Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 giugno 2012 —
Basile e I Marchi Italiani / UAMI — Osra (B. Antonio Basile 1952)
(causa T‑134/09)
«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo B. Antonio Basile 1952 — Marchio nazionale denominativo anteriore BASILE — Impedimento relativo alla registrazione — Preclusione per tolleranza — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»
1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso — Considerazione da parte del Tribunale di elementi di diritto e di fatto non presentati prima dinanzi agli organi dell’Ufficio — Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 15, 18, 22)
2. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Preclusione per tolleranza — Termine di decadenza — Dies a quo (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 53, § 2) (v. punti 30-32)
3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 37, 39, 62)
4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40-41, 44-45)
5. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo B. Antonio 1952 e marchio denominativo BASILE [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1, a)] (v. punti 61, 63-64, 69)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2009 (procedimento R 1436/2007-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Osra SA e il sig. Antonio Basile. |
Dispositivo
1) | | Nella causa T‑134/09, il nome della seconda ricorrente, I Marchi Italiani Srl, è cancellato dall’elenco dei ricorrenti. |
3) | | Il sig. Antonio Basile è condannato alle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti. |
4) | | La I Marchi Italiani Srl sopporterà le proprie spese. |