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Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012 - Nexans France e Nexans / Commissione

(Causa T-135/09)

("Concorrenza - Procedimento amministrativo - Ricorso di annullamento - Atti adottati nel corso di un accertamento - Provvedimenti intermedi - Irricevibilità - Decisione che ordina un accertamento - Obbligo di motivazione - Tutela della vita privata - Indizi sufficientemente seri - Controllo giurisdizionale")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France SAS (Parigi, Francia) e Nexans SA (Parigi) (rappresentanti: M. Powell, solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avvocato, e G. Forwood, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e N. von Lingen, successivamente N. von Lingen e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans SA e alla sua controllata Nexans France SAS di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia integrale del contenuto di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici; in terzo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione adottata dalla Commissione di interrogare un dipendente della Nexans France durante l'accertamento e, in quarto luogo, una domanda intesa a che il Tribunale emetta talune ingiunzioni nei confronti della Commissione

Dispositivo

La decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans SA ed alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Nexans France SAS, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Nexans e la Nexans France sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea.

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

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1 - GU C 141 del 20.6.2009.