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Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2012 - Basile e I Marchi Italiani / UAMI - Osra (B. Antonio Basile 1952)

(Causa T-134/09) 

["Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo B. Antonio Basile 1952 - Marchio nazionale denominativo anteriore BASILE - Impedimento relativo alla registrazione - Preclusione per tolleranza - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]"]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Antonio Basile (Giugliano in Campania); e I Marchi Italiani Srl (Napoli) (rappresentanti: G. Militerni, L. Militerni e F. Gimmelli, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Sempio, successivamente P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Osra SA (Rovereta, San Marino) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella e G. Petrocchi, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 gennaio 2009 (procedimento R 1436/2007-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Osra SA e il sig. Antonio Basile

Dispositivo

Nella causa T-134/09, il nome della seconda ricorrente, I Marchi Italiani Srl, è cancellato dall'elenco dei ricorrenti.

Il ricorso è respinto.

Il sig. Antonio Basile è condannato alle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti.

La I Marchi Italiani Srl sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 141 del 20.6.2009.