pensione minima, nei limiti in cui tale normativa, applicandosi a un numero molto più elevato di donne che di uomini, opera una discriminazione indiretta nei confronti delle donne affiliate al regime generale».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, in caso di pensionamento volontario e anticipato di un lavoratore affiliato al regime generale di previdenza sociale, subordina il suo diritto a una pensione anticipata alla condizione che l’importo di quest’ultima sia almeno pari all’importo minimo di pensione cui tale lavoratore avrebbe diritto all’età di 65 anni, nei limiti in cui detta normativa possa porre in una situazione di particolare svantaggio le lavoratrici rispetto ai lavoratori.

19      Occorre rilevare che l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS esige, ai fini dell’ammissibilità al pensionamento anticipato su domanda dell’interessato, che l’importo della pensione da percepire sia superiore all’importo minimo di pensione applicabile a tale interessato al compimento dell’età di 65 anni. Tale requisito si aggiunge alle altre condizioni di ammissibilità a una siffatta pensione anticipata, di cui alle lettere a) e b) di tale articolo 208, paragrafo 1, e consistenti, rispettivamente, nel fatto di aver compiuto un’età che sia inferiore di – non oltre – due anni all’età fissata dalla legge per accedere alla pensione e di aver maturato un periodo minimo di contribuzione effettiva di 35 anni.

20      Orbene, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il diritto dell’Unione, più in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), non osta, in linea di principio, a una disposizione di una normativa nazionale quale l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, in forza della quale una pensione anticipata viene rifiutata allorché l’importo al quale il richiedente avrebbe diritto a titolo di una simile pensione non raggiungerebbe l’importo minimo di pensione che riceverebbe all’età pensionabile prevista dalla legge (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, Bocero Torrico e Bode, C‑398/18 e C‑428/18, EU:C:2019:1050, punti da 25 a 27).

21      Tuttavia, occorre verificare se, nella controversia di cui al procedimento principale, tale scelta del legislatore sia conforme alla direttiva 79/7 (v., per analogia, sentenza del 14 aprile 2015, Cachaldora Fernández, C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 26).

22      A tal proposito, l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, di tale direttiva, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda, segnatamente, le condizioni d’accesso ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di vecchiaia [sentenze del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione), C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 32]. È pacifico che il regime pensionistico anticipato in questione nel procedimento principale rientra in tali regimi.

23      Si deve constatare, anzitutto, che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non comporta una discriminazione direttamente fondata sul sesso, dal momento che essa si applica indistintamente ai lavoratori e alle lavoratrici.

24      Per quanto attiene alla questione di stabilire se una siffatta normativa comporti una discriminazione indiretta, si deve rammentare che, nell’ambito della direttiva 79/7, tale nozione deve essere intesa allo stesso modo che nel contesto della direttiva 2006/54 (sentenza dell’8 maggio 2019, Villar Láiz, C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima direttiva emerge che costituisce una discriminazione indirettamente fondata sul sesso la situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

25      L’esistenza di un siffatto particolare svantaggio potrebbe essere dimostrata, segnatamente, se fosse provato che una normativa come quella di cui al procedimento principale colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell’altro sesso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale (v., segnatamente, sentenza dell’8 maggio 2019, Villar Láiz, C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudice nazionale disponga di dati statistici, la Corte ha affermato, da un lato, che spetta a quest’ultimo prendere in considerazione l’insieme dei lavoratori assoggettati alla normativa nazionale da cui ha origine la disparità di trattamento e, dall’altro, che il miglior metodo di comparazione consiste nel comparare le proporzioni rispettive dei lavoratori che sono e che non sono colpiti dall’asserita disparità di trattamento nell’ambito della mano d’opera femminile rientrante nel campo di applicazione di tale normativa e le medesime proporzioni nell’ambito della mano d’opera maschile ivi rientrante [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].

27      A tal proposito, spetta al giudice nazionale valutare in qual misura i dati statistici prodotti dinanzi ad esso siano affidabili e se possano essere presi in considerazione, vale a dire se, in particolare, non riflettano fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e se siano sufficientemente significativi [sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 51 e giurisprudenza ivi citata].

28      Nel caso di specie, in primo luogo, come suggerito dal giudice del rinvio, occorre prendere in considerazione non solo gli affiliati al regime speciale, ma anche l’insieme dei lavoratori soggetti al regime generale di previdenza sociale spagnolo, in seno al quale detti affiliati al regime speciale sono integrati. La normativa di cui trattasi nel procedimento principale si applica, infatti, a tutti gli affiliati a detto regime generale.

