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Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns / Commissione

(Causa T-722/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e. V. (Mertingen, Germania) (rappresentanti: C. Bittner e N. Thies, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui:

dichiara, all’articolo 1, che in Germania, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sarebbero stati concessi aiuti di stato, riguardo alle verifiche della qualità del latte eseguite in Baviera, a favore delle imprese bavaresi interessate del settore del latte e che tali aiuti sarebbero incompatibili con il mercato interno dal 1° gennaio 2007;

ordina, agli articoli da 2 a 4, il recupero di tali aiuti dai beneficiari, unitamente agli interessi;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione C(2015) 6295 final della Commissione, del 18 settembre 2015, sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte nell'ambito della legge sul latte e le materie grasse.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 6, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 659/19991 .

La ricorrente afferma che la decisione impugnata si baserebbe su elementi di fatto e di diritto che non erano stati oggetto della decisione di avvio.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché le risorse provenienti dai contributi sono state qualificate come aiuti di Stato.

A parere della ricorrente, le risorse provenienti dai contributi non dovrebbero essere qualificate come statali, in quanto non sarebbero state sottoposte a un controllo permanente da parte dello Stato né sarebbero state a disposizione delle autorità nazionali. Queste ultime si sarebbero limitate a trasmettere i pagamenti realizzati dalle centrali del latte bavaresi all’organismo di controllo del latte incaricato di effettuare dette verifiche.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché il finanziamento delle verifiche della qualità del latte è qualificato come aiuto a favore delle centrali del latte bavaresi.

Con tale motivo si fa valere che, per quanto concerne i costi delle verifiche della qualità del latte, non si tratterebbe di oneri che devono normalmente sopportare le centrali del latte bavaresi. Le verifiche sarebbero state effettuate nell’interesse pubblico. Inoltre, gli asseriti vantaggi a favore delle centrali del latte sarebbero stati compensati da oneri sotto forma di obbligo contributivo.

Quarto motivo: (in subordine): violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE

La ricorrente sostiene che, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006, la convenuta avrebbe considerato compatibili con il mercato interno le risorse controverse. Da allora, queste ultime non sarebbero state modificate. Tali circostanze indicano che il potere discrezionale della convenuta era ridotto, nel senso che essa avrebbe dovuto considerare compatibili con il mercato interno le risorse controverse concesse a partire dal 1° gennaio 2007.

Quinto motivo: (in subordine): violazione dell’articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE, in quanto il finanziamento delle verifiche della qualità del latte è qualificato come aiuto nuovo e pertanto è soggetto a obbligo di notifica.

Sesto motivo (in subordine): violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

Infine, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dichiarato, riguardo al periodo compreso tra il 2000 e il 2006, che il finanziamento delle verifiche della qualità del latte era compatibile con il mercato interno. Inoltre, nel febbraio del 2012, essa avrebbe qualificato come aiuto esistente il finanziamento delle verifiche della qualità del latte. In tal modo avrebbe ingenerato il legittimo affidamento che, comunque, non sarebbe stato ordinato alcun recupero degli asseriti aiuti.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).