SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
17 giugno 1998 (1)
«Accesso all'informazione Decisione del Consiglio 93/731/CE Rigetto di una
richiesta d'accesso a documenti del Consiglio Ricorso d'annullamento
Ricevibilità Titolo VI del Trattato sull'Unione europea Portata
dell'eccezione relativa alla protezione della sicurezza pubblica Segretezza delle
deliberazioni del Consiglio Motivazione Divulgazione del controricorso sulla
rete Internet Sviamento di procedura»
Nella causa T-174/95,
Svenska Journalistförbundet, associazione di diritto svedese, con sede in Stoccolma,
con gli avv.ti Onno W. Brouwer, del foro di Amsterdam, e Frédéric P. Louis, del
foro di Bruxelles, assistiti dalla signora Deirdre Curtin, docente presso l'università
di Utrecht, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch
e Wolter, 11, rue Goethe,
sostenuta da
Regno di Svezia, rappresentato dalla signora Lotty Nordling, direttore generale del
servizio giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
Regno di Danimarca, rappresentato dai signori Peter Biering, caposervizio presso
il ministero degli Affari esteri, e Laurids Mikaelsen, ambasciatore, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Danimarca, 4,
boulevard Royal,
e
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori Marc Fiestra e Johanes Steven van
den Oosterkamp, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso l'ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M Spoo,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Giorgio Maganza e Diego
Canga Fano, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione
affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad
Adenauer,
sostenuto da
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore
presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor
Denys Wibaux, segretario degli affari esteri presso il medesimo ministero, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B,
boulevard Joseph II,
e
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John
Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard
Roosevelt,
avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 6
luglio 1995, che nega alla ricorrente l'accesso a taluni documenti relativi all'Ufficio
europeo di polizia (Europol), richiesti alla luce della decisione del Consiglio 20
dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del
Consiglio (GU L 340, pag. 43),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quarta Sezione ampliata),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh, J. Azizi, J.D. Cooke e M.
Jaeger, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17
settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito giuridico
- 1.
- Nell'atto finale del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «Trattato UE»),
firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, gli Stati membri hanno inserito una
dichiarazione (n. 17) sul diritto di accesso all'informazione, avente il seguente
tenore:
«La conferenza ritiene che la trasparenza del processo decisionale rafforzi il
carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nei confronti
dell'amministrazione. La conferenza raccomanda pertanto che la Commissione
presenti al Consiglio, entro il 1993, una relazione su misure intese ad accrescere
l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni».
- 2.
- L'8 giugno 1993, la Commissione ha pubblicato la comunicazione 93/C 156/05,
relativa all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni (GU C 156, pag. 5),
presentata il 5 maggio 1993 al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico
e sociale. Il 17 giugno 1993, essa ha pubblicato la comunicazione 93/C 166/04,
relativa alla trasparenza nella Comunità (GU C 166, pag. 4), anch'essa presentata
il 2 giugno 1993 al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale.
- 3.
- Il 6 dicembre 1993 il Consiglio e la Commissione hanno approvato un codice di
condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della
Commissione (GU L 340, pag. 41, in prosieguo: il «codice di condotta») e si sono
entrambi impegnati ad adottare le misure necessarie per l'attuazione dei principi
enunciati dal codice di condotta anteriormente al 1° gennaio 1994.
- 4.
- Per garantire l'attuazione di questo impegno, il 20 dicembre 1993 il Consiglio ha
adottato la decisione 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del
Consiglio (GU L 340, pag. 43, in prosieguo: la «decisione 93/731»), allo scopo di
dare applicazione ai principi stabiliti dal codice di condotta. Esso ha adottato
questa decisione sul fondamento dell'art. 151, n. 3, del Trattato CE, ai sensi del
quale «il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno».
- 5.
- L'art. 1 della decisione 93/731 prevede che:
«1. Il pubblico ha accesso ai documenti del Consiglio alle condizioni previste dalla
presente decisione.
2. Per documento del Consiglio si intende ogni scritto contenente dati esistenti, in
possesso di detta istituzione, indipendentemente dal suo supporto, salvo l'articolo
2, paragrafo 2».
- 6.
- L'art. 2, n. 2, prevede che le richieste concernenti documenti il cui autore non sia
il Consiglio devono essere rivolte direttamente all'autore dei documenti in oggetto.
- 7.
- L'art. 4, n. 1, dispone quanto segue:
«L'accesso ad un documento del Consiglio non può essere concesso quando la sua
divulgazione potrebbe nuocere alla tutela:
dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità
monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini);
dell'individuo e della vita privata;
del segreto commerciale ed industriale;
degli interessi finanziari della Comunità;
della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito una
delle informazioni contenute nel documento, ovvero prevista dalla
legislazione dello Stato membro che ha fornito una di tali informazioni».
- 8.
- L'art. 4, n. 2, prevede che «l'accesso ad un documento del Consiglio può essere
rifiutato per tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio».
- 9.
- Gli artt. 2, n. 1, 3, 5 e 6 descrivono in particolare la procedura da seguire per la
presentazione di richieste di accesso a documenti e la risposta del Consiglio alle
dette richieste.
- 10.
- L'art. 7 così dispone:
«1. I servizi competenti del segretariato generale informano per iscritto il
richiedente, entro un mese, del corso positivo riservato alla sua richiesta o
dell'intenzione di darvi risposta negativa. In quest'ultimo caso, l'interessato è altresì
informato dei motivi di tale intenzione e del fatto di disporre di un mese per
formulare una richiesta di conferma ai fini della revisione della posizione presa, in
mancanza della quale si presume che egli abbia rinunciato alla richiesta iniziale.
2. L'assenza di risposta a una richiesta entro il mese successivo alla presentazione
di quest'ultima equivale ad una decisione di rifiuto, salvo che il richiedente presenti
la richiesta di conferma entro il mese successivo.
3. La decisione di respingere una richiesta di conferma, che deve essere presa entro
il mese successivo alla presentazione di tale richiesta, è debitamente motivata. Essa
è comunicata quanto prima e per iscritto al richiedente, che è nel contempo
informato del contenuto degli articoli 138 E e 173 del trattato che istituisce la
Comunità europea, concernenti, rispettivamente, le condizioni alle quali le persone
fisiche possono rivolgersi al mediatore ed il controllo della legittimità degli atti del
Consiglio da parte della Corte di giustizia.
4. L'assenza di risposta entro il mese successivo alla presentazione della richiesta
di conferma equivale ad una decisione di rifiuto».
Fatti all'origine del ricorso
- 11.
- Dopo l'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio
1995, la ricorrente ha deciso di indagare sulle modalità di attuazione, da parte delle
autorità svedesi, del diritto dei cittadini svedesi di accesso alle informazioni relative
ai documenti collegati all'attività dell'Unione europea. Essa si è messa a tal fine in
contatto con 46 autorità svedesi, fra cui il ministero della giustizia svedese e la
direzione nazionale della polizia (Rikspolisstyrelsen). Essa ha chiesto loro l'accesso
a un certo numero di documenti del Consiglio relativi all'istituzione dell'Ufficio
europeo di polizia (in prosieguo: l'«Europol»), 8 dei quali in possesso della
direzione nazionale della polizia e 12 del ministero della Giustizia. In risposta, la
ricorrente ha ottenuto l'accesso a 18 dei 20 documenti richiesti. L'accesso a due
documenti le è stato negato dal ministero della Giustizia, a causa del loro
collegamento con la posizione assunta durante i negoziati, rispettivamente, dai
governi olandese e tedesco. Inoltre, alcuni brani dei documenti cui era stato dato
accesso erano stati cancellati. Per taluni documenti, era difficile capire se alcuni
brani fossero stati eliminati o meno.
- 12.
- Il 2 maggio 1995 la ricorrente ha chiesto parimenti al Consiglio l'accesso agli stessi
20 documenti.
- 13.
- Con lettera datata 1° giugno 1995, il segretariato generale del Consiglio ha accolto
la richiesta di accesso soltanto per 2 documenti, contenenti comunicazioni sulle
priorità di una futura presidenza francese del Consiglio in materia di asilo e
d'immigrazione e in materia di giustizia. Esso ha negato l'accesso agli altri 18
documenti, in quanto «i documenti 1-15 e 18-20 [dovevano] ritenersi riservati in
applicazione del principio di riservatezza enunciato dall'art. 4, n. 1, della decisione
[93/731]».
- 14.
- L'8 giugno 1995 la ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di conferma,
mirante al riesame della decisione di diniego d'accesso.
- 15.