29      In secondo luogo, come parimenti rilevato dal giudice del rinvio, la percentuale degli affiliati al regime generale di previdenza sociale svantaggiata dall’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS può essere identificata in modo affidabile prendendo in considerazione il numero dei pensionati che percepiscono un’integrazione pensionistica per raggiungere l’importo della pensione minima legale rispetto al numero totale dei pensionati soggetti a tale regime. Infatti, sono proprio le persone che percepiscono un’integrazione pensionistica che si sarebbero viste respingere una domanda di pensione anticipata in forza di detta disposizione, in quanto l’importo della pensione da percepire al momento della presentazione di una siffatta domanda sarebbe stato inferiore alla suddetta pensione minima legale. Per contro, la presa in considerazione delle sole persone le cui domande di pensionamento anticipato siano state effettivamente respinte in applicazione dell’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), di tale legge – così come suggeriscono l’INSS e il governo spagnolo nelle loro osservazioni scritte – non sarebbe necessariamente indicativa del numero di persone interessate da tale disposizione, in quanto non è escluso che un buon numero di queste ultime non abbia presentato una simile domanda.

30      Tuttavia, in terzo luogo, al fine di determinare se, nel caso di specie, l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS comporti, di per sé, una discriminazione indiretta contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, occorre prendere in considerazione le persone che si sarebbero viste rifiutare una pensione anticipata unicamente in applicazione di tale articolo 208, paragrafo 1, lettera c), senza tener conto di quelle che non soddisfano, oltre alla condizione prevista da tale disposizione, le condizioni di accesso a una simile pensione che vertono sull’età o sul periodo contributivo, di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 208, paragrafo 1. Pertanto, come menzionato dall’INSS e dal governo spagnolo nelle loro osservazioni scritte, l’esistenza o meno di una simile discriminazione indiretta può essere rivelata dalla presa in considerazione, nel corso di uno stesso anno, del numero di nuovi pensionati che soddisfano la condizione di cui all’articolo 208, paragrafo 1, lettera b), della LGSS, ossia aver versato contributi per più di 35 anni, e che percepiscono un’integrazione pensionistica, rispetto al numero totale di nuovi pensionati nel corso del medesimo anno.

31      Dalle considerazioni che precedono risulta che, per quanto riguarda il procedimento principale, se le statistiche presentate dinanzi al giudice del rinvio dovessero mettere in evidenza il fatto che, tra i nuovi pensionati di sesso femminile soggetti al regime generale di previdenza sociale, la parte di coloro che hanno versato contributi per più di 35 anni e che percepiscono un’integrazione pensionistica è considerevolmente più elevata di quella constatata tra i nuovi pensionati di sesso maschile soggetti a questo stesso regime, si dovrebbe ritenere che l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, comporti una discriminazione indiretta fondata sul sesso, contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 97/7, a meno che non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Villar Láiz, C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 47).

32      La normativa di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe infatti giustificata, in particolare, nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse essere indotto a constatare che essa risponde a un obiettivo legittimo di politica sociale, è idonea a conseguire tale obiettivo ed è necessaria a tal fine, fermo restando che essa può essere considerata idonea a garantire l’obiettivo invocato solo se soddisfa realmente l’intento di raggiungerlo e se è attuata in maniera coerente e sistematica [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

33      Inoltre, occorre ricordare che, nello scegliere i provvedimenti atti a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e occupazionale, gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità [sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

34      Nel caso di specie, il giudice del rinvio menziona che il legislatore spagnolo ha adottato l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS in considerazione del diritto spagnolo in forza del quale nessuno deve ricevere una pensione inferiore alla pensione minima fissata ogni anno, considerata un minimo vitale, il che comporta, in taluni casi, il versamento di un’integrazione pensionistica conformemente all’articolo 59 di detta legge. Orbene, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale comporterebbe che un certo numero di lavoratori che intendono volontariamente anticipare il loro pensionamento e beneficiare, a tale titolo, di una pensione anticipata si vedrebbero rifiutare quest’ultima per il motivo che il suo importo sarebbe inferiore a quello della pensione minima, il che consentirebbe, in forza del diritto nazionale applicabile, al lavoratore interessato di ottenere un’integrazione pensionistica.

35      A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che la Corte ha dichiarato, da un lato, che l’assegnazione di un reddito pari al minimo sociale è parte integrante della politica sociale degli Stati membri, e, dall’altro, che il versamento di un’integrazione compensativa che mira ad assicurare un minimo vitale al suo beneficiario in caso di pensione insufficiente costituisce un obiettivo legittimo di politica sociale che è estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Brachner, C‑123/10, EU:C:2011:675, punti da 89 a 91 e giurisprudenza ivi citata).

36      Per quanto riguarda la giustificazione della normativa nazionale di cui al procedimento principale, l’INSS e il governo spagnolo fanno valere, nelle loro osservazioni scritte, che, escludendo dall’accesso a una pensione anticipata le persone che scelgono di anticipare il loro pensionamento ma che, tenuto conto dell’importo di tale pensione, avrebbero diritto a un’integrazione pensionistica a carico dello Stato, l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS mira a mantenere la sostenibilità del sistema di previdenza sociale spagnolo e a raggiungere un equilibrio sostenibile tra durata della vita professionale e durata della pensione, atteso che l’accesso senza limitazioni a una pensione anticipata avrebbe conseguenze gravi sul finanziamento di tale sistema.

