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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della DELTAFINA Spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 20 gennaio 2005

(causa T-29/05)

Lingua processuale: l'italiano

Il 20 gennaio 2005, la DELTAFINA Spa, con sede in Orvieto (TR), rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Irene Picciano e Fabio Ferraro, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)     in via principale, annullare l'impugnata Decisione del 20.10.2004 della Commissione delle Comunità europee.

2)     in subordine, annullare in parte qua, e riformare, l'impugnata Decisione del 20.10.2004 della Commissione della Comunità europea, corrispondentemente riducendo l'ammontare dell'ammenda inflitta a Deltafina.

3)     con vittoria degli onorari e delle spese dell'istanza.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto del presente litigio è la stessa della causa T-24/05 Standard Commercial e.a. contro Commissione1. I motivi e principali argomenti sono simili a quelli in essa invocati.

La ricorrente contesta in particolare che la Convenuta:

-     abbia ritenuto la sua responsabilità quale partecipante, finanche in veste di impresa leader, di un cartello attuato su di un mercato rilevante nel quale essa non era presente.

-     abbia trascurato di individuare tale mercato rilevante.

-     gli abbia indirizzato una Comunicazione degli Addebiti senza congruenti contestazioni.

-     abbia sconosciuto il principio della sufficiente motivazione degli atti, per quanto riguarda la prova del pregiudizio al commercio, quanto meno indiretto o potenziale.

-     abbia erroneamente apprezzato la durata e la gravità dell'infrazione, nonché le     circostanze aggravanti ed attenuanti.

-     abbia erroneamente apprezzato il ruolo di collaborazione della ricorrente, colla riduzione dell'ammenda conseguentemente spettante.

La ricorrente fa anche valere la mancata considerazione dei limiti massimi dell'ammenda, nonché di elementi obiettivi afferenti al contesto economico e sociale quali circostanze rilevanti nella determinazione dell'ammenda.

In ultimo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dei principi di parità di trattamento, irretroattività della sanzione e tutela delle legittime aspettative, nonché sviamento di potere, per essersi la Commissione distaccata dalla propria prassi di sanzione meramente nominale dei soggetti propiziatori, favoreggiatori o concorrenti esterni dei cartelli, contrariamente al proprio dichiarato intendimento di distaccarsene solamente per il futuro.

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1 - Non ancora pubblicata nella G.U.U.E.