- Il servizio competente del segretariato generale, d'intesa con il servizio giuridico del
Consiglio, ha redatto allora una nota indirizzata al gruppo «informazione» del
Comitato dei rappresentanti permanenti (in prosieguo: il «Coreper») ed al
Consiglio. Sono state comunicate una versione provvisoria della risposta, corredata
dal carteggio svoltosi precedentemente tra la ricorrente e il segretariato generale
del Consiglio, e una nota, datata 15 maggio 1995, del signor Elsen, direttore
generale della direzione generale giustizia e affari interni (DG H) del Consiglio,
elaborata in occasione dell'esame della prima richiesta (in prosieguo: la «nota
Elsen»). Questa nota forniva un breve resoconto del contenuto dei documenti,
nonché un giudizio preliminare sulla possibilità di divulgarli. Essa è stata
comunicata alla ricorrente per la prima volta nell'ambito del presente
procedimento, in allegato al controricorso del Consiglio. Il 3 luglio 1995, il gruppo
«informazione» ha deciso di divulgare altri 2 documenti, ma ha negato l'accesso
ai rimanenti 16. In occasione di una riunione svoltasi il 5 luglio 1995, il Coreper ha
approvato il testo della versione provvisoria della risposta, proposta dal detto
gruppo.
- 16.
- Il Consiglio sottolinea che tutti i documenti di cui trattasi erano in possesso dei
membri del Consiglio e che era stato parimenti possibile visionare copie dei
medesimi all'atto della riunione del gruppo «informazione» del 3 luglio.
- 17.
- Dopo la riunione del Coreper, il Consiglio ha risposto alla richiesta di conferma
con lettera datata 6 luglio 1995 (in prosieguo: la «decisione controversa»), con la
quale il Consiglio ha accordata l'accesso a 2 ulteriori documenti, ma ha respinto la
richiesta in merito agli altri 16.
- 18.
- Il Consiglio ha fornito la seguente motivazione:
«Secondo il parere del Consiglio, l'accesso a questi documenti non può essere
accordato poiché la loro divulgazione potrebbe nuocere all'interesse pubblico
(sicurezza pubblica) e poiché questi documenti riguardano deliberazioni del
Consiglio, comprese le posizioni assunte da alcuni membri del Consiglio, e sono
coperti dal dovere di riservatezza.
Infine, desidero richiamare la Sua attenzione sugli artt. 138 E e 173 del Trattato
CE, concernenti, rispettivamente, le condizioni alle quali una persona fisica può
richiedere l'intervento del mediatore o proporre ricorso innanzi alla Corte di
giustizia avverso atti del Consiglio».
Procedimento
- 19.
- Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre
1995, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 20.
- Con atto depositato il 9 febbraio 1996, il Parlamento europeo ha chiesto diintervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Esso ha successivamente
rinunciato al suo intervento.
- 21.
- Con ordinanza del Presidente della Quarta Sezione del Tribunale 23 aprile 1996,
è stato autorizzato l'intervento del Regno di Danimarca, del Regno dei Paesi Bassi
e del Regno di Svezia a sostegno delle conclusioni della ricorrente, così come
quello della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord a sostegno delle conclusioni del convenuto.
- 22.
- Con lettera pervenuta il 3 aprile 1996, il Consiglio ha richiamato l'attenzione del
Tribunale sul fatto che taluni documenti relativi al procedimento, in particolare il
suo controricorso, erano stati divulgati sulla rete Internet. A suo parere, il
comportamento della ricorrente pregiudicava il normale svolgimento del giudizio.
Esso ha chiesto al Tribunale di adottare le misure opportune al fine di evitare altri
atti analoghi da parte della ricorrente.
- 23.
- Il Tribunale ha deciso che l'accaduto andava trattato alla stregua di un incidente
ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura ed ha invitato le parti a
presentare le loro osservazioni in merito. In attesa di una loro risposta, la fase
scritta del procedimento è stata sospesa. Hanno presentato osservazioni la
ricorrente nonché i governi danese, francese, olandese, svedese e del Regno Unito.
- 24.
- Alla luce di tali osservazioni, il Tribunale ha deciso di interrompere la sospensione,
lasciando impregiudicata la soluzione che avrebbe ritenuto opportuno dare
all'incidente (v., in prosieguo, punti 135-139).
- 25.
- Con decisione 4 giugno 1996, esso ha disposto il rinvio della causa dinanzi alla
Quarta Sezione ampliata, respingendo un'istanza del Consiglio, del 20 giugno 1996,
mirante al rinvio della causa innanzi al plenum.
- 26.
- La fase scritta si è conclusa il 7 aprile 1997.
Conclusioni delle parti
- 27.
- La ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca e dal Regno dei Paesi Bassi,
chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione controversa;
condannare il Consiglio alle spese.
- 28.
- Il Regno di Svezia chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione controversa.
- 29.
- Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
in subordine, dichiararlo irricevibile per la parte relativa a documenti già
venuti in possesso della ricorrente ed esenti da cancellature;
in ulteriore subordine, respingerlo;
condannare la ricorrente alle spese.
- 30.
- La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
- 31.
- Il Regno Unito chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile e, in
subordine, respingerlo.
Sulla ricevibilità
- 32.
- Il Consiglio solleva numerose eccezioni di irricevibilità riguardanti, rispettivamente,
l'identità della ricorrente, l'inosservanza dei termini di presentazione del ricorso,
la mancanza di interesse ad agire in capo alla ricorrente e l'incompetenza del
Tribunale. Tali eccezioni saranno esaminate seguendo il medesimo ordine.
Sull'identità della ricorrente
- 33.
- La Svenska Journalistförbundet è l'unione svedese dei giornalisti. Essa possiede e
pubblica un giornale intitolato «Tidningen Journalisten». L'intestazione del ricorso
contiene le menzioni «Svenska Journalistförbundets tidning» e «Tidningen
Journalisten». Il ricorso mostra che la ricorrente è il giornale della Svenska
Journalistförbundet, ma il collegamento tra i due soggetti non è chiaramente
spiegato. Durante la fase scritta, il Tidningen Journalisten è stato quindi chiamato
la «ricorrente».
Argomenti delle parti
- 34.
- In risposta a un quesito scritto del Tribunale, i legali della ricorrente hanno
dichiarato, mediante telefax datato 4 agosto 1997, che il ricorso doveva considerarsi
proposto dalla Svenska Journalistförbundet, in qualità di proprietaria del giornale,
poiché essa era la sola fra i due soggetti ad essere titolare della capacità di agire
ai sensi del diritto svedese.
- 35.
- In udienza essi hanno aggiunto che qualsiasi distinzione tra la Svenska
Journalistförbundet e il Tidningen Journalisten sarebbe artificiosa. Le due richieste,
di accesso e di conferma, inviate al Consiglio sarebbero state redatte su carta
intestata della Svenska Journalistförbundet e del Tidningen Journalisten e il
Consiglio avrebbe inviato le sue risposte alla Svenska Journalistförbundets tidning.
La Svenska Journalistförbundet avrebbe pertanto partecipato alla procedura sin
dall'inizio.
- 36.
- E' opinione del governo olandese che si darebbe prova di un eccessivo formalismo
se si ritenesse che un ricorso proposto da una divisione indipendente di una
persona giuridica non possa essere attribuito a quest'ultima, essendo chiaro che in
questa sede è stato rilasciato idoneo mandato a promuovere il ricorso e che gli
interessi delle parti in causa non risultano lesi in nessun modo.
- 37.
- In una lettera datata 9 settembre 1997 il Consiglio afferma che, alla luce della
risposta data dai legali della ricorrente, il Tidningen Journalisten, che esso aveva
considerato come ricorrente nel caso di specie, non aveva la capacità di agire a
norma del diritto svedese.
- 38.
- Esso allega inoltre che, anche se avesse potuto sostituirsi al Tidningen Journalisten,
la Svenska Journalistförbundet non poteva essere considerata come destinataria
della risposta del Consiglio del 6 luglio 1995 e che essa non sarebbe direttamente
e individualmente interessata da questa decisione.
- 39.
- Esso chiede pertanto al Tribunale di dichiarare il ricorso irricevibile.
Giudizio del Tribunale
- 40.
- La prima pagina del ricorso fa riferimento al Tidningen Journalisten e alla
«Svenska journalistförbundets tidning».
- 41.
- Il mandato conferito ai legali della ricorrente, redatto conformemente all'art. 44,
n. 5, lett. b), del regolamento di procedura, è stato sottoscritto dal signor Lennart
Lund, caporedattore del giornale Tidningen Journalisten, in nome della Svenska
Journalistförbundet. A tal riguardo è stato depositato agli atti, in allegato al telefax
datato 4 agosto 1997 (v. precedente punto 34), un certificato che conferma che la
Svenska Journalistförbundet aveva effettivamente incaricato il signor Lennart Lund
di proporre il presente ricorso.
- 42.
- Alla luce di ciò, il ricorso è stato proposta in realtà dalla Svenska
Journalistförbundet in qualità di proprietaria del Tidningen Journalisten.
