Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

15 giugno 2011

Causa F‑17/05 REV

José António de Brito Sequeira Carvalho

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Domanda di revocazione di una sentenza – Fatto nuovo – Insussistenza – Irricevibilità della domanda»

Oggetto:      Ricorso con il quale il sig. de Brito Sequeira Carvalho chiede la revocazione della sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, causa F‑17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione.

Decisione:      La domanda di revocazione è respinta in quanto irricevibile. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Procedura – Revocazione di una sentenza – Domanda riguardante una sentenza di primo grado sostituita da una sentenza pronunciata dal giudice dell’impugnazione – Irricevibilità

2.      Procedura – Revocazione di una sentenza – Motivi di ricorso – Motivo relativo all’irricevibilità dell’impugnazione proposta contro la sentenza oggetto della domanda di revocazione – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 44)

3.      Procedura – Revocazione di una sentenza – Motivi di ricorso – Conclusioni dirette all’annullamento di una decisione annullata in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 44)

4.      Procedura – Revocazione di una sentenza – Presupposti di ricevibilità della domanda – Requisiti di forma – Prova di un nesso tra i fatti invocati e i punti della sentenza contestata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 44; Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 35 e 119, n. 2)

1.      Una domanda di revocazione è irricevibile quando una sentenza pronunciata dal giudice dell’impugnazione si è sostituita alla sentenza di primo grado di cui viene chiesta la revocazione. Per giunta, qualora il richiedente la revocazione non contesti nella sua domanda la sentenza pronunciata su impugnazione e tale domanda sia tuttavia proposta successivamente alla data in cui la detta sentenza è stata pronunciata, siffatta domanda non può essere considerata come diretta ad ottenere la revocazione di tale sentenza e non può quindi dar luogo ad un rinvio della causa al Tribunale dell’Unione europea in applicazione dell’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

(v. punti 36, 37 e 39)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, causa F‑17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione

2.      Nell’ambito del procedimento di revocazione previsto dall’art. 44 dello Statuto della Corte di giustizia, non spetta al giudice che ha statuito su una controversia pronunciarsi sulla ricevibilità dell’impugnazione proposta contro la decisione da esso resa.

(v. punto 42)

3.      Il procedimento di revocazione di cui all’art. 44 dello Statuto della Corte di giustizia è diretto ad ottenere che il giudice adito sancisca una soluzione diversa da quella da esso apportata alla controversia. Di conseguenza, tale procedimento non può permettere al richiedente, qualora siano state accolte le sue conclusioni nella sentenza di cui è chiesta la revocazione, di ottenere una motivazione diversa da quella risultante nei punti della detta sentenza. Ne discende che un richiedente non può legittimamente chiedere l’annullamento di una decisione annullata in sede di impugnazione e scomparsa dall’ordinamento giuridico prima ancora della presentazione della domanda di revocazione.

(v. punto 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 2002, causa T‑77/99 REV, Ojha/Commissione (punto 12 e giurisprudenza ivi citata)

4.      È irricevibile la domanda di revocazione priva di coerenza e di precisione che non provi né un nesso sufficiente tra i fatti invocati e i punti sui quali la sentenza è impugnata, né un nesso tra i fatti e i documenti che si ritiene provino l’esistenza di tali fatti, presentati a sostegno della domanda di revocazione. Orbene, l’avvio di un procedimento di revocazione ai sensi dell’art. 44 dello Statuto della Corte di giustizia presuppone la scoperta di elementi di natura fattuale, anteriori alla pronuncia della sentenza, ma non noti alla parte richiedente prima della detta pronuncia.

Per giunta, risulta dall’art. 119, n. 2, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica che una domanda di revocazione deve indicare, in particolare, i mezzi di prova tendenti a dimostrare l’esistenza di fatti che legittimano la revocazione. Al riguardo spetta alla parte richiedente la revocazione l’onere di dimostrare che essa ha scoperto i fatti che, a suo parere, legittimano la revocazione della sentenza solo dopo la pronuncia di quest’ultima, e ciò quand’anche i detti fatti fossero intervenuti anteriormente a tale pronuncia.

(v. punti 50-51, 54-58)

Riferimento:

Corte: 2 aprile 2009, causa C‑255/06 P‑REV, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consiglio e Commissione (punto 22 e giurisprudenza ivi citata)