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Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 - Prym e Prym Consumer / Commissione

(Causa T-30/05) 1

[Concorrenza - Intese - Mercato europeo degli articoli da cucito (aghi) - Ripartizione dei mercati dei prodotti - Ripartizione del mercato geografico - Ammende - Linee direttrici per il calcolo dell'importo delle ammende - Obbligo di motivazione - Gravità e durata della violazione - Comunicazione sulla cooperazione]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: William Prym GmbH & Co. KG (Stolberg, Germania) e Prym Consumer GmbH & Co. KG (Stolberg) (rappresentante: avv. H. Meyer-Lindemannan)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castello de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Nadeln), nella parte in cui essa riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

L'importo dell'ammenda inflitta alla William Prym GmbH & Co. KG e alla Prym Consumer GmbH & Co. KG dall'art. 2 della decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Nadeln), è fissato in EUR 27 milioni.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La William Prym e la Prym Consumer sopporteranno il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione, la quale sopporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % di quelle sostenute dalla William Prym e dalla Prym Consumer.

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1 - GU C 106 del 30.4.2005.