- 43.
- Poiché la Svenska Journalistförbundet è, a norma del diritto svedese, una persona
giuridica avente capacità di agire, il Consiglio non può quindi eccepire a tale titolo
l'irricevibilità del ricorso.
- 44.
- Del resto, avendo indirizzato le sue due risposte negative del 1° giugno e 6 luglio
1995 al «signor Christoph Andersson, Svenska Journalistförbundets tidning»), esso
non può affermare che la Svenska Journalistförbundet non fosse la destinataria
della decisione controversa.
Sui termini di presentazione del ricorso
Argomenti delle parti
- 45.
- Il Consiglio formula dubbi sul fatto che il ricorso sia stato presentato nei termini.
Esso allega che la ricorrente avrebbe ricevuto la decisione controversa il 10 luglio
1995. Essa avrebbe avuto allora a disposizione un termine di due mesi a partire da
questa data per proporre una domanda di annullamento.
- 46.
- Il Consiglio rileva che, nella versione allora vigente, l'art. 1 dell'allegato II del
regolamento di procedura prevedeva, per le parti prive di una residenza abituale
nel Granducato del Lussemburgo, un prolungamento dei termini processuali pari
a:
due giorni per il Regno del Belgio;
sei giorni per la Repubblica federale di Germania, per il territorio europeo
della Repubblica francese e per il territorio europeo del Regno dei Paesi
Bassi;
dieci giorni per il territorio europeo del Regno di Danimarca, per il Regno
di Spagna, per l'Irlanda, per la Repubblica ellenica, per la Repubblica
italiana, per la Repubblica portoghese (ad eccezione delle Azzorre e di
Madera) e per il Regno Unito;
due settimane per gli altri paesi e territori in Europa.
- 47.
- Il Consiglio, con il sostegno del governo francese, dubita che la norma applicabile
agli altri paesi debba applicarsi anche agli Stati membri dell'Unione europea e
ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto proporre il suo ricorso osservando il
termine prolungato di dieci giorni, per evitare qualsiasi discriminazione tra i
ricorrenti dei paesi più lontani dal Lussemburgo della Svezia, che godevano di un
prolungamento dei termini di soli dieci giorni.
- 48.
- La ricorrente fa richiamo al medesimo disposto dell'art. 1 dell'allegato II, nella
versione prima citata, e ritiene che esso non corrobori l'affermazione del Consiglio.
Non esisterebbe nessun riferimento a «Stati membri» o «Stati non membri». In
mancanza di uno specifico prolungamento dei termini stabilito per la Svezia,
quest'ultima avrebbe dovuto beneficiare del termine di due settimane applicabile
a tutti gli Stati europei non specificamente menzionati. L'argomento del Consiglio
basato sulla discriminazione non sarebbe convincente, poiché numerose località del
Belgio sono più lontane dal Lussemburgo di altre località dei Paesi Bassi, e ciò
malgrado tutti gli abitanti del Belgio dispongono di un termine di due giorni,
mentre gli abitanti dei Paesi Bassi godono tutti di un termine di sei giorni. Solo
l'interpretazione della ricorrente potrebbe risultare rispettosa delle esigenze di
certezza del diritto.
- 49.
- I governi svedese ed olandese condividono questa interpretazione. In udienza,
l'agente del governo svedese ha sottolineato che quest'ultimo beneficiava in
precedenza di un termine di due settimane.
Giudizio del Tribunale
- 50.
- Secondo una giurisprudenza costante, la disciplina comunitaria in tema di termini
procedurali dev'essere rigorosamente rispettata per esigenze di certezza del diritto
e per la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario
nell'amministrazione della giustizia (ordinanza della Corte 5 febbraio 1992, causa
C-59/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I-525, punto 8).
- 51.
- Il dettato dell'art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura, nella versione
vigente all'epoca della presentazione del ricorso, non permette di ritenere che il
prolungamento, dovuto alla distanza, del termine procedurale applicabile alla
Svezia fosse di dieci giorni e non di due settimane. Infatti, il termine di dieci giorni
si applicava unicamente ai paesi nominativamente indicati, tra i quali non
compariva la Svezia. Il termine di due settimane si applicava pertanto ai paesi e
territori in Europa per i quali non fosse stato stabilito un termine più breve, ossia
anche alla Svezia.
- 52.
- Ne discende che il ricorso è stato proposto nei termini di legge.
Sull'interesse della ricorrente al ricorso d'annullamento
Argomenti delle parti
- 53.
- Il Consiglio formula dubbi sulla ricevibilità del ricorso anche in merito ai documenti
che la ricorrente aveva già ottenuto dalle autorità svedesi, quantomeno per la parte
in cui essi sono esenti da cancellature. Il Consiglio non sarebbe stato informato del
fatto che il fine della richiesta della ricorrente fosse quello di censire i brani
eventualmente cancellati da questi documenti. L'interesse della ricorrente sarebbe
stato di natura generale e politica, poiché il suo intento sarebbe stato quello di
assicurarsi che il Consiglio attuasse correttamente il suo stesso codice di condotta
e la decisione 93/731.
- 54.
- Alla luce di ciò, benché sia consapevole del fatto che la ricorrente è la destinataria
della decisione controversa, il Consiglio dubita del fatto che essa sia stata realmente
lesa da quest'ultima ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, che non consentirebbe
azioni individuali nel pubblico interesse ma permettere soltanto ai singoli di
impugnare atti che li riguardino in modo specifico in rapporto ad altri.
- 55.
- Nella fattispecie, la ricorrente non potrebbe trarre il benché minimo vantaggio dalla
concessione di un accesso a documenti già in suo possesso. La mancanza di
interesse ad ottenere questo risultato costituirebbe uno sviamento di procedura.
- 56.
- Con il sostegno del governo francese, il Consiglio allega inoltre che la
comunicazione dei documenti di cui trattasi da parte delle autorità svedesi allaricorrente costituirebbe una violazione della normativa comunitaria, poiché esso
non aveva preventivamente deciso di autorizzare questa divulgazione, e non era
stato nemmeno invitato a farlo. Sarebbe contrario al sistema dei rimedi
giurisdizionali previsto dalla legislazione comunitaria il fatto di trarre vantaggio da
una violazione del diritto comunitario per chiedere poi al Tribunale di annullare
una decisione i cui effetti sono stati aggirati mediante la detta infrazione. Il fatto
che i documenti di cui trattasi siano divenuti di pubblico dominio in seguito a un
atto contrario al diritto comunitario dovrebbe pertanto comportare l'impossibilità
per la ricorrente di proporre un ricorso nel caso di specie.
- 57.
- La ricorrente replica che il Consiglio farebbe confusione, nell'ambito delle norme
relative alla ricevibilità, tra quelle riguardanti i ricorsi d'annullamento di decisioni,
proposti dai loro destinatari, e quelle concernenti i ricorsi d'annullamento di
regolamenti, proposti da soggetti privati. I destinatari di decisioni dovrebbero
dimostrare di avere un interesse ad agire, ma non sarebbero obbligati a provare di
essere individualmente interessati.
- 58.
- Nella fattispecie, la ricorrente avrebbe un interesse sufficiente ad agire e tale
interesse non sarebbe di natura politica, né generale. Essa sottolinea che il
Tidningen Journalisten pubblica articoli su argomenti specifici di interesse generale
così come sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche e su altre questioni
concernenti il modo in cui i giornalisti svedesi possono svolgere la loro attività. Per
questa ragione, essa avrebbe un interesse diretto ad ottenere l'accesso ai documenti
del Consiglio e, in caso di diniego per motivi rivelatori di un'applicazione errata
delle norme in materia, ad ottenere l'annullamento della relativa decisione, per
assicurarsi che l'istituzione modifichi la sua posizione in futuro. Il fatto di aver
ricevuto documenti da un'altra fonte non si tradurrebbe pertanto in una mancanza
di interesse ad agire da parte della ricorrente.
- 59.
- La circostanza che il Consiglio ritenga che i documenti ottenuti dalle autorità
svedesi senza una sua preventiva autorizzazione siano stati ottenuti illegalmente
fornirebbe alla ricorrente un motivo ulteriore a sostegno della ricevibilità del suo
ricorso, anche per quanto concerne documenti integralmente comunicati dalle
autorità svedesi. Altrimenti, la possibilità per la ricorrente di far uso di questi
documenti potrebbe diventare oggetto di contestazione.
- 60.