37      In tale contesto, sia dalla decisione di rinvio che dalle osservazioni scritte dell’INSS e del governo spagnolo risulta che i suddetti obiettivi della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sono conformi a quelli dell’Unione, evocati nel Libro verde della Commissione, del 7 luglio 2010, intitolato «Verso sistemi pensionistici adeguati, vitali e sicuri in Europa» [COM(2010) 365 definitivo] nonché nel Libro bianco di tal istituzione, del 16 febbraio 2012, intitolato «Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» [COM(2012) 55 final], consistenti nel raggiungere un equilibrio sostenibile tra durata della vita professionale e durata della pensione in considerazione, segnatamente, dell’evoluzione della speranza di vita, al fine di assicurare l’adeguatezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici.

38      Orbene, la Corte ha già dichiarato che se è vero che considerazioni di bilancio non possono giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi, gli obiettivi consistenti nell’assicurare il finanziamento sostenibile delle prestazioni pensionistiche possono, per contro, essere considerati, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri, obiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente), C‑223/19, EU:C:2020:753, punti 60 e 61].

39      Ne consegue che gli obiettivi invocati dall’INSS e dal governo spagnolo sono, in linea di principio, idonei a giustificare un’eventuale differenza di trattamento a sfavore delle lavoratrici che risulterebbe indirettamente dall’applicazione dell’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS.

40      Una simile normativa nazionale risulta idonea a realizzare i suddetti obiettivi. Infatti, l’esclusione dall’accesso a una pensione anticipata delle persone che, su base volontaria, intendano andare in pensione anticipatamente, ma l’importo della cui pensione darebbe diritto a un’integrazione pensionistica, mira a preservare le finanze del regime previdenziale spagnolo e tende ad allungare la vita professionale di tali persone. Come risulta dalla decisione di rinvio, in mancanza di una siffatta esclusione, il diritto degli interessati di percepire una pensione anticipata accompagnata da un’integrazione pensionistica avrebbe effetti pregiudizievoli sull’attuazione degli obiettivi summenzionati, in quanto consentirebbe, in particolare, a tali persone di lavorare per meno tempo, andando in pensione anticipatamente, senza che queste ultime debbano per questo subire una diminuzione dell’importo della loro futura pensione.

41      Inoltre, si deve considerare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è attuata in modo coerente e sistematico, dal momento che si applica ad ogni lavoratore affiliato al regime generale spagnolo di previdenza sociale.

42      Risulta altresì che tale normativa nazionale non comporta misure che vadano al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Infatti, una simile normativa vieta l’accesso a una pensione solo alle persone che, su base volontaria, intendano andare in pensione anticipatamente, ma l’importo della cui pensione implicherebbe oneri a carico del regime previdenziale nazionale in quanto darebbe luogo al versamento, a loro favore, di un’integrazione pensionistica. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che una siffatta esclusione può applicarsi solo nell’ipotesi in cui il pensionamento anticipato del lavoratore intervenga a seguito di una scelta deliberata di quest’ultimo, e non per una causa che non può essergli imputabile, ad esempio in occasione di una ristrutturazione aziendale. Del resto, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il legislatore nazionale non avrebbe potuto adottare una scelta legislativa diversa, consistente in una deroga alla garanzia di ottenere un importo minimo di pensione nel caso di pensionamenti anticipati volontari, senza pregiudicare l’obiettivo di politica sociale perseguito da tale garanzia, come menzionato al punto 35 della presente sentenza.

43      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, in caso di pensionamento volontario e anticipato di un lavoratore affiliato al regime generale di previdenza sociale, subordina il suo diritto a una pensione anticipata alla condizione che l’importo di quest’ultima sia almeno pari all’importo minimo di pensione al quale tale lavoratore avrebbe diritto all’età di 65 anni, quand’anche tale normativa ponga in una posizione di particolare svantaggio le lavoratrici rispetto ai lavoratori, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare, purché tuttavia tale conseguenza sia giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale che sono estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, in caso di pensionamento volontario e anticipato di un lavoratore affiliato al regime generale di previdenza sociale, subordina il suo diritto a una pensione anticipata alla condizione che l’importo di quest’ultima sia almeno pari all’importo minimo di pensione al quale tale lavoratore avrebbe diritto all’età di 65 anni, quand’anche tale normativa ponga in una posizione di particolare svantaggio le lavoratrici rispetto ai lavoratori, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare, purché tuttavia tale conseguenza sia giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale che sono estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.