- La ricorrente respinge anche l'argomento del Consiglio, secondo il quale l'interesse
insufficiente che essa avrebbe nel caso di specie integrerebbe gli estremi uno
sviamento di procedura. Essa spiega che, all'atto di richiedere l'accesso ai
documenti del Consiglio, essa aveva chiesto ed ottenuto dalla direzione nazionale
della polizia solo 8 dei 20 documenti di cui trattasi. Gli altri 12 documenti
sarebbero stati richiesti al ministero della Giustizia svedese il giorno stesso
dell'istanza presentata al Consiglio ai fini dell'accesso ai 20 documenti. Inoltre, una
parte importante dei documenti ricevuti avrebbe dato l'impressione di contenere
alcune cancellature. Nulla, pertanto, avrebbe potuto garantire alla ricorrente che
essa avesse ricevuto tutti i documenti in versione integrale. Il Consiglio stesso non
avrebbe specificato al Tribunale quali siano i documenti con brani cancellati,
benché abbia suggerito al Tribunale di dichiarare irricevibile il ricorso per la parte
concernente documenti comunicati privi di cancellature. La ricorrente non sarebbe
quindi in grado di conoscere quali siano i documenti esenti da cancellature.
- 61.
- Il governo svedese sostiene le tesi della ricorrente sulla ricevibilità. Esso non
condivide il parere del Consiglio in merito all'illegalità della comunicazione dei
documenti in Svezia alla luce del diritto comunitario. Non esisterebbe nessuna
norma comunitaria implicita, fondata su una tradizione giuridica comune, in base
alla quale l'autore di un documento sarebbe il solo soggetto competente a decidere
della comunicazione del detto documento.
- 62.
- Il governo olandese respinge l'argomento del Consiglio relativo alla mancanza di
interesse ad agire in capo alla ricorrente. La decisione 93/731 sarebbe stata
espressamente adottata nel pubblico interesse. Di conseguenza, la ricorrente non
sarebbe obbligata a dimostrare di avere un interesse specifico ad avvalersene. Il
ricorso mirerebbe nella fattispecie a tutelare i suoi diritti di destinataria della
decisione controversa. Non si tratterebbe di un'azione promossa nell'interesse
generale. La ricorrente sarebbe titolare di un interesse a scongiurare l'applicazione
in futuro, da parte del Consiglio, di una politica restrittiva nei confronti delle sue
richieste d'accesso a documenti. Inoltre l'allegazione del Consiglio, secondo la quale
la ricorrente avrebbe a disposizione documenti in violazione del diritto comunitario,
implicherebbe già l'esistenza di un interesse legittimo ad agire. Sarebbe evidente
che l'interesse riconosciuto dalla decisione 93/731 riguardi l'accesso legale a un
documento.
- 63.
- Il governo del Regno Unito afferma che il ricorso sarebbe irricevibile, poiché la
ricorrente non avrebbe un interesse sufficiente alla soluzione della controversia.
Questo ricorso costituirebbe pertanto uno sviamento di procedura. Nessuna delle
ragioni fornite dalla ricorrente basterebbe a dimostrare l'esistenza di un interesse
a proporre ricorso ex art. 173 del Trattato CE.
Giudizio del Tribunale
- 64.
- La ricorrente è la destinataria della decisione controversa. Come tale, essa non è
obbligata a dimostrare che la detta decisione la riguardi individualmente e
direttamente. Basta che essa dimostri un interesse all'annullamento di questa
decisione.
- 65.
- Per quanto concerne la decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA,
CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46,
pag. 58, in prosieguo: la «decisione 94/90»), il Tribunale ha già dichiarato che dalla
sua struttura risulta che essa può essere applicata in via generale alle domande di
accesso ai documenti e che in forza di questa decisione, chiunque può chiedere
l'accesso a qualsiasi documento della Commissione non pubblicato, senza che sia
necessario motivare la domanda (v. sentenza del Tribunale 6 febbraio 1998, causa
T-124/96, Interporc/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48).
- 66.
- La decisione 93/731 ha lo scopo di attuare il principio del più ampio accesso
possibile dei cittadini all'informazione, al fine di rafforzare il carattere democratico
delle istituzioni nonché la fiducia nel pubblico nell'amministrazione. Al pari della
decisione 94/90, essa non subordina ad una giustificazione particolare l'accesso del
pubblico ai documenti richiesti.
- 67.
- Di conseguenza, una persona alla quale sia stato negato l'accesso a un documento
o a una parte di un documento ha già, per ciò solo, un interesse all'annullamento
della decisione di diniego.
- 68.
- Nella fattispecie, la decisione controversa ha negato l'accesso a 16 fra i 20
documenti richiesti. Di conseguenza, la ricorrente ha un interesse all'annullamento
di questa decisione.
- 69.
- Il fatto che i documenti richiesti siano diventati di dominio pubblico è, a tal
riguardo, irrilevante.
Sulla competenza del Tribunale
Argomenti delle parti
- 70.
- Il governo francese afferma che la decisione controversa riguarderebbe il regime
d'accesso a documenti adottati in base a disposizioni del titolo VI del Trattato UE.
Ebbene, nessuna disposizione di questo titolo risulterebbe disciplinare le condizioni
d'accesso ai documenti adottati in base alle sue disposizioni. In mancanza di
disposizioni esplicite, la decisione 93/731, adottata in base all'art. 151, n. 3, del
Trattato CE, sarebbe inapplicabile agli atti adottati in base al titolo VI del Trattato
UE.
- 71.
- Il governo del Regno Unito allega che fra le competenze del Tribunale non
rientrerebbe la materia di cui al titolo VI del Trattato UE né pertanto la questione,
sollevata nel caso di specie, dell'accesso a documenti riguardanti tali materie. La
giustizia e gli affari interni sarebbero settori estranei alla sfera d'applicazione del
Trattato CE, rientrando invece in quella della cooperazione intergovernativa.
Dall'art. E del Trattato UE si evincerebbe anche che, per quanto concerne la
giustizia e gli affari interni, le istituzioni di cui trattasi esercitano le loro attribuzioni
alle condizioni e ai fini previsti dal titolo VI del Trattato UE. Nell'esercizio di tali
attribuzioni esse rientrerebbero nell'ambito di quest'ultimo titolo e non di quello
del Trattato CE. Dall'art. L del Trattato UE discende che le disposizioni del
Trattato CE in materia di competenza sono inapplicabili al titolo VI del Trattato
UE. La competenza del Tribunale sarebbe pertanto esclusa sia per le questioni
procedurali, sia per le questioni di merito. Ad ogni modo, sarebbe spesso
impossibile distinguere i due tipi di questioni.
- 72.
- Il governo del Regno Unito ammette che la decisione 93/731 si applica a documenti
rientranti nell'ambito del titolo VI, ma ritiene che da ciò non derivi che il Tribunale
possa giudicare in merito a un divieto d'accesso a siffatti documenti. In particolare,
il Tribunale non potrebbe esercitare la sua funzione giurisdizionale in quanto la
decisione 93/731 è stata adottata in base all'art. 151 del Trattato CE. L'art. 7, n. 3,
di questa decisione sarebbe irrilevante a tal riguardo, poiché il riferimento alla
possibilità di un ricorso ex art. 173 del Trattato CE non potrebbe avere l'effetto di
ampliare la competenza del Tribunale.
- 73.
- Secondo la ricorrente, dalla stessa decisione 93/731 discenderebbe espressamente
che il Tribunale è competente a giudicare sulle controversie riguardanti
l'applicazione di questa decisione, la quale precisa che le sue disposizioni sono
applicabili a tutti i documenti in possesso del Consiglio. Il criterio d'applicazione
della decisione 93/731 sarebbe pertanto il fatto che un documento sia in possesso
del Consiglio, indipendentemente dal suo argomento, salvo i documenti redatti da
persone estranee al Consiglio. Nella sua sentenza 19 ottobre 1995, causa T-194/94,
Carvel e Guardian Newspapers/Consiglio (Racc. pag. II-2765), il Tribunale avrebbe
annullato una decisione mediante la quale il Consiglio aveva negato alle ricorrenti
l'accesso a decisioni adottate dal Consiglio «affari interni e giustizia», senza che il
Consiglio negasse, in tale circostanza, la competenza del Tribunale ad esaminare
un diniego d'accesso a documenti rientranti nell'ambito del titolo VI del Trattato
UE.
- 74.
- Questo argomento ha il sostegno dei governi svedese, danese ed olandese. Benché
sia incompetente a valutare la legittimità dei documenti rientranti nell'ambito del
titolo VI del Trattato UE, il Tribunale sarebbe competente a pronunciarsi in
materia di accesso del pubblico ai detti documenti.
- 75.
- Il governo olandese aggiunge che la decisione controversa non sarebbe stata
adottata in base al titolo VI del Trattato UE e che questo titolo non costituirebbe
nemmeno la base giuridica della decisione 93/731. Il Tribunale non sarebbe quindi
investito di una controversia che riguardi la cooperazione, in quanto tale, nei settori
della giustizia e degli affari interni.
Giudizio del Tribunale
- 76.
- Prima di esaminare l'eccezione di irricevibilità sollevata dai governi francese e del
Regno Unito, occorre valutarne la ricevibilità alla luce del regolamento di
procedura.
- 77.
- Il Consiglio non ha sollevato la detta eccezione durante la frase scritta. Ebbene, le
conclusioni di un'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto
l'adesione alle conclusioni di una delle parti in causa [art. 37, ultimo comma, dello
Statuto (CE) della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 46 del detto
Statuto].
- 78.
- Ne deriva che i governi francese e del Regno Unito non hanno titolo per sollevare
un'eccezione di irricevibilità e che il Tribunale non è pertanto tenuto ad esaminare
i motivi che essi hanno dedotto in proposito (v. sentenza della Corte 24 marzo
1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 22).
- 79.
- Tuttavia, in forza dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in
qualsiasi momento, esaminare d'ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine
pubblico, comprese quelle sollevate dagli intervenienti (sentenza del Tribunale 24
ottobre 1997, causa T-239/94, EISA/Commissione, Racc. pag. II-1839, punto 26).
- 80.
- L'eccezione di irricevibilità opposta dei governi francese e del Regno Unito solleva
una questione d'ordine pubblico, in quanto concerne la competenza del Tribunale.
Essa può pertanto essere esaminata d'ufficio dal Tribunale.
- 81.
- A tal proposito, dagli artt. 1, n. 2, e 2, n. 2, della decisione 93/731 si ricava
espressamente che quest'ultima è applicabile a qualsiasi documento del Consiglio.
L'applicazione della decisione 93/731 prescinde quindi dal contenuto del detto
documento.
- 82.
- Inoltre, conformemente all'art. K.8, n. 1, del Trattato UE, gli atti emanati in
osservanza dell'art. 151, n. 3, del Trattato CE, il quale costituisce la base giuridica
della decisione 93/731, si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al
titolo VI del Trattato UE.
- 83.
- Così, la decisione del Consiglio 6 dicembre 1993, 93/662/CE, relativa all'adozione
del suo regolamento interno (GU L 304, pag. 1), emanata in base, in particolare,
all'art. 151, n. 3, del Trattato CE, si applica anche alle riunioni del Consiglio
concernenti il titolo VI del Trattato UE.
- 84.
- Analogamente, la decisione 93/731 deve applicarsi ai documenti rientranti
nell'ambito del titolo VI del Trattato UE, in mancanza di disposizioni in contrario
della detta decisione.
- 85.
- Le circostanze che il Tribunale non sia competente, ex art. L del Trattato UE, a
giudicare della legittimità degli atti rientranti nell'ambito del titolo VI di
quest'ultimo non osta alla sua competenza a pronunciarsi in materia di accesso del
pubblico ai detti atti. Il giudizio sulla legittimità della decisione controversa rientra
nella sua competenza a verificare, in forza dell'art. 173 del Trattato CE, la
legittimità delle decisioni adottate dal Consiglio in attuazione della decisione
93/731. Esso non riguarda assolutamente la cooperazione intergovernativa, in
quanto tale, nei settori della giustizia e degli affari interni. Del resto, lo stesso
Consiglio ha richiamato l'attenzione della ricorrente sulla possibilità di impugnare
la sua decisione mediante ricorso ex art. 173 del Trattato CE (v. il precedente
punto 18).
- 86.
- La circostanza che i documenti rientrino nell'ambito del titolo VI del Trattato UE
dev'essere presa in considerazione unicamente in quanto il loro contenuto potrebbe
eventualmente rientrare in una, o in più di una, delle eccezioni previste dalla
decisione 93/731. In questo caso si tratta di esaminare nel merito la legittimità della
decisione di diniego d'accesso adottata dal Consiglio e non la ricevibilità, in quanto
tale, del ricorso.
- 87.
- Da tutto ciò discende che il ricorso è ricevibile.
Nel merito
- 88.
- La ricorrente deduce cinque motivi d'annullamento della decisione controversa
riguardanti, rispettivamente, la violazione: del principio fondamentale del diritto
comunitario, che riconosce ai cittadini dell'Unione europea il più ampio e completo
accesso possibile ai documenti delle istituzioni comunitarie; del principio di tutela
del legittimo affidamento; dell'art. 4, n. 1, della decisione 93/731; dell'art. 4, n. 2,
della stessa decisione; e dell'art. 190 del Trattato CE.
- 89.
- Il Tribunale esaminerà anzitutto, congiuntamente, i motivi terzo e quinto.
Sui motivi terzo e quinto, esaminati congiuntamente, riguardanti la violazione dell'art.
4, n. 1, della decisione 93/731 e dell'art. 190 del Trattato CE
Argomenti delle parti
Sulla violazione dell'art. 4, n. 1, della decisione 93/731
- 90.
- La ricorrente allega che il Consiglio non avrebbe compiuto una valutazione
concreta del probabile impatto che l'accesso ai documenti richiesti potesse avere
sulla sicurezza pubblica nell'Unione europea. Viceversa, il fatto che sia stata
necessaria una richiesta di conferma affinché il Consiglio accettasse di divulgare
uno dei documenti, che era già stato trasmesso al Parlamento europeo ed era
pertanto di totale dominio pubblico, sarebbe a tal proposito particolarmente
urtante.
- 91.
- In mancanza di una definizione, nella decisione 93/731, della nozione di sicurezza
pubblica, la ricorrente suggerisce la definizione seguente:
«Documenti o parti di documenti che, se resi accessibili al pubblico, esporrebbero
i cittadini della Comunità, le istituzioni della Comunità o le autorità degli Stati
membri a rischi connessi al terrorismo, alla criminalità, allo spionaggio, alle
insurrezioni, alla sovversione e alla rivoluzione, o costituirebbero un ostacolo diretto
agli sforzi delle autorità volti a scongiurare siffatte attività; documenti o parti di
documenti del genere devono essere dichiarati inaccessibili in base all'eccezione
relativa alla sicurezza pubblica».
- 92.
- Essa espone poi una descrizione puntuale del contenuto di tutti i documenti
richiesti attualmente in suo possesso, a sostegno della sua tesi secondo la quale
l'eccezione relativa alla tutela della sicurezza pubblica sarebbe stata applicata
illegittimamente dal Consiglio.
- 93.
- Essa respinge l'affermazione del Consiglio secondo la quale non sarebbe
nell'interesse della sicurezza pubblica il fatto di consentire ai partecipanti ad attività
illecite di ottenere una conoscenza precisa delle strutture e dei mezzi di cui dispone
la cooperazione di polizia all'interno dell'Unione europea. Questa affermazione
non avrebbe assolutamente nessun rapporto con il contenuto effettivo dei
documenti di cui trattasi. La ricorrente ricorda che i due documenti ai quali le
autorità svedesi avevano negato l'accesso riguardavano non la sicurezza pubblica,
bensì le posizioni assunte durante i negoziati dal Regno dei Paesi Bassi e dalla
Repubblica federale di Germania.
- 94.
- Il Consiglio nega di aver ritenuto tutti i documenti relativi all'Europol come coperti
dall'eccezione relativa alla sicurezza pubblica. Il fatto che quattro documenti siano
stati divulgati dimostrerebbe che è stata veramente effettuata una valutazione
concreta, il cui risultato sarebbe stato che certi documenti richiesti potevano essere
comunicati ed altri no.
- 95.
- Il Consiglio, con il sostegno dei governi francese e del Regno Unito, afferma che
non è comunque necessario accogliere una definizione restrittiva della sicurezza
pubblica ai fini dell'applicazione della decisione 93/731. La nozione di sicurezza
pubblica dovrebbe essere definita in modo elastico, per tener conto dell'evoluzione
delle singoli situazioni. Ad ogni modo, solo lo stesso Consiglio sarebbe in grado di
giudicare se la divulgazione di un particolare documento possa o meno porre a
rischio la tutela dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica).
- 96.
- Ciò varrebbe a maggior ragione per i documenti aventi ad oggetto esclusivamente
questioni rientranti nell'ambito dei titoli V e VI del Trattato UE. Il Consiglio non
dubita che, anche qualora il Tribunale si ritenesse competente a giudicare in merito
a questioni concernenti l'accesso a documenti aventi ad oggetto esclusivamente
questioni rientranti nell'ambito del titolo VI del Trattato UE, esso si asterrebbe
nondimeno dal sostituire la sua valutazione del problema a quella espressa dal
Consiglio.
- 97.
- Il Consiglio ritiene che la sintesi esposta dalla ricorrente dei documenti di cui
trattasi non sia né obiettiva né precisa.
- 98.
- Il governo svedese contesta la ricostruzione effettuata dal Consiglio del modo in cui
il gruppo «informazione» e il Coreper avrebbero esaminato la richiesta d'accesso
ai documenti di cui al caso di specie.
- 99.
- In particolare, i documenti richiesti non sarebbero stati messi a disposizione del
rappresentante svedese in seno al gruppo «informazione» prima della riunione di
quest'ultimo. Non sarebbe stato possibile esaminare la questione in modo
soddisfacente nel breve termine concesso.
- 100.
- Quanto al Coreper, la sola questione sulla quale esso avrebbe espresso un parere
sarebbe stata se la decisione concernente la richiesta di comunicazione potesse
essere presa in esito a una procedura scritta. All'atto del voto del Coreper del 5
luglio 1995, il governo svedese ed altri quattro Stati membri si sarebbero astenuti.
Il governo svedese avrebbe del resto espresso, in una dichiarazione, la sua
insoddisfazione in merito alle modalità di esame del caso.
- 101.
- Il governo danese condivide in gran parte le critiche formulate dal governo svedese
circa le dette modalità di esame. La valutazione dei vari documenti, compiuta dal
Consiglio, avrebbe avuto un carattere meramente formale. In seno al segretariato
del Consiglio, sarebbero state anzitutto valutate le facoltà di deroga di cui all'art.
4, n. 1, della decisione 93/731. Si sarebbe giunti allora alla conclusione che
l'eccezione relativa alla tutela della sicurezza pubblica potesse giustificare in modo
generale il segreto apposto sui documenti relativi all'Europol. L'esame della
richiesta di conferma avrebbe fatto sorgere dubbi sull'effettiva possibilità di
utilizzare questa eccezione in modo generale per motivare il diniego d'accesso ai
detti documenti. Sarebbe stato pertanto deciso, a titolo di ripiego, di addurre come
giustificazione le considerazioni assai generali di cui all'art. 4, n. 2, della decisione
93/731. Il dibattito in seno al segretariato del Consiglio non sarebbe stato incentrato
sulla questione, se la pubblicazione dei documenti avrebbe fatto sorgere il rischio
di concrete conseguenze dannose per la sicurezza pubblica o la riservatezza.
- 102.
- Il governo olandese, dopo aver esaminato i documenti di cui trattasi, ritiene che
l'interesse della sicurezza pubblica non possa in nessun caso giustificare un diniego
di accesso ai detti documenti. Esso si riserva tuttavia di esprimere un'opinione in
merito a un documento non in suo possesso. A suo parere, per giudicare se il
Consiglio potesse giustificatamente negare l'accesso ai documenti di cui trattasi per
ragioni di sicurezza pubblica, si dovrebbe valutare, per ciascun documento, se la sua
divulgazione possa porre in pericolo gli interessi fondamentali della Comunità o
degli Stati membri al punto di metterne a rischio l'esistenza. Esso rileva che,
almeno per quanto concerne quattro documenti, il Consiglio avrebbe accettato di
fornirli in un secondo tempo a un giornalista, il signor T. Il diniego di accesso a
questi documenti posto alla ricorrente costituirebbe pertanto una discriminazione
arbitraria.
- 103.
- Il Consiglio insiste sul fatto che il contenuto dei documenti sarebbe stato
approfonditamente esaminato. Nulla proverebbe che l'astensione di altri membri
del Consiglio fosse motivata dalle stesse ragioni del governo svedese. Nessuno Stato
membro avrebbe votato contro la decisione di conferma né si sarebbe associato alla
dichiarazione del governo svedese.
Sulla violazione dell'art. 190 del Trattato CE
- 104.
- La ricorrente allega che il diniego, formulato in una sola frase, di accordare
l'accesso ai 16 dei 20 documenti non rispetterebbe l'art. 190 del Trattato CE né
l'art. 7, n. 3, della decisione 93/731. Le sarebbe risultato concretamente impossibile
determinare se tale diniego potesse essere impugnato innanzi al Tribunale. Non
sarebbe nemmeno possibile per il Tribunale determinare se il Consiglio abbia
applicato correttamente le suddette eccezioni. Soltanto grazie al fatto che essa era
in possesso, integralmente o in parte, del contenuto essenziale dei documenti
richiesti, la ricorrente avrebbe potuto dimostrare che il Consiglio ha applicato le
dette eccezioni al presente caso in modo illegittimo. La ricorrente chiede al
Tribunale di esaminare i documenti di cui trattasi per valutare la fondatezza della
decisione del Consiglio di avvalersi delle eccezioni da esso richiamate.
- 105.
- Il Consiglio, con il sostegno dei governi francese e del Regno Unito, allega che la
motivazione fornita dalla decisione controversa illustrerebbe i caratteri essenziali
dello scopo del Consiglio. La sua decisione sarebbe pertanto debitamente motivata.
Sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per ogni singola scelta tecnica
da esso operata. Se fosse necessario fornire una motivazione assai particolareggiata
nel caso di risposte negative a richieste di accesso, gli scopi alla base dell'art. 4,
n. 1, della decisione 93/731 sarebbe compromessi. La decisione 93/731
prevederebbe termini brevissimi di risposta alle richieste. Di conseguenza, quando
le richieste vertono su numerosi documenti comprendenti un gran numero di
pagine, la motivazione che potrebbe essere fornita sarebbe, per forza di cose, un
po' più concisa della motivazione data in risposta a richieste di portata più limitata.
Inoltre, il contenuto dei documenti richiesti avrebbe avuto un chiarissimo carattere
comune.
- 106.
- Il governo svedese sostiene che il confronto tra l'interesse del Consiglio a tutelare
la segretezza delle sue deliberazioni e l'interesse del pubblico ad avere accesso ai
documenti dovrebbe essere operato specificamente per ciascun documento e che
la decisione controversa sarebbe insufficientemente motivata. Il Consiglio non
indicherebbe se i due motivi addotti siano riferibili a tutti i documenti o, in caso
contrario, quali e quanti di questi motivi siano riferibili ai diversi documenti. Il
pubblico avrebbe il diritto, sulla base delle circostanze peculiari di ciascun
procedimento o caso, di sapere perché venga negato l'accesso a un determinato
documento.
- 107.
- Il governo danese allega che non sarebbe sufficiente fare rinvio in modo generico
alle facoltà di deroga e riprodurre il disposto della decisione 93/731. Non si
potrebbe validamente motivare un diniego ex art. 4, n. 1, di questa decisione
adducendo, genericamente, la lesione di un certo interesse menzionato nel n. 1.
Parimenti, la facoltà di deroga relativa alla segretezza, enunciata dall'art. 4, n. 2,
non potrebbe giustificare un diniego opposto in via generale. Dovrebbe infatti
operare il principio della valutazione concreta. In determinati casi, il Consiglio
potrebbe essere tenuto a fornire documenti che celino le informazioni la cui
protezione sarebbe necessaria ex art. 4.
- 108.
- Il governo olandese asserisce parimenti che sarebbe oscura la ragione per cui il
Consiglio ha negato l'accesso ai vari documenti. La decisione controversa si
limiterebbe a ripetere i criteri di cui all'art. 4 della decisione 93/731, senza precisare
i documenti non trasmessi ex art. 4, n. 1, e quelli non comunicati ex art. 4, n. 2.
Inoltre, per quanto concerne i documenti non trasmessi per tutelare la segretezza
delle deliberazioni del Consiglio, la decisione controversa non consentirebbe di
verificare se gli interessi siano stati debitamente confrontati.
Giudizio del Tribunale
- 109.
- La decisione 93/731 è un atto che conferisce ai cittadini un diritto d'accesso ai
documenti in possesso dal Consiglio. Dalla sua struttura discende che essa si
applica in modo generale alle richieste di accesso ai documenti e che qualsiasi
persona può domandare l'accesso a qualsiasi documento del Consiglio, senza che
sia necessario motivare l'istanza (v. supra, punto 65).
- 110.
- Nell'art. 4 di questa decisione compaiono due categorie di eccezioni al principio
generale dell'accesso dei cittadini ai documenti del Consiglio. Queste eccezioni
devono essere interpretate ed applicate restrittivamente, al fine di non privare di
efficacia concreta l'applicazione del principio generale sancito da questa decisione
(v., per le corrispondenti disposizioni della decisione 94/90, sentenza del Tribunale
5 marzo 1997, causa T-105/95, WWF UK/Commissione, Racc. pag. II-313, punto
56).
- 111.
- Il disposto relativo alla prima categoria di eccezioni, redatto in termini inderogabili,
prevede che l'accesso a un documento del Consiglio non può essere concesso
quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela dell'interesse pubblico
(sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti
giurisdizionali, controlli ed indagini) (v. supra, punto 7). Ne consegue che il
Consiglio deve negare l'accesso dei documenti rientranti nell'ambito di una delle
eccezioni presenti in questa prima categoria, qualora sia fornita la prova di
quest'ultima circostanza (v. sentenza Carvel e Guardian Newspapers/Consiglio,
citata, punto 64).
- 112.
- Tuttavia, dall'uso del verbo potere al condizionale presente discende che, per
fornire la prova che una divulgazione di taluni documenti «potrebbe» nuocere alla
tutela dell'interesse pubblico, il Consiglio è tenuto ad esaminare, per ogni
documento cui si richiede l'accesso, se, in considerazione delle informazioni di cui
dispone, la divulgazione possa effettivamente pregiudicare uno degli aspetti
dell'interesse pubblico tutelato dalla prima categoria di eccezioni. In tal caso, esso
è tenuto a negare l'accesso ai documenti di cui trattasi (sentenza
Interporc/Commissione, citata, punto 52, e sentenza del Tribunale 19 marzo 1998,
causa T-83/96, Van der Wal/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 43).
- 113.
- Viceversa, il disposto relativo alla seconda categoria, redatto in forma di norma
attributiva di una facoltà, prevede che il Consiglio possa anche negare l'accesso per
tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni (v. supra, punto 8). Ne discende
che il Consiglio gode di un potere discrezionale che gli consente di respingere
eventualmente una richiesta di accesso a documenti che facciano riferimento alle
sue deliberazioni. Esso deve nondimeno esercitare questo potere discrezionale
ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse del cittadino a ottenere un
accesso a questi documenti e, dall'altro, il suo interesse eventuale a tutelare la
segretezza delle proprie deliberazioni (v. sentenza Carvel e Guardian
Newspapers/Consiglio, citata, punti 64 e 65).
- 114.
- Esso ha parimenti il diritto di richiamare simultaneamente un'eccezione della prima
categoria e una della seconda per negare l'accesso ai documenti in suo possesso,
dal momento che nessuna disposizione contenuta nella decisione 93/731 glielo
proibisce. Infatti, non può escludersi che la divulgazione di taluni documenti da
parte del Consiglio danneggi al contempo l'interesse protetto della prima categoria
di eccezioni e l'interesse del Consiglio a tutelare la segretezza delle sue
deliberazioni (sentenza WWF UK/Commissione, citata, punto 61).
- 115.
- Alla luce di questi elementi, occorre esaminare se la decisione controversa soddisfi
i requisiti di motivazione ricavati dall'art. 190 del Trattato CE.
- 116.
- L'obbligo di motivare le decisioni individuali ha il duplice scopo di permettere, da
un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato
al fine di difendere i loro diritti e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il
suo sindacato sulla legittimità della decisione (v., segnatamente, sentenza della
Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15, e sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94,
Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 32).
- 117.
- La motivazione di una decisione con cui si nega l'accesso ai documenti deve
pertanto contenere, quanto meno per ogni categoria di documenti di cui trattasi,
i motivi specifici per cui il Consiglio ritiene che la divulgazione dei documenti
richiesti rientri in una delle eccezioni previste dalla decisione 93/731 (sentenze
WWF UK/Commissione, citata, punti 64 e 74, e Interporc/Commissione, citata,
punto 54).
- 118.
- Nella decisione controversa (v. supra, punto 18), il Consiglio afferma
semplicemente che la divulgazione dei 16 documenti di cui trattasi nuocerebbe
all'interesse pubblico (sicurezza pubblica) e che questi documenti riguarderebbero
deliberazioni del Consiglio, comprese le posizioni assunte da membri del Consiglio,
e rientrerebbero per questa ragione nella sfera dell'obbligo di riservatezza.
- 119.
- Benché faccia contemporaneamente richiamo all'eccezione inderogabile, relativa
alla tutela dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica), e all'eccezione facoltativa,
relativa alla tutela della segretezza delle proprie deliberazioni, il Consiglio non
precisa se esso richiami cumulativamente le due eccezioni per quanto concerne tutti
i documenti tenuti riservati o se esso ritenga che taluni documenti fossero coperti
dalla prima eccezione ed altri dalla seconda.
- 120.
- Occorre osservare che il diniego iniziale, contenuto nella lettera datata 1° giugno
1995, era fondato unicamente sul «principio di riservatezza enunciato dall'art. 4,
n. 1, della decisione 93/731», ma che il Consiglio ha nondimeno concesso un
accesso a due ulteriori documenti in occasione dell'esame della richiesta di
conferma; si tratta di una relazione sulle attività dell'unità antidroga dell'Europol
(documento n. 4533/95) e di un ordine del giorno provvisorio di una riunione del
comitato K.4 (documento n. 4135/95), documenti rientranti evidentemente nelle
attività del Consiglio nell'ambito del titolo VI del Trattato UE. A tal proposito, se
la circostanza che documenti del genere rientrano nell'ambito del titolo VI del
Trattato UE avesse davvero implicato di per sé che essi fossero coperti
dall'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico (la sicurezza pubblica), il
Consiglio non avrebbe potuto accordare l'accesso ai detti documenti. Inoltre,
avendo ritenuto di avere la facoltà di concedere l'accesso a questi due documenti,
dopo aver posto a confronto gli interessi in gioco, il Consiglio deve avere
necessariamente giudicato che tutti i documenti compresi nell'ambito del titolo VI
non rientrassero automaticamente nella prima eccezione relativa alla tutela
dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica). Del resto, lo stesso Consiglio ammette
di non aver ritenuto che tutti i documenti riguardanti l'Europol fossero coperti
dell'eccezione collegata alla sicurezza pubblica.
- 121.
- La giurisprudenza della Corte dimostra che la nozione di sicurezza pubblica non
ha un significato univoco. Questa nozione comprende al tempo stesso la sicurezza
interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna (sentenza della Corte 17
ottobre 1995, causa C-70/94, Werner, Racc. pag. I-3189, punto 25), nonché
l'interruzione dei rifornimenti di prodotti essenziali, quali i prodotti petroliferi, e
i rischi da ciò derivanti per la sopravvivenza di uno Stato (sentenza della Corte 10
luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil e a., Racc. pag. 2727, punto 34). Essa può
anche comprendere le situazioni in cui l'accesso del pubblico a taluni documenti
costituirebbe un ostacolo diretto agli sforzi delle autorità volti a scongiurare attività
criminose, come sostenuto dalla ricorrente.
- 122.
- Ebbene, la nota Elsen (v. supra, punto 15), dimostra che la maggior parte dei
documenti cui è stato negato l'accesso riguardava solo i negoziati finalizzati
all'adozione della convenzione Europol, in particolare le proposte della presidenza
e di altre delegazioni avanzate nell'ambito di questi negoziati, e non le attività
operative dell'Europol. Di conseguenza, in assenza di indicazioni da parte del
Consiglio in merito alle ragioni per le quali la divulgazione dei documenti potrebbe
realmente nuocere a un qualsivoglia aspetto della sicurezza pubblica, la ricorrente
non è stata in grado di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al
fine di difendere i suoi diritti. Ne discende che il Tribunale si trova esso stesso
nell'impossibilità di valutare le ragioni per cui i documenti tenuti riservati
rientrerebbero nell'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico (sicurezza
pubblica) e non nell'eccezione riguardante la tutela della segretezza delle
deliberazioni del Consiglio.
- 123.
- Il Consiglio non può affermare che, nella fattispecie, non poteva spiegare le ragioni
per le quali questa eccezione era applicabile senza compromettere la funzione
essenziale dell'eccezione medesima, quale deriva dalla natura stessa dell'interesse
pubblico che dev'essere protetto e dal carattere inderogabile di questa eccezione.
Infatti, la nota Elsen dimostra con chiarezza che era possibile fornire indicazioni
in merito alle ragioni per cui taluni documenti non dovevano essere comunicati alla
ricorrente, senza con ciò divulgare il contenuto di questi ultimi.
- 124.
- Infine, per quanto concerne l'eccezione basata sulla tutela della segretezza delle
deliberazioni, il Consiglio non ha specificamente affermato nella decisione
controversa che tutti i documenti oggetto della richiesta d'accesso erano coperti
dall'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico (v. supra, punto 119). La
ricorrente non poteva pertanto escludere che l'accesso a una parte dei documenti
di cui trattasi le fosse negato poiché essi erano coperti soltanto dall'eccezione
riguardante la tutela della segretezza delle deliberazioni.
- 125.
- Il contenuto della decisione controversa non consente tuttavia alla ricorrente, e di
conseguenza al Tribunale, di verificare se il Consiglio abbia osservato il suo obbligo
di porre realmente a confronto gli interessi in gioco, derivante dall'art. 4, n. 2, della
decisione 93/731. Infatti, la decisione controversa fa riferimento unicamente al fatto
che i documenti richiesti concernevano le deliberazioni del Consiglio, comprese le
posizioni assunte da alcuni membri del medesimo, senza indicare se quest'ultimo
abbia operato un'analisi comparativa che mettesse a confronto, da un lato, gli
interessi dei cittadini che chiedono le informazioni e, dall'altro, i criteri di
riservatezza delle deliberazioni del Consiglio (sentenza Carvel e Guardian
Newspapers/Consiglio, citata, punto 74).
- 126.
- Inoltre, la prima risposta del Consiglio, del resto indirizzata alla ricorrente in
francese benché quest'ultima avesse formulato la sua prima richiesta in tedesco, si
limita a citare l'art. 4, n. 1, della decisione 93/731, a sostegno della sua tesi secondo
la quale i documenti dovevano ritenersi riservati «in applicazione del principio di
riservatezza». Nemmeno essa consente pertanto alla ricorrente e al Tribunale di
verificare se il Consiglio abbia realmente posto a confronto gli interessi in gioco in
sede di esame della prima richiesta della ricorrente.
- 127.
- Da ciò discende che la decisione controversa non soddisfa i requisiti di motivazione
di cui all'art. 190 del Trattato CE e dev'essere annullata, senza che occorra
esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, né esaminare il contenuto dei
documenti medesimi.
Sull'istanza del governo olandese mirante a che il Tribunale inviti la Corte ad
esibire una nota redatta dai suoi servizi
- 128.
- Il governo olandese chiede che il Tribunale inviti la Corte ad esibire una nota
redatta dal suo servizio ricerca e documentazione con riferimento alla sentenza
della Corte 30 aprile 1996, causa C-58/94, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I-2169).
- 129.
- Poiché la presente sentenza non è fondata su tale nota, non occorre decidere sulla
detta istanza.
Sulla divulgazione del controricorso sulla rete Internet
Argomenti delle parti
- 130.
- Come ricordato nel precedente punto 22, con lettera ricevuta il 3 aprile 1996, il
Consiglio ha richiamato l'attenzione del Tribunale sul fatto che taluni documenti
relativi al procedimento, in particolare il suo controricorso, erano stati divulgati
sulla rete Internet. A suo parere, il comportamento della ricorrente avrebbe
pregiudicato il normale svolgimento del giudizio. Esso ha insistito in particolare sul
fatto che il testo del controricorso era stato modificato dalla ricorrente prima del
suo inserimento sulla rete Internet. Inoltre, sarebbero stati indicati i nomi e i
recapiti degli agenti responsabili del Consiglio, invitando il pubblico a indirizzare
loro eventuali commenti in merito alla causa. Il Consiglio ha chiesto al Tribunale
di adottare i provvedimenti opportuni al fine di evitare altre azioni analoghe da
parte della ricorrente.
- 131.
- Con lettera ricevuta il 3 maggio 1996, i legali della ricorrente hanno spiegato di
essere rimasti assolutamente estranei alla divulgazione sulla rete Internet del
controricorso e di altri documenti concernenti la causa. Essi avrebbero ignorato del
tutto tali eventi prima di ricevere la lettera della cancelleria del Tribunale. Essi
avrebbero immediatamente invitato la ricorrente a ritirare tutti i documenti della
rete informatica di cui trattasi e l'avrebbero informata che qualora ciò non fosse
avvenuto essi si sarebbero visti costretti a rinunciare al loro incarico.
- 132.
- Con memoria ricevuta il 24 maggio 1996, la ricorrente ha confermato di aver
divulgato i documenti sulla rete Internet senza informarne i suoi legali
rappresentanti. Essa ha spiegato che la modifica del controricorso ubbidiva a
ragioni puramente pratiche e che lo scopo della medesima non era di alterare il
contenuto dell'atto di parte né di indebolire la difesa del Consiglio. Essa avrebbe
cercato solo di accorciare la memoria, omettendo la riproduzione di taluni brani,
in considerazione del tempo necessario per l'inserimento del controricorso nella
rete Internet. Essa non avrebbe avuto assolutamente l'intenzione di esercitare
pressioni sul Consiglio. I nomi e i recapiti degli agenti del Consiglio sarebbero stati
inseriti solo perché essi conoscevano i termini della causa e non per incoraggiareil pubblico a mettersi direttamente in contatto con loro in quanto singole persone.
- 133.
- La ricorrente si è impegnata ad astenersi dall'inserire nella rete Internet o dal
pubblicare in qualsiasi altro modo qualsiasi nuovo documento scambiato fra le parti
in causa e di limitarsi d'ora in avanti a dare notizia della causa nelle forme
giornalistiche consuete. Essa ha aggiunto di aver assunto la decisione di far ritirare
il controricorso dalla rete Internet. Tuttavia, l'inserimento del documento su
quest'ultima sarebbe stato compiuto da un'associazione indipendente, la Grävande
Journalister (un'associazione svedese di giornalisti e capidirettori), la quale si
sarebbe rifiutata di ritirarlo. Poiché il diritto svedese non attribuisce alla ricorrente
nessuno strumento giuridico che le consenta di obbligare questa associazione a
ritirare la memoria di parte, la responsabilità per il mantenimento del controricorso
sulla rete Internet graverebbe pertanto su quest'ultima.
- 134.
- Con lettera ricevuta il 28 maggio 1996, il governo svedese ha spiegato che il capo
del servizio giuridico del ministero della Giustizia aveva ricevuto dalla ricorrente
il controricorso e che, in un secondo tempo, ne aveva fornito copia a una
giornalista, senza che la ricorrente sollevasse obiezioni. Nel far ciò, esso avrebbe
preso in considerazione il fatto che un resoconto particolareggiato dei contenuti
essenziali dell'atto di parte era già stato divulgato dalla ricorrente, con l'indicazione
dei nomi degli agenti interessati. Un'altra ragione della comunicazione del
documento a una giornalista sarebbe stato il fatto che non si trattava di un
documento trasmesso al governo svedese da un'istituzione comunitaria, bensì da un
privato che lo aveva a sua disposizione e che aveva già dato prova di essere pronto
a divulgarlo. Pertanto, il ministero non sarebbe stato implicato in nessun modo
nella pubblicazione del controricorso sulla rete Internet. Questa iniziativa sarebbe
stata considerata una provocazione.
Giudizio del Tribunale
- 135.
- In forza delle norme che disciplinano lo svolgimento dei giudizi innanzi al
Tribunale, le parti godono di tutela contro l'uso scorretto degli atti di causa. Così,
ai sensi dell'art. 5, n. 3, terzo comma, delle istruzioni al cancelliere 3 marzo 1994
(GU L 78, pag. 32), nessuna persona terza, privata o pubblica, può accedere al
fascicolo di causa o agli atti processuali senza espressa autorizzazione del
presidente, sentite le parti. Inoltre, in osservanza dell'art. 116, n. 2, del regolamento
di procedura, il presidente può escludere documenti segreti o riservati dalla
comunicazione a un interveniente in una causa.
- 136.
- Queste disposizioni costituiscono il riflesso di un principio generale di buona
amministrazione della giustizia, in forza del quale le parti hanno il diritto di
difendere i loro interessi senza nessun condizionamento esterno, segnatamente da
parte del pubblico.
- 137.
- Ne discende che una parte alla quale venga accordato l'accesso agli atti processuali
delle altre parti può utilizzare questo diritto solo per difendere la propria posizione,
ad esclusione di qualsiasi altro fine, quale quello di suscitare critiche del pubblico
in merito agli argomenti dedotti dalle altre parti in causa.
- 138.
- Nella fattispecie, appare evidente che il comportamento della ricorrente, vale a dire
l'inserimento di una versione modificata del controricorso nella rete Internet, unito
ad un invito rivolto al pubblico ad inviare commenti agli agenti del Consiglio, con
l'indicazione dei numeri di telefono e di telefax di questi ultimi, aveva lo scopo di
esercitare pressioni sul Consiglio e di incitare il pubblico a criticare gli agenti
dell'istituzione nell'esercizio delle loro funzioni.
- 139.
- Questi comportamenti costituiscono uno sviamento di procedura, di cui si dovrà
tener conto in sede di ripartizione delle spese (v. il seguente punto 140), dato che
questo incidente, che ha provocato una sospensione del procedimento, ha reso
necessarie osservazioni specifiche e supplementari presentate da tutte le parti in
causa.
Sulle spese
- 140.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, la ricorrente
ha chiesto la condanna del Consiglio alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 87, n. 3,
del medesimo regolamento, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che
ciascuna parte sopporti le proprie spese per motivi eccezionali. In considerazione
dello sviamento di procedura accertato a carico della ricorrente, occorre decidere
che il Consiglio sopporterà solo i due terzi delle spese sostenute da quest'ultima.
- 141.
- Conformemente all'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le parti intervenienti
sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) E' annullata la decisione del Consiglio 6 luglio 1995, che nega alla
ricorrente l'accesso a taluni documenti relativi all'Ufficio europeo di polizia
(Europol).
2) Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della
ricorrente.
3) Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi,
il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
sopporteranno le proprie spese.
Lenaerts Lindh Azizi
Cooke Jaeger